Energia elettrica: il moroso diventa chi paga con puntualità

Da qualche giorno serpeggia una notizia a dir poco paradossale.

Sembra, e sarebbe assurdo anche solo ipotizzarlo, che le bollette elettriche non riscosse dalle Compagnie di distribuzione, perché non pagate dagli utenti che si sono resi morosi, possano essere ora addebitate a chi la luce l’ha pagata e continua a farlo in modo puntuale.

Inizialmente, pensavo fosse la cosiddetta “bufala” del momento ma, volendo saperne di più, ho cercato di leggere attentamente ciò che la fonte di provenienza diceva.

Ebbene, vado sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (ARERA), che dal 1° gennaio 2018 ha sostituito l’AEEGSI (Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico) e, prima di leggere la notizia divulgata, mi sono soffermata sulla presentazione dell’ARERA. L’ente si definisce, tra le altre cose e competenze,

[…] un organismo indipendente, istituito con la legge  14 novembre 1995, n. 481 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l’attività di regolazione e di controllo […]

La finalità, così come letta, sembra essere l’espressione sociale dalle migliori intenzioni ma, stando alle notizie stampa, sembra che la tutela degli interessi dei consumatori non sia esattamente tra le priorità di questo Ente.

Tra i comunicati e note stampa dell’ARERA leggo la notizia più recente (del 14 febbraio 2018) dal titolo: “Elettricità: su oneri generali provvedimento solo per particolare casistica a seguito decisioni giustizia amministrativa”.

In questo comunicato sembra chiara l’intenzione dell’ARERA di fornire una precisazione in merito alla notizia che sta preoccupando tutti quei consumatori che le bollette le pagano puntualmente, anche a costo di grandi sacrifici e privazioni.

Il testo completo di questo chiarimento dell’ARERA, che reputo forse chiaro solo per chi l’ha scritto, è il seguente:

In riferimento a notizie di stampa pubblicate oggi da un quotidiano legate a provvedimenti dell’Autorità su presunti riconoscimenti di oneri della morosità su tutti i clienti finali, l’Autorità [ARERA] precisa che il provvedimento citato (deliberazione 50/2018) riguarda solo una particolare casistica, limitata numericamente, e solo una parte degli oneri generali di sistema previsti per legge. In particolare, il riconoscimento individuato dall’Autorità per i soli distributori è parziale e attiene ai soli oneri generali di sistema già da loro versati ma non incassati da quei venditori con cui, a fronte della inadempienza di questi ultimi, i distributori hanno interrotto il relativo contratto di trasporto di energia, di fatto sospendendo così a tali soggetti la possibilità di operare nel mercato dell’energia.

Un meccanismo, parziale e circoscritto finalizzato a garantire il gettito degli oneri di sistema da assicurare per legge, che l’Autorità ha strutturato in tal modo per adempiere ad una serie di sentenze della giustizia amministrativa che hanno annullato le precedenti disposizioni dell’Autorità in tema. La regolazione precedente imponeva ai venditori la prestazione di garanzie finanziarie in favore delle imprese distributrici anche a copertura degli oneri generali di sistema. Le pronunce della giustizia amministrativa sostengono che la legge pone in capo esclusivamente ai clienti finali, e non alle imprese di vendita, né ai percettori degli incentivi, gli oneri generali di sistema, con la conseguenza che l’Autorità non avrebbe il potere di imporre il citato sistema di garanzie alle imprese di vendita negando che il rischio di mancato incasso degli oneri generali di sistema da parte dei clienti finali sia dei venditori.

Tra distributori, venditori, clienti finali, oneri di sistema, ecc., ho solo capito che avrei dovuto leggere attentamente la citata “deliberazione 50/2018”. Sperando di venirne a capo.

Ho cercato la suddetta delibera, di ben 22 pagine, ma ho focalizzato la mia attenzione solo sulla decisione finale. Anche qui mi sono imbattuta in formule varie, un linguaggio criptico (almeno per me), oltre che in sigle quali CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali) e GSE (Gestore Servizio Energetici). Insomma, una matrioska.

Nemmeno il proverbiale filo di Arianna riuscirebbe a farci uscire agevolmente da questo labirinto!

Ho cercato di capire il motivo per il quale un’Autorità dichiaratamente posta a tutela dei diritti del consumatore tradisca apparentemente questa aspettativa.

Ripercorrendo il testo del comunicato stampa dell’ARERA del 14 febbraio 2018 sopra riportato, vorrei analizzare il seguente passaggio:

Le pronunce della giustizia amministrativa sostengono che la legge pone in capo esclusivamente ai clienti finali, e non alle imprese di vendita, né ai percettori degli incentivi, gli oneri generali di sistema, con la conseguenza che l’Autorità non avrebbe il potere di imporre il citato sistema di garanzie alle imprese di vendita negando che il rischio di mancato incasso degli oneri generali di sistema da parte dei clienti finali sia dei venditori.

Questa parte dice, sostanzialmente, che sono state alcune sentenze di giustizia amministrativa a permettere che ci si rifaccia (eventualmente) sui clienti paganti.

Infatti nella deliberazione del 3 marzo 2017 n. 109/2017/R/eel l’ARERA parla di «[…] ottemperanza alle sentenze del Tar Lombardia […]».

Tutto questo, ovviamente, viene determinato dai vuoti legislativi che il nostro Stato non colma, nemmeno quando il problema si presenta così drammatico come in questo caso. Prova ne è che una sentenza del Consiglio di Stato, la n. 2182/2016, ha precisato alla lettera “C” che:

[…] in difetto di una previsione legislativa circa il soggetto che subisce le conseguenze dell’inadempimento dei clienti finali, è lasciato all’autonomia contrattuale delle parti regolare il predetto profilo.

Su questa decisione, seguita anche dal Tar Lombardia, l’ARERA, sempre nello stesso documento, esordisce come segue:

[…] da quest’ultima precisazione, richiamata alla precedente lettera “C”, consegue che ben potrebbe l’impresa distributrice prevedere, nelle condizioni generali di contratto accettate dall’utente del servizio di trasporto, l’estensione della garanzia anche all’importo degli oneri generali di sistema fatturati all’utente.

Il meccanismo dello scarica barile nei confronti del soggetto più debole sembra purtroppo funzionare sempre.

Se si consentono queste clamorose “sviste”, che in men che non si dica riversano prelievi forzosi (oltre che coercitivi) sul consumatore, lo si fa poiché chi formula le leggi è il più delle volte un soggetto lontano dalle dinamiche della quotidianità, soprattutto quelle economiche.

Uno degli anagrammi di “morosità” è “sortiamo”. Penso che l’ARERA si sia proprio ispirata: infatti, ha “sortito” una delle trovate più spregevoli, ovvero tra le capre e i cavoli ha scelto di salvare il lupo.