Fondo Morosità Incolpevole Per Evitare Lo Sfratto

Trovarsi da un momento all’altro in difficoltà economiche può capitare a chiunque: spese improvvise, necessità inderogabili, errori di valutazione, esigenze familiari inevitabili, incauti acquisti, ecc. ecc..

Certo è che delle nostre problematicità non è nemmeno giusto che se ne facciano carico altri cittadini come noi che, seppure apparentemente con una posizione economica migliore della nostra, potrebbero avere – e non è affatto da escludere – le medesime complicazioni che affliggono noi.

Sto alludendo ai proprietari di immobili che, in quanto tali, per sfruttare a loro volta un’opportunità di guadagno, decidono di dare in locazione le loro proprietà. Il patrimonio accumulato non sempre è il risultato di ingenti investimenti in tal senso ma, il più delle volte, trattasi della naturale destinazione di un’eredità o similare che non per questo fa diventare un individuo un cosiddetto “possidente”, ma solo un possessore di unità immobiliare.

È implicito che un’eventuale morosità dell’inquilino, soprattutto se questa si protrae nel tempo, crea al proprietario dell’immobile – che magari ha come fonte di guadagno solo quell’affitto – altrettante conseguenze negative, come se il regolare e naturale andamento di una catena di sostentamento sociale si spezzasse.

L’intervento del “fondo morosità incolpevole” vuole, anche se solo in parte, evitare che questo vincolo tra inquilino e proprietario venga meno; la sua finalità è quella di scongiurare la naturale conseguenza che tale inadempimento potrebbe cagionare: lo sfratto per morosità incolpevole, ovverosia non dipendente dalla volontà o dalla negligenza dell’inquilino.

Il Fondo morosità incolpevole risale al 2013, esattamente all’emanazione del DL del 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge del 28 ottobre 2013, n. 124. Con ulteriori risorse, il Fondo è stato confermato anche per il 2015. Le modalità, i criteri di attribuzione, i termini e gli altri requisiti per l’accesso al Fondo sono tutti indicati nel decreto di attuazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 maggio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14.07.2014.

L’articolo che nella fattispecie ci riguarda è il n. 6 comma 5, che recita:

Art. 6 – Misure di sostegno all’accesso all’abitazione e al settore immobiliare.

[…] 5. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa ((che abbiano avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, bandi o altre procedure amministrative)) per l’erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate al Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. ((Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l’accesso ai contributi. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali. A tal fine, le prefetture-uffici territoriali del Governo adottano misure di graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto.))

Cosa sta ad indicare esattamente?

Inizio subito col dire che la possibilità di accesso a questo Fondo è da chiedere al proprio Comune di appartenenza che, stando alla legge, intanto dev’essere ad alta tensione abitativa (delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003) e/o un capoluogo di provincia, e deve rientrare tra quelli individuati dalle Regioni destinatarie delle somme che sono quelle riportate in questa tabella:

fondo-inquilini-morosi-incolpevoli-regioni-2015

I requisiti per presentare domanda per ottenere un contributo volto a ridurre la morosità incolpevole, da corredare con i documenti che il Comune indicherà nel proprio avviso pubblico, sono i seguenti:

  • bassotto-poliziottoessere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all’Unione europea. Se si appartiene ad uno Stato extracomunitario essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;
  • avere il contratto di locazione ad uso abitativo (non commerciale) regolarmente registrato e risiedere da almeno un anno nell’unità immobiliare oggetto della procedura di rilascio. La categoria catastale dell’immobile locato non deve rientrare nella  A1 (abitazione di tipo signorile), A8 (abitazione in villa) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
  • essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione di convalida;
  • possedere un reddito ISE (Indicatore di Situazione Economica utilizzato dai Comuni per concedere assegni per il nucleo familiare e di maternità) non superiore ad € 35.000 o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente utilizzato dagli altri Enti per la concessione di prestazioni sociali agevolate o servizi di pubblica utilità) non superiore ad € 26.000;
  • non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili, nella provincia di residenza, fruibili ed adeguati alle esigenze del proprio nucleo familiare. Tale requisito riguarda tutti i componenti di quest’ultimo;
  • dimostrare che la morosità sia incolpevole e che sia stata determinata da cause di forza maggiore, cioè perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una della seguenti cause:
    • perdita del lavoro per licenziamento;
    • accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
    • cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
    • mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
    • cessazione di attività libero professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura), derivanti da cause di forze maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
    • malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato: o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo, o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Per la concessione di tale beneficio, il Comune è tenuto a rispettare anche dei criteri di priorità e, pertanto, accertata la sussistenza delle condizioni e verificato il possesso dei requisiti previsti dalla legge, deve tenere conto se all’interno del nucleo familiare che ne fa richiesta vi sia: un minore, oppure un ultrasettantenne, oppure un componente con accertata invalidità per almeno il 74%, oppure un membro del medesimo nucleo familiare che sia in carico ai servizi sociali o alle competenti ASL (Aziende Sanitarie Locali) per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Stilata una graduatoria, che potrà essere anche opposta dal cittadino che non dovesse ritenerla equa o che dovesse avere motivi inoppugnabili e documentabili affittasi-affittasiper ritenere che la stessa sia fraudolenta, il Comune eroga il contributo fissato per legge, il cui importo massimo non può superare gli € 8.000 per ogni nucleo familiare richiedente, e comunque entro il limite dei Fondi messi a disposizione prima dal Governo e poi dalla Regione di appartenenza.

Detto contributo spetta solo se ricorrono questi presupposti:

  • inquilini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole che sottoscrivano con il proprietario dell’alloggio un nuovo contratto a canone concordato. In tal caso il comune  prevede  le  modalità per assicurare che il contributo  sia  versato  contestualmente  alla consegna dell’immobile;
  • inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il comune  prevede  le  modalità per assicurare che il contributo  sia  versato  contestualmente  alla consegna dell’immobile;
  • inquilini che dimostrino la disponibilità del proprietario dell’alloggio a consentire di rimandare l’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile, previo pagamento parziale o totale di quanto dovuto.

Considerata l’importanza dell’iniziativa, ho preferito riportare quasi integralmente il testo della norma che, spero, si traduca in una boccata di ossigeno per chi rientra, purtroppo, nelle difficoltà sopradette.


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