Fino a € 3400 Per Reversibilità E Assegno Integrativo Inabili Al Lavoro

Dopo una vita di lavoro, a meno di non imbattersi in un ministro che cambia le carte in tavola con la capacità di un prestigiatore e la sensibilità di un coccodrillo, si giunge all’età della pensione e si pregusta già il periodo di meritato riposo.

Purtroppo, non sempre i programmi di vita vanno in porto come vorremmo e il tanto atteso “riposo” può diventare lungo, troppo lungo.

Anche in questi casi la burocrazia non si ferma e, per chi resta, inizia un periodo di adempimenti su adempimenti, espletamenti vari, estinzioni, successioni e così via.

Chi rimane deve fare i conti non solo col dolore, ma anche con le scadenze proprie e della persona scomparsa.

Mentre alcune di queste scadenze procedono automaticamente (soprattutto quelle che riguardano le posizioni debitorie degli eredi), in merito a ciò che invece sono le eventuali spettanze creditorie per la famiglia che rimane, queste vanno rigorosamente domandate altrimenti non è riconosciuto alcun tipo di rimunerazione, anche se dovuta per legge.

È il caso della pensione di reversibilità e dell’assegno integrativo per i vedovi e/o i figli inabili al lavoro.

Abbiamo qualche volta sentito parlare di diritti inespressi; nel caso che ci occupa, essi altro non sono che quelle prestazioni previdenziali che, pur spettando, l’INPS non le comunica, né le mette a conoscenza, né le riconosce automaticamente se non dopo apposita istanza, impedendo così all’avente diritto e ai cosiddetti superstiti di potersene avvalere.

Potremmo dire che viene consumato in danno del pensionato e della sua famiglia un tipico di  comportamento da gnorri (fingere furbesca indifferenza o ignoranza) o delle tre scimmie sagge (non vedo, non sento, non parlo).

Viceversa, l’INPS mostra molta attenzione nelle sue repentine azioni di recupero che, qualche volta, precedono addirittura le comunicazioni.

Ai coniugi vedovi di un dipendente pubblico o privato spetta la pensione di reversibilità ma, se il coniuge si trova nella condizione di “inabile al proficuo lavoro”, non ha diritto soltanto alla pensione di reversibilità, ma anche a un’integrazione di quest’ultima.

Non sono delle somme esagerate, anche se questo dipende dalla posizione economica di ognuno e dal valore che si dà al denaro. Sono un ulteriore assegno mensile che va da un minimo di € 19,59 fino a € 52,90, oltre alla possibilità di chiedere gli arretrati fino a cinque anni prima, raggiungendo importi fino a circa € 3.400. Non si tratta di piccolezze.

Nel dettaglio, prima della sentenza di Cassazione n. 7668 del 23 maggio 1996, al coniuge vedovo/a veniva riconosciuta la pensione superstiti lavoratori dipendenti, detta anche pensione di reversibilità o SO (sigla usata nelle categorie pensioni INPS e nei codici sindacali), ma non il cosiddetto Assegno al Nucleo Familiare (una prestazione previdenziale a sostengo alla famiglia) che, invece, era previsto per eventuali figli a carico e inabili a un proficuo lavoro.

Per effetto della suddetta sentenza di Cassazione n. 7668 del 23 maggio 1996, anche nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona (non solo l’orfano ma anche il coniuge superstite, se minore o maggiorenne inabile), l’assegno al nucleo familiare spetta

ai sensi dell’art .2, comma 8 della Legge n. 153 del 13 maggio 1988, […] al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

A questo punto, l’INPS ha dovuto prendere atto della decisione della Cassazione e, con la circolare n. 98 del 6 maggio 1998, all’oggetto Assegno per il nucleo familiare. Nucleo familiare composto dal solo coniuge superstite, ha disposto che

le Sedi provvederanno a dare attuazione alla sentenza – che troverà applicazione nei limiti della prescrizione quinquennale – e liquideranno la prestazione, su richiesta degli interessati, anche in caso di nuclei costituiti dal solo coniuge superstite, ovviamente se in possesso dei presupposti fondamentali per l’esistenza di un nucleo composto da una sola persona (minore età o inabilità).

Molto importante è attenzionare il passo «che troverà applicazione nei limiti della prescrizione quinquennale»: questo sta ad indicare che qualsiasi erede che si sia trovato o si trovi nelle condizioni appena descritte, in possesso dei requisiti richiesti, ha cinque anni di tempo per chiedere le spettanze arretrate di quanto dovuto al pensionato deceduto.

Ovviamente, l’importo dell’Assegno al Nucleo Familiare non è per tutti uguale:

è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo. Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili. (Fonte Inps).

Per la determinazione dell’Assegno al Nucleo Familiare, l’INPS fa riferimento a una precisa tabella (la n. 19), come precisato nella succitata circolare n. 98 del 6 maggio 1998, laddove l’Istituto Previdenziale scrive:

A tali nuclei si applicheranno le tabelle in vigore per i nuclei orfanili.

Fin qui abbiamo sentito più volte l’espressione «inabile a un proficuo lavoro».

È inabile a un proficuo lavoro anche una persona alla quale è stata riconosciuta l’invalidità del 100% (artt. 2 e 12 legge n. 118/71) o che sia titolare di una pensione di accompagnamento (legge n. 18/80 e n. 508/88).

Inoltre, per la dichiarazione di inabilità, esiste la possibilità di richiedere al proprio medico di base (a pagamento) il certificato medico introduttivo (SS3) attestante le patologie invalidanti (come chiarito nella circolare Inps n. 91 del 2 luglio 2012 ).

Per chiarire la posizione degli ultrasessantacinquenni, la cui età presuppone quanto meno la difficoltà all’inserimento lavorativo, l’INPS ha emesso la circolare n. 11 del 21 gennaio 1999, all’oggetto Assegno per il nucleo familiare. Accertamento inabilità a proficuo lavoro dei soggetti Ultrasessantacinquenni. Riepilogo disposizioni in materia di accertamento inabilità.

In merito alla valutazione medico legale dell’inabilità ad un proficuo lavoro, alla quale si aggrappa l’INPS per arginare le domande di arretrati, vi sono innumerevoli sentenze di Cassazione.

D’altronde, era prevedibile che l’INPS corresse ai ripari con azioni dissuasive, ma questo non deve scoraggiare il cittadino che può rivolgersi alle Sedi di Patronato presenti sul territorio per essere guidato – gratuitamente – nel preventivo controllo della sua pensione, nelle azioni da intraprendere e nella presentazione della domanda all’INPS per assicurarsi un proprio diritto, già di per sé violato poiché subordinato a un’espressa richiesta che, se sottaciuta, cadrà nel dimenticatoio.

Da siciliana, concludo con un proverbio siculo:

Ogni lassata è pirduta.

Ogni cosa lasciata è perduta (bisogna saper non lasciarsi sfuggire l’occasione).