Affitti Tracciabili? Come Non Detto: Si Torna ai Contanti

Dovrei averci fatto l’abitudine agli “al lupo al lupo” dei nostri governi: loro giocano e noi ci consumiamo come le candele.

È ormai una consuetudine il loro regolare dietrofront su tantissimi provvedimenti, nonché ingenerare confusione, false speranze, nevrosi da adempimenti, ansia da adeguamenti. Sembra una loro prerogativa: seduti comodamente, lanciano sassi e aspettano le reazioni. A volte mi sento come in un formicaio: basta appoggiarvi una pagliuzza e si scatena il panico, si cerca di mettersi al riparo, ci si adopera per fronteggiare quello che sembra essere un attacco e, dopo un po’, torna la “normalità”.

La differenza tra il formicaio e noi, popolo di uno Stato che ormai è come una nave alla deriva, è che la condizione di normalità per noi è più difficile da raggiungere; dopo tanto scompiglio rimane solo panico, demotivazione, sfiducia, incertezza, confusione. Rimaniamo sempre nel limbo, nel più totale disordine; tra un po’ avremo bisogno di rivolgerci ad un professionista anche per capire come riuscire a vivere. Si è riusciti a farci sentire tutti una massa di incompetenti e di incapaci. E più inadeguati ci sentiamo e meno domande poniamo lasciando spazio a questi predatori senza scrupoli.

Questa premessa vuole solo anticipare l’ennesimo inconcludente provvedimento che prima ha gettato nel panico tutti noi e ora, a distanza di quasi due mesi dalla sua entrata in vigore, mentre c’è ancora gente che peregrinando va cercando non solo i soldi per pagare il proprio canone di locazione ma anche la modalità di pagamento (prima ordinata per legge e ora smentita) per non incorrere in sanzioni ed essere considerati riciclatori, il provvedimento viene smontato.

Sto parlando della tracciabilità degli affitti che avevo già postato in data 08.01.2014 e, mentre la discussione con alcuni lettori spaccava il pelo in quattro per cercare di capire cosa si potesse o non si potesse fare, ecco che, sommessamente e senza grandi eclatanti rumori, i nostri politici “Penelope” avevano già disfatto la tela tessuta appena qualche mese fa e rimesso tutto in discussione, pronti ad intesserne altre che, puntualmente, potrebbero vedere la luce solo per poco: il tempo di complicarci la vita e lasciarci  in stato confusionale.

Ecco che la formula magica per arginare il riciclaggio in Italia, contenuta nell’art. 1 comma 50 dalla legge n. 147 del 27.12.2013, viene ora sgonfiata e cancellata dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) che ha emanato la circolare Prot. DT 10492 del 05/02/2014 chiarendo che sarà consentito pagare in contanti gli affitti abitativi fino a € 999,99. Insomma, tutto come prima.

Per evitare di vaneggiare anch’io e anche per astenermi dal formulare altre invettive che sorgono inevitabili, preferisco riportare il testo della suddetta circolare così che tutti ci possiamo rendere conto di come viene impiegato (leggiamo pure perso) il tempo da chi ci governa:

“A seguito di richieste di chiarimenti provenute a questa amministrazione su indirizzo dell’Agenzia delle Entrate, si forniscono talune delucidazioni sull’obbligo di provvedere al pagamento dei canoni di locazione per unità abitative con modalità e forme che escludano l’uso del contante, introdotto dall’articolo 1 comma 50 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: “legge di stabilità 2014”).

La norma testualmente recita: “All’articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1.1 i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore”.

Preliminarmente, si precisa che, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni comminate ai sensi del d.lgs. n. 231/07, con finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, rileva unicamente il limite stabilito dall’art. 49 del citato decreto ai sensi del quale “è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.(…)”.

Per le predette finalità, la citata norma ritiene “critiche” unicamente le movimentazioni di contante eccedenti la soglia fissata dalla legge e non intermediate da soggetti all’uopo autorizzati, quali che siano la causa o i motivi della transazione.

D’altra parte, la ratio sottesa a norme del tenore di quella testé citata è da rinvenirsi nella necessità di arginare fenomeni di impiego, occultamento o immissione nel sistema economico di risorse di provenienza illecita, controbilanciando, con strumenti che garantiscano la tracciabilità della transazione, il rischio insito nella velocità di circolazione del contante – e di altri titoli di pagamento al portatore – e nella non riconducibilità del contante stesso all’inequivoca titolarità di un soggetto determinato.

Per quanto qui rileva, deve conseguentemente desumersi che, fermo il limite di carattere generale di cui all’art. 49 d.lgs. n. 231/07, la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti.”

Che questa norma fosse assolutamente inutile era già chiaro ed evidente a tutti quelli che non siedono in Parlamento; al due più due ci arriviamo ancora in tanti, non tutti purtroppo.

Non ho parole, aspetterò e aspetteremo il prossimo infondato provvedimento.