In un precedente post dal titolo “Giovani coppie e mono-genitori: esiste il credito per l’acquisto della prima casa”, avevo riportato la notizia (della quale avevo appreso dalla trasmissione televisiva “Le Iene”, andata in onda nella tarda serata del 10 maggio 2013) che evidenziava, tra le altre cose, le difficoltà emerse fin dall’inizio e, stando ai commenti in calce al mio post, presenti ancora oggi, per riuscire ad usufruire di tale Fondo.
Ebbene, il Fondo per agevolare le giovani coppie e le famiglie con un solo genitore ad acquistare la prima casa – istituito con il Decreto Legge n. 112 del 2008 – è stato rifinanziato con ulteriori 30 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, pertanto non dovremmo più sentirci dire dalle banche che il Fondo è privo di finanziamento. Sono cambiate anche, seppure in parte, le modalità e i requisiti di accesso al Fondo in questione.
Infatti, rispetto alla precedente situazione, l’attuale, ai sensi del Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2010 n. 256 – come modificato dal Decreto Ministeriale del 24 giugno 2013, n. 103, pubblicato sulla G.U. n. 209 del 6 settembre 2013, entrato in vigore il 21 settembre 2013 -, si presenta come segue.
Sul sito Consap S.p.A., tra i sostegni a famiglia e giovani, si legge anche del “Fondo per la casa”. Fatte le premesse normative, rimanda, per “ulteriori informazioni in merito ai requisiti per accedere alla garanzia”, alla consultazione del sito www.diamoglifuturo.it e, per le informazioni, all’e-mail fondocasa@consap.it.
Per potersi valere del Fondo, gli indispensabili requisiti sono:
- di avere età inferiore a 35 anni (anche per le coppie coniugate tale requisito deve essere soddisfatto da entrambi i componenti il nucleo familiare);
- di avere un reddito annuo complessivo rilevato dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro. Prevedendo tale aumento di reddito (prima era non superiore a 35.000 euro), è stata però aggiunta la seguente espressione: “… Il Gestore …, nelle attività di ammissione alla garanzia …, in presenza di domande pervenute nella stessa giornata, e di contestuale parziale indisponibilità delle dotazioni del Fondo, assegna priorità alle giovani coppie coniugate e ai nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato“;
- di essere occupato/i con rapporto di lavoro (da specificare se o meno a tempo indeterminato);
- di voler acquistare un immobile per essere adibito ad abitazione principale che non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi), non deve avere una superficie utile superiore a 95 metri quadrati e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969. Salvo quanto previsto dal comma 3, lettera b), nella concessione della garanzia viene data priorità ai casi nei quali l’immobile sia situato nei comuni ad alta tensione abitativa, ai sensi della delibera Cipe n. 87 del 13 novembre 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2004, n. 40. È importante sapere che “Per il calcolo della superficie si deve intendere la Superficie Utile Abitabile … intesa come la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge, di balconi”;
- di non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui si è acquistata la proprietà per successione a causa morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
Così come si evince dal modello da presentare in Banca, le dichiarazioni sul proprio stato civile si riferiscono alle sottostanti ipotesi. Essere:
- coppia coniugata (in tal caso il mutuo deve essere richiesto dai coniugi congiuntamente e dunque cointestato);
- coppia non coniugata, convivente con figli minori in comune (in tal caso il mutuo deve essere richiesto congiuntamente dai componenti di coppia non coniugata, convivente);
- coppia, non coniugata e non convivente, con figli minori in comune (in tal caso il mutuo potrà essere richiesto congiuntamente dai componenti di coppia non coniugata e non convivente).
Se la famiglia è monogenitoriale con figli minori, in questo caso, il mutuo può essere richiesto da:
- persona singola non coniugata, né convivente, con l’altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi;
- separato/a, convivente con almeno un proprio figlio minore;
- divorziato/a, convivente con almeno un proprio figlio minore;
- vedovo/a, convivente con almeno un proprio figlio minore.
Una novità apportata con il decreto di cui stiamo parlando è la condizione di giovane di età inferiore a 35 anni titolare di un rapporto di lavoro atipico di cui all’art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 96 (posizione ammissibile dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124);
I mutui ammissibili alla garanzia del Fondo sono di ammontare non superiore a 200.000 euro e saranno sottoscritti con un tasso massimo non superiore al tasso effettivo globale medio sui mutui, pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.
Una nota che reputo importante è che mentre nel precedente Decreto 256/2010 era previsto che “I finanziatori si impegnano a non richiedere ai Mutuatari garanzie aggiuntive, oltre all’ipoteca sull’immobile”, con la modifica apportata con decorrenza 21.09.2013 questo passaggio diventa “I finanziatori si impegnano a non richiedere ai Mutuatari garanzie aggiuntive non assicurative, queste ultime nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, oltre all’ipoteca sull’immobile”. In poche parole ora le banche possono anche chiedere, oltre all’inevitabile ipoteca sull’immobile, delle garanzie assicurative che, seppure entro certi limiti, determineranno altri aggravi.
Verificata la presenza dei requisiti richiesti, bisogna recarsi in Banca o presso degli intermediari finanziari che hanno aderito all’iniziativa sottoscrivendo con il Dipartimento apposite convenzioni, proseguire con l’inoltro, per via telematica, della domanda e compilare il relativo modello (Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà – Artt. 46 e 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), al quale andranno allegati i sottostanti documenti:
- copia del documento di identità del o dei richiedenti;
- copia dell’attestazione ISEE rilasciata da soggetto abilitato (INPS, CAAF, Comuni, Patronati).
Dopo quanto avvenuto per il Fondo di Solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, che dopo un’iniziale affermazione ha subìto a volte degli ingiustificati ed ingiustificabili ritardi con notevoli battute di arresto in danno del cittadino, mi sembra giusto dare l’opportuno risalto alle procedure in capo alle banche e al gestore.
Riporto qui di seguito il testo dell’articolo 5 del citato decreto ministeriale n. 256 del 2010, come modificato dal regolamento di cui al Decreti 103/2013, omettendo quelle parti che, a mio avviso, renderebbero la comprensione del testo meno agevole (d’altronde, per i cultori degli articoli e dei commi, ho già provveduto linkando i vari e numerosi riferimenti normativi):
“Art. 5. Ammissione alla garanzia
1. L’ammissione alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalità:
a) il finanziatore raccoglie la seguente documentazione attestante il rispetto dei requisiti dei Mutuatari …
b) il Finanziatore comunica al Gestore la richiesta di attivazione della garanzia del Fondo per i mutui …;
c) il Gestore … assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l’anno, il mese, il giorno, l’ora e il minuto di arrivo della richiesta, verifica la disponibilità del Fondo e comunica entro 15 giorni lavorativi al finanziatore l’avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo. Nel caso in cui le disponibilità del Fondo risultino totalmente impegnate, il Gestore nega l’ammissione alla garanzia, dandone comunicazione al finanziatore e al Dipartimento entro 3 giorni lavorativi;
d) il finanziatore, una volta acquisita positiva conferma dell’avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo, a pena della sospensione della facoltà di operare con il Fondo stesso, comunica al Gestore entro 30 giorni lavorativi l’avvenuto perfezionamento dell’operazione di mutuo ovvero la eventuale mancata erogazione di tale mutuo.
2. L’efficacia della garanzia del Fondo decorre in via automatica e senza ulteriori formalità dalla data di erogazione del mutuo.
3. … i finanziatori comunicano l’eventuale avvenuta estinzione anticipata del mutuo.
4. I finanziatori sono liberi o meno di erogare il mutuo né sono responsabili della verifica della veridicità delle informazioni presentate dai Mutuatari …”