Salvi i conti correnti dai pignoramenti Equitalia

Sulla Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana viene riportato, in data 26 aprile 2013, un laconico trafiletto dal titolo “Equitalia: sospesi i pignoramenti dei conti correnti di lavoratori dipendenti e pensionati”, che rimanda al sito Equitalia in cui un altrettanto sintetico comunicato del 23 aprile 2013 ci informa che: “Equitalia ha stabilito di non procedere al pignoramento sui conti correnti di banche e poste dove affluiscono i redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati di importo inferiore a 5 mila euro. Si tratta di un’iniziativa interna di Equitalia per tutelare le fasce più deboli dei cittadini in attesa che vengano adottati interventi normativi che stabiliscano nuove regole”. Segue una nutrita rassegna stampa sull’argomento.

Questo problema lo avevo già affrontato con il post del 14 aprile 2013 «“Ruba bandiera” per salvarsi dal pignoramento dell’intero conto corrente» evidenziando, tra l’altro, la pericolosità delle modifiche insensate apportate dalla legge n. 228 del 24.12.2012 (cosiddetta di stabilità) agli articoli 548 e 549 del codice di procedura civile e concludendo con la seguente domanda: “chi non effettuerebbe un pignoramento fruttuoso così da ottenere il credito in un’unica soluzione piuttosto che aspettare di ricevere lentamente le somme nella percentuale di circa il 20% (un quinto) dello stipendio o pensione netta del debitore?”.

Ebbene, non certo per volontà legislativa, ma soltanto per un ripensamento (temporaneo) di Equitalia, per il momento la principale Società pubblica incaricata dell’esercizio dell’attività di riscossione di tributi, contributi e sanzioni, finora considerata, a torto o a ragione, l’elemento più destabilizzante della serenità economico-finanziaria del comune cittadino, “nelle more degli approfondimenti che si rendono necessari all’esito delle problematiche emerse in merito ai pignoramenti di conti correnti sui quali affluiscono stipendi/pensioni … “, ha deciso di sospendere con effetto immediato (dal 23 aprile 2013) ogni iniziativa coercitiva in danno di quegli stessi cittadini finora vessati, seppure “per legge”, con ogni forma e in ogni modo, stabilendo pure che:

“…per i contribuenti lavoratori dipendenti e/o pensionati non si proceda, in prima battuta, a pignoramenti presso istituti di credito/poste. Tali azioni saranno attivabili solo dopo che sia stato effettuato il pignoramento presso il datore di lavoro e/o ente pensionistico e che, in ragione delle trattenute accreditate, il reddito da stipendio/pensione risulti pari o superiore a cinquemila euro mensili.”

Sembra un paradosso e forse lo è, ma “a caval donato non si guarda in bocca” e non ci resta che apprezzare questa sorta di pace armata che ci offre Equitalia (nella persona del responsabile della divisione riscossione che ha inviato la circolare a tutte le società di riscossione partecipate), anche se non è consigliabile abbassare la guardia poiché i termini dei pignoramenti seguono comunque delle regole che permangono, seppure con le sottostanti (momentanee) modifiche.

Ed infatti, con la suddetta circolare, sembra che non si possano più pignorare stipendi e pensioni inferiori a € 5.000 direttamente sul conto corrente, ma bisogna procedere come prima: attivando la procedura alla fonte, ovvero presso i datori di lavoro o gli Enti pensionistici. Ovviamente, dovendo tornare alle regole tradizionali, seguendo la gradualità prevista dall’art. 3 comma 5 del testo coordinato del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, i pignoramenti dovranno essere operati in percentuale e in base alla soglia del reddito mensile percepito:

  • fino a € 2.500 il pignoramento potrà interessare solo 1/10 del netto ricevuto;
  • se superiore a € 2.500 e fino a € 5.000 si potrà pignorare 1/7 della retribuzione e/o pensione:
  • oltre i 5.000 euro la somma pignorabile raggiunge il quinto (1/5) del percepito.

Fanno eccezione quei proventi mensili da stipendi e/o pensioni che, dopo la procedura del pignoramento presso terzi e malgrado la ritenuta del quinto operata alla fonte, superano i 5.000 euro; in questi casi il pignoramento in banca potrà essere effettuato. Ovviamente questi sono i casi in cui il reddito risulta elevato e non certo da pensione al minimo.

Occhio però: i pignoramenti continueranno ad essere operati, anche se in alcuni casi non sui conti correnti!