Entro il 31 marzo 2013 si può chiedere la sospensione del mutuo per 12 mesi

Per l’anno in corso, diversi sono gli incentivi e le agevolazioni previsti e confermati (bonus energia elettrica e gas, carta acquisti ordinaria e sperimentale, fondo credito per i nuovi nati, per acquisto prima casa per le giovani coppie, ecc.) e, tra questi, la possibilità per le famiglie in momentaneo disagio economico, se in determinate condizioni o al verificarsi di particolari eventi che comportano la perdita del reddito di almeno uno dei cointestatari del mutuo, di richiedere entro il 31 marzo 2013 la sospensione (che non vuol dire cancellazione) per un anno delle rate mensili del mutuo ipotecario per la propria casa, e ciò in quanto almeno il 3% delle famiglie italiane ha difficoltà a pagare anche la rata del mutuo.

Considerato che da aprile 2013 dovrebbe essere attivato il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, sembra che questa possibilità di sospensione, offerta dal progetto denominato Piano Famiglie, elaborato dall’ABI a sostegno dei nuclei familiari in difficoltà economiche, sia l’ultima e vi saranno ammessi soltanto quei nuclei familiari che non ne hanno già usufruito in precedenza, stante che è la quinta proroga che viene concessa a tal fine.

Così come accennavo sopra, per poter beneficiare di questa nuova opportunità, ci si dovrà trovare in una delle ipotesi che seguono e che si sono venute a determinare tra il 1° gennaio 2009 ed entro il prossimo 28 febbraio:

  • aver perso o perdere il posto di lavoro a sèguito di licenziamento anche se per giustificato motivo oggettivo; sono esclusi i licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o per risoluzione consensuale e le dimissioni volontarie del lavoratore a meno che non siano per giusta causa. Inoltre, la cessazione del rapporto di lavoro non dev’essere per raggiunto limite di età e dunque prossimo alla pensione;
  • avere un contratto a termine ma con cessazione prevista entro il 28 febbraio 2013 oppure per mancato rinnovo del contratto di lavoro atipico;
  • avere un provvedimento di cassaintegrazione, di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro non inferiore al mese o contratti di solidarietà che comprimano notevolmente il reddito di cui si disponeva prima;
  • il decesso o la perdita di autosufficienza del capofamiglia o comunque di chi in casa provvedeva al sostentamento del nucleo familiare col proprio lavoro;
  • il mutuo dev’essere di importo fino a 150 mila euro finalizzati alla prima abitazione, sia che si tratti di acquisto, di ristrutturazione o di costruzione e indipendentemente dal tipo di tasso applicato (fisso, variabile o misto);
  • il mutuo da sospendere dev’essere stato erogato a persone aventi un reddito imponibile fino a 40 mila euro annui (inteso per singolo mutuatario);
  • si dev’essere in regola con i pagamenti delle rate del mutuo con tolleranza di morosità, giustificata per motivi validi, fino ad un massimo di tre mesi;
  • la durata contrattuale iniziale dev’essere superiore ai cinque anni e non con rata costante;
  • non deve esserci alcuna assicurazione che copra gli stessi rischi previsti da questa norma e sopra indicati. Anzi, in merito al premio assicurativo, è opportuno segnalare che, se questo è pagato contestualmente alla rata del mutuo, la sospensione riguarda anche il premio assicurativo; diversamente, la rata di assicurazione non potrà essere sospesa e andrà pagata comunque alla scadenza prevista.

Tale ulteriore proroga è stata resa possibile dall’accordo firmato tra l’Associazione Bancaria Italiana e tredici Associazioni dei Consumatori, che reputo giusto elencare perché tutti noi si sappia chi è vicino alle esigenze e ai bisogni del cittadino: Acu, Adiconsum, Adoc, Asso-Consum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori.

Al progetto si partecipa inoltrando alla propria banca, se ha aderito all’iniziativa (vedi lista banche che aderiscono), un modulo di richiesta di sospensione di pagamento delle rate del mutuo, accompagnato dai documenti attestanti i requisiti chiesti, messo a disposizione dalla propria agenzia di credito. In qualsiasi momento e in condizioni più favorevoli, su richiesta dell’interessato può essere ripristinato tornando a pagare come prima.

Resta inteso che, accertati i requisiti per l’accesso a questo beneficio, la banca può accogliere o meno la domanda, ma deve comunque comunicare al cliente l’eventuale diniego entro 15 giorni e, in caso di approvazione, attivare la sospensione entro 45 giorni.

Ovviamente, la richiesta di sospensione non interrompe la maturazione degli interessi, che saranno calcolati come quelli previsti inizialmente nel contratto. Inoltre, il piano di rimborso slitterà per l’esatto periodo di sospensione concessa.

In base alle modalità di sospensione operate dalla banca, che per questa operazione non applica né commissioni né spese di istruttoria, che possono interessare o l’intera rata o la sola quota capitale, gli interessi seguono due linee diverse: per la rata intera, ovvero comprensiva anche degli interessi, la maturazione di questi ultimi sarà prevista e calcolata a fine piano di ammortamento; per la rata che concerne solo la quota capitale, invece, gli interessi saranno rimborsati al cliente alla scadenza originaria contrattuale.

Leggendo vari articoli sul Web su questo tema, oltre ai riscontri positivi sull’iniziativa di sostegno alle famiglie che hanno serie difficoltà ad affrontare la sottoscrizione di un mutuo per poter acquistare la loro casa, non ho potuto non rilevare anche qualche diversa opinione riportata a questo link che, per correttezza e per completezza, stante che mette in guardia su possibili insidie, penso sia giusto leggere. Tra l’altro, non essendo io una bancaria, non posso che limitarmi a riportare la notizia e suggerire di rivolgersi sempre a dei professionisti del settore o all’area consulenza della propria banca per una proiezione simulata del debito, così da rendersi conto da soli se o meno una simile operazione risulti opportuna e conveniente. I tuttologi non esistono, e chi cerca di farcelo credere non è attendibile.