Visite fiscali INPS con il polo unico dal 1° settembre 2017

Sulla sua pagina Web, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), viene indicato come

[…] uno tra gli enti previdenziali europei più grandi e complessi, con un bilancio che è il secondo dopo quello dello Stato.

Si apprende pure che:

l’INPS gestisce la quasi totalità della previdenza italiana, assicurando la maggior parte dei lavoratori autonomi e dei dipendenti del settore pubblico e privato.

Oltre alle innumerevoli attività svolte (liquidazione e pagamento delle pensioni e delle indennità di natura previdenziale e assistenziale o “a sostegno del reddito”, amministrazione di banche dati, vigilanza, erogazioni di carattere creditizio e sociale per dipendenti e pensionati pubblici, ecc.), a decorrere dal 1° settembre 2017 all’Inps saranno attribuite nuove mansioni che riguarderanno le visite fiscali:

[…] tutti gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati in via esclusiva dall’INPS, d’ufficio o su richiesta delle Amministrazioni interessate […].

Istituito il “Polo Unico Visite Fiscali” (frutto della riforma Madia sul pubblico impiego), come previsto dall’articolo 18 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 in vigore dal 22 giugno 2017, il controllo delle visite fiscali, sia che si tratti di lavoratore dipendente pubblico e/o privato, vedrà come unico accertatore l’INPS, il quale già si occupava delle visite fiscali dei dipendenti privati, ma non di quelli pubblici, la cui verifica era affidata alle ASL.

Mentre è già chiaro che dal 1° settembre 2017 ci sarà il passaggio di competenze ASL-INPS in merito agli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti assenti dal servizio per malattia, per le altre modifiche (già accennate in decreto ma non ancora definite nel dettaglio) si dovrà attendere un pertinente provvedimento esplicativo da parte del Ministero per la Semplificazione.

La finalità di questa riforma, oltre all’accentramento delle competenze al fine di controllare meglio le assenze per malattia, dovrebbe essere quella di:

  • equilibrare gli orari di reperibilità del pubblico impiego e del lavoro privato che, per ora, hanno fasce orarie diverse (rispettivamente 9:00-13:00 / 15:00-18:00 e 10:00-12:00 / 17:00-19:00);
  • stabilire le modalità per lo svolgimento delle visite e la frequenza dell’accertamento delle assenze dal servizio per malattia;
  • prevedere convenzioni con i medici fiscali.

I controlli sulle certificazioni dei lavoratori rimarranno in capo alle amministrazioni pubbliche interessate.

L’art. 18 del citato Decreto Legislativo n. 75/2017 titola Modifiche all’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Come soventemente accade, le modifiche alle leggi vengono apportate facendo sempre riferimento a quelle precedenti e, in tal caso, leggendo il testo sulla Gazzetta Ufficiale, per i non addetti diventa come una caccia al tesoro: trova l’articolo, cerca il comma, individua il rigo, aggiungi la parola, sostituisci la frase, integra la data, scopri la correzione, prendi ora atto che ne sai meno di prima e affidati a qualche volenteroso che te lo spiega.

Per evitare anche a me stessa un simile excursus e per non perdermi tra divagazioni varie, ho trovato sul Web questa pagina che reputo molto chiara.

L’argomento di cui stiamo parlando si può trovare da pag. 88 a pag. 91 nel documento appena linkato, esposto su due colonne a confronto.

Infatti, su una colonna possiamo leggere il Testo attuale del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, accanto, il Decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Testo unico del pubblico impiego di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

So bene che la sola lettura di quanto appena scritto sconsola, ma sono certa che la consultazione del file appena citato renderà le cose di facile comprensione.

Dovendo rimanere in attesa di chiarimenti in merito, credo sia opportuno riprendere l’argomento nel dettaglio solo dopo l’emanazione del provvedimento ministeriale.