Prorogate fino al 31.12.2013 le detrazioni per ristrutturazioni ed efficienza energetica

Nel mio post del 15 febbraio 2013, dal titolo “Fotovoltaico: fino al 30 giugno 2013 detrazione al 50%, dopo … solo il 36%”, avevo concluso così: “Dal 1° luglio 2013 l’agevolazione fiscale del 55% per il risparmio energetico sarà sostituita con la detrazione del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie”.

Ebbene no: al Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, Supplemento Ordinario n. 129) – Misure urgenti per la crescita del Paese – al suo art. 11, è stata concessa una proroga fino a dicembre 2013 sia per la detrazione dell’imposta lorda sugli interventi di riqualificazione energetica degli immobili, innalzando l’aliquota dal 55% al 65% (ripartita in 10 quote annuali di pari importo), sia per lo sgravio fiscale per chi ristruttura casa o fa interventi edilizi confermando la percentuale al 50%.

Per quanto riguarda l’efficienza energetica, questa si estende anche agli interventi sulla struttura esterna che possa consentire, mediante l’utilizzo di materiale isolante, coibentante e similare, una buona resa che migliori la termoregolazione. Stesso dicasi per le imposte, pavimenti e coperture.

In merito alle ristrutturazioni, il cui ammontare complessivo non deve superare 96.000 euro e la cui percentuale è stata confermata al 50%, ci sono delle novità che riguardano i mobili fissi compresi nella muratura (come per esempio alcune cucine, armadi a muro, bagni, ecc.), ma l’importo della spesa occorrente per questi ultimi “arredi” non deve superare i 10.000 euro. Altra novità riguarda invece le norme antisismiche per le quali sono previste delle operazioni di adeguamento.

Per gli interventi che riguardano i Condomini – che richiedono un iter più lungo per le convocazioni di assemblea, decisioni ed altro – il termine ultimo per documentare le spese sostenute a decorrere dal prossimo 1° luglio, non sarà il 31 dicembre 2013 ma il 30 giugno 2014.

Più nel dettaglio, questo è quanto si legge nel Comunicato Stampa del “Consiglio dei Ministri n. 6” in ordine al punto “Eco-bonus, ristrutturazione edilizia e bonus mobili”:

“… un provvedimento che recepisce la direttiva 2010/31/UE e che mira a dare un’adeguata risposta alla necessaria ed urgente esigenza di favorire la riqualificazione e l’efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano in conformità al diritto dell’Unione Europea e nell’approssimarsi della scadenza degli attuali benefici.

Le finalità del decreto

Il decreto legge ha l’obiettivo di:

  • promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici;
  • favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;
  • sostenere la diversificazione energetica;
  • promuovere la competitività dell’industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico;
  • conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale.

Cosa cambia per il cittadino

Con l’approvazione del decreto legge è previsto un forte potenziamento dell’attuale regime di detrazioni fiscali che passerà dal 55% per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici (detrazione in scadenza il 30 giugno prossimo) al 65%, concentrando la misura sugli interventi strutturali sull’involucro edilizio, maggiormente idonei a ridurre stabilmente il fabbisogno di energia. Un’ultima conferma, e non ne sono previste successive, stabilita per dare la possibilità a quanti non lo avessero già fatto di migliorare l’efficienza energetica del proprio edificio. Così, per le spese documentate sostenute a partire dal 1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013 o fino al 30 giugno 2014 (per le ristrutturazioni importanti dell’intero edificio), spetterà la detrazione dell’imposta lorda per una quota pari al 65% degli importi rimasti a carico del contribuente, ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Un vantaggio per l’ambiente per l’economia

L’effetto concentrato nel tempo della proroga e l’aumento della percentuale della detrazione possono dare un forte impulso all’economia di settore e in particolare al comparto dell’edilizia specializzata, caratterizzato da una forte base occupazionale, concorrendo in questo momento di crisi al rilancio della crescita e dell’occupazione e allo sviluppo di un comparto strategico per la crescita sostenibile.

Proprio nell’ottica di recepimento della 2010/31 in materia di prestazione energetica:

  • viene adottata a livello nazionale una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici che tenga conto, tra l’altro, delle caratteristiche termiche dell’edificio nonché degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda;
  • vengono fissati i requisiti minimi di prestazione energetica in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi. I requisiti, da applicarsi agli edifici nuovi e a quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono riveduti ogni 5 anni;
  • nasce la definizione di “edifici a energia quasi zero” e viene redatta una strategia per il loro incremento tramite l’attuazione di un Piano nazionale che comprenda l’indicazione del modo in cui si applica tale definizione, gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, informazioni sulle politiche e sulle misure finanziarie o di altro tipo adottate per promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a “energia quasi zero”. Gli edifici di nuova costruzione occupati dalle Amministrazioni pubbliche e di proprietà di queste ultime dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal 31 dicembre 2018.

Viene, infine, previsto un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici che comprenda informazioni sul consumo energetico, nonché raccomandazioni per il miglioramento in funzione dei costi. La redazione dell’attestato è obbligatoria in caso di costruzione, vendita o locazione di un edificio o di un’unità immobiliare, nonché per gli edifici occupati dalla Pubblica Amministrazione.

Il Consiglio dei Ministri, ha inoltre introdotto oggi significative ed importanti novità rispetto alle precedenti proroghe. Tra queste:

la proroga, fino al 31.12.2013, delle detrazioni IRPEF prevista nel decreto legge (50 per cento, dall’ordinario 36 per cento, per spese di ristrutturazioni edilizie fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro, 48.000 euro nel regime ordinario).

  • Tale proroga è stata estesa anche all’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per un massimo di 10 mila euro (in pratica si concede un bonus di 5.000 euro);
  • le detrazioni riguarderanno anche gli interventi di ristrutturazione relativi all’adozione di misure antisismiche, nonché all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici, in base a quanto già previsto dall’art. 16 bis, comma 1, lett. i) del Testo unico delle imposte sui redditi;
  • si tratta, presumibilmente, dell’ultima conferma per questo genere di benefici fiscali, in quanto espressamente prevista nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l’incremento del rendimento energetico degli stessi.”

 

Insomma, per chi avesse intenzione di ristrutturare la propria casa e/o il proprio Condominio sia sotto l’aspetto edile che per l’efficienza energetica, se ritiene affidabili e non da marinaio le “promesse” del governo – che così si è espresso: “…si tratta, presumibilmente, dell’ultima conferma per questo genere di benefici fiscali …”dovrà approfittarne adesso.


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Commenti

17 risposte a “Prorogate fino al 31.12.2013 le detrazioni per ristrutturazioni ed efficienza energetica”

  1. Avatar matteo
    matteo

    Dobbiamo rifare i nostri 2 bagni ormai vecchi di 28 anni:rifare i tubi dell’acqua,l’impianto elettrico, i pavimenti con nuove mattonelle anche alle pareti, nuovi sanitari(wc-bidet-vasca e piatto doccia), rubinetterie nuove, scarichi nuovi ed anche 2 nuovi infissi in PVC a norma per risparmio energetico: Domanda: questi lavori vanno considerati di Manutenzione ordinaria oppure Straordinaria e rientrano nelle agevolazioni del 50% di detrazioni con rimborsi in 10 anni? E se chiederemo il rimborso per le spese sostenute, è vero che non potremo richiedere l’agevolazione per l’ecobonus per i due infissi(dicono o l’uno o l’altro non ambedue…).In attesa, cordiali saluti.

    1. Avatar Pina Teresa Lontri

      Ciao Matteo, sarà chiaro anche a te che la materia è piuttosto farraginosa, quello che per noi potrebbe sembrare un lavoro di manutenzione straordinaria, ai fini della detraibilità di cui si parla potrebbe invece essere di manutenzione ordinaria e così via.

      Leggendo alcune FAQ curate dall’Agenzia delle Entrate, pubblicate sul sito del Governo, mi hanno colpito (per esempio) la n. 4 e 5 che ti riporto:

      “4) Posso detrarre le spese per la sostituzione del pavimento del salone?
      No, la sostituzione di pavimenti rientra fra i lavori di manutenzione ordinaria, che possono fruire della detrazione solo quando sono eseguiti su parti comuni del condominio. Tuttavia, se il lavoro fa parte di un intervento più vasto, agevolabile – come la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi – anche la spesa per la sostituzione del pavimento può essere detratta.
      5) Cosa vuol dire manutenzione ordinaria?
      Rientrano, per esempio, nella manutenzione ordinaria i lavori di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage.”

      Ebbene, come tu stesso potrai evincere, dal mio punto di vista (che non è quello di un tecnico), credo sia opportuno che per gli specifici casi ci si faccia seguire da tecnici e/o professionisti in materia e ciò in quanto alcuni lavori, se rientranti in interventi più vasti, sembra che assumano altri aspetti.

      Non vorrei essere proprio io, con delle informazioni tecniche che non mi appartengono, azzardare una risposta (anche per me incerta) e farti perdere un’agevolazione che magari ti spetta, mi dispiacerebbe non poco.

      Perché intanto tu ti possa fare un’idea posso suggerirti queste pagine: Rimetti la casa al centro del tuo mondo e le diverse Guideapprontate dall’Agenzia delle Entrate.
      Ti auguro una buona serata.

  2. Avatar Max
    Max

    Salve,
    stiamo ristrutturando casa, in particolare stiamo rifacendo il bagno.
    Nei mobili destinati all’arredamento dell’immobile ristrutturato o nei grandi elettrodomestici possono rientrare anche i televisori in classe A+?

    1. Avatar Pina Teresa Lontri

      Ciao Max, la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili, prevista all’art. 16 del Decreto Legge 4/6/2013 n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5.6.2013), al suo comma 2 si è espresso così come segue:

      «2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro».

      Nulla è stato inserito per acquisto di televisori, elettrodomestici diversi da quelli cosiddetti “grandi” e computer.
      Ti auguro un buon proseguimento di serata.

      1. Avatar Max
        Max

        Ciao, l’articolo parla di “apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica”; mi sembra che i nuovi televisori abbiano tutti questa etichetta. Dici che sia una forzatura interpretare così l’articolo o vale la pena tentare l’acquisto e metterlo in detrazione?

        Grazie, ciao
        Max

        1. Avatar Pina Teresa Lontri

          Buongiorno Max, così come hai bene inteso, al momento sarebbe una forzatura e ciò in quanto l’articolo è, come spesso accade, “vago” e non so fino a che punto, fintanto che il Ministero non fughi i dubbi con una specifica decisione, convenga affidarsi ad una interpretazione che, se mal definita, potrebbe vanificare lo spirito della norma stessa che da beneficio si trasformerebbe in azione di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate che, anche questa, nella sua guida non fa alcun riferimento a televisori e similari.

          Se posso, potrei suggerirti che se tu hai la reale necessità di dover acquistare il televisore, nessuno ti vieta di farlo e di procedere come se dovessi farlo rientrare nel beneficio di cui si parla, seguendo le modalità previste per il pagamento, ecc.; nel frattempo, e magari per quando dovrai compilare la dichiarazione del periodo di riferimento, potrebbe anche intervenire l’auspicata circolare esplicativa che consenta ad ognuno di noi di avere le idee più chiare di adesso.

          D’altronde, questa norma si è prestata fin da subito a diverse interpretazioni e vari emendamenti: prima solo mobili fissi, poi grandi elettrodomestici ad incasso, dopo a libera installazione, successivamente condizionatori a pompa di calore, caldaie e chissà che non anche i televisori!

          Per ora, personalmente e in base a ciò che la legge sancisce, non me la sento di dirti che puoi tranquillamente acquistare il televisore potendo beneficiare del bonus di cui si tratta, ma nulla vieta che tu possa farlo nella speranza che tra qualche tempo sia fatta appunto chiarezza anche su quest’ennesima norma interpretativa.
          Ti auguro una buona giornata.

  3. Avatar Marika
    Marika

    Salve Pina,
    io vorrei sostituire uno scuro + una finestra del bagno per una spesa di circa 2 mila euro: si può considerare questa una riqualificazione energetica?
    Vorrei poi sostituire la cucina e gli elettrodomestici con quelli di classe AAA per una spesa di circa 5 mila euro totali.
    Secondo Lei, posso usufruire delle detrazioni?
    Grazie!
    M.

    1. Avatar Pina Teresa Lontri

      Ciao Marika, sulla guida dell’Agenzia delle Entrate, che ritengo la più deputata a rispondere ai vari quesiti che a volte si presentano, in merito all’agevolazione per la riqualificazione energetica, scrive tra le altre cose che “… le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per: … il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti)”.

      E’ dunque chiaro che la sostituzione a cui vuoi dare seguito tu, vi rientra benissimo.

      Aggiunge, sempre la medesima guida, che:

      “Le detrazioni, da ripartire in rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure: 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013; 65% delle spese sostenute per interventi sulle singole unità immobiliari dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 (30 giugno 2014, se l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio). Dal 1° gennaio 2014 (per i condomini dal 1° luglio 2014) l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.”

      In merito alla sostituzione di elettrodomestici e mobili, il Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013 estende il Bonus Irpef al 50% anche per questo tipo di spese, l’importante è che siano destinati all’immobile ristrutturato ed effettuate nell’arco di tempo previsto per ottenere tali detrazioni.

      Per gli elettrodomestici è necessario che questi siano di classe non inferiore a quella definita “A+” se si tratta di grandi elettrodomestici; mentre per quanto riguarda tutti gli altri che richiedono l’etichetta energetica, la classe non deve essere inferiore a quella detta “A”.

      In quanto ai mobili invece, la “Scheda informativa” riportata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, così recita:

      “Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione d’imposta Irpef pari al 36%. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013, la detrazione Irpef sale al 50% e si calcola su un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
      Attenzione: il decreto legge del 4 giugno 2013 (che ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 la detrazione nella misura del 50%) ha riconosciuto la stessa detrazione del 50% anche sulle spese per l’acquisto di mobili destinati all’arredamento dell’immobile ristrutturato. L’agevolazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro.
      Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.”

      Hai parlato di cucina, non so se ti riferisci a quella in muratura facente parte della mobilia fissa dell’immobile, come gli armadi a muro, le cucine, ecc. per la quale inizialmente sembrava essere stata prevista la detrazione, ma con il nuovo decreto, avendo fatto riferimento ad un generico “acquisto mobili” sembra che questo dubbio su mobili fissi o meno sia stato fugato. L’importante è che i mobili siano acquistati e destinati per l’immobile ristrutturato.

      Ti auguro un buon proseguimento di serata.

  4. Avatar Carlo
    Carlo

    Cosa succede se il decreto non venga convertito in legge per un motivo qualsiasi…cade il governo etc…

    1. Avatar Pina Teresa Lontri

      Buonasera Carlo, intanto noto con (dis)piacere che anche tu riponi poca fiducia in questo nostro Stato e, alla tua domanda ritengo possa esserci solo una risposta: cadrebbe anche il Decreto.

      Questa Nazione è ormai allo stremo, spero che non si debba arrivare a dire “muoia Sansone con tutti i Filistei”!
      Una buona serata.

  5. Avatar angela
    angela

    sono stati prorogati anche gli incentivi per l’acquisto di immobili ristrutturati?
    Grazie anticipatamente per l’attenzione

    1. Avatar Pina Teresa Lontri

      Ciao Angela, come saprai, il Decreto Legge del 4 giugno 2013, rispetto al precedente del 22 giugno 2012 n. 83, ha prorogato di altri sei mesi la scadenza di giugno corrente anno portandola a dicembre 2013.

      Fermi restando alcuni termini del precedente decreto, in quest’ultimo sono state aggiunte, tra le spese detraibili, anche quelle sostenute per l’acquisto di mobili per l’arredo dell’edificio oggetto di ristrutturazione con alcuni dettami riportati nella medesima legge.

      In merito alla tua domanda, è pacifico che la detrazione spetta anche nel caso di acquisto di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione e altre imprese assimilabili e ciò alle medesime condizioni già vigenti.

      Grazie a te per la tua partecipazione al mio sito.
      Ti auguro una buona giornata.

  6. Avatar PASQUALE
    PASQUALE

    Scusate ma la proroga per le detrazioni al 50% sull’acquisto del box è anch’essa stata prorogata dal 30 giugno al 31 dicembree 2013??? grazie

    1. Avatar Pina Teresa Lontri

      Ciao Pasquale, perché ho il sospetto che questa notizia ti stia particolarmente a cuore?

      Ebbene sì, anche per il box auto da acquistare o da realizzare, vale la proroga al 31 dicembre 2013 concessa con decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 – (GU n.130 del 5-6-2013).

      Ogni tanto una buona notizia è d’obbligo!
      Spero ti abbia fatto piacere. Ti auguro una buonanotte.

      P.S. Mi sono permessa la correzione, e mi scuso fin da adesso, solo perchè tu hai voluto puntualizzarla (e credimi non era necessario), viceversa non lo avrei mai fatto.

  7. Avatar paola
    paola

    La decorrenza agevolazioni acquisto mobili è immediata quindi già da ora o solo dal 1 luglio?

    1. Avatar Pina Teresa Lontri

      Ciao Paola, la proroga ha effetto dal 1° luglio 2013 6 giugno 2013 (vedi commento successivo).

      In merito agli arredi, vorrei solo puntualizzare che il loro acquisto è condizionato alla ristrutturazione della casa.

      Infatti, dalla lettura del Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n. 6 in ordine al punto: Eco-bonus, ristrutturazione edilizia e bonus mobili (linkato e anche riportato nel mio post), è chiaro che ”Tale proroga è stata estesa anche all’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per un massimo di 10 mila euro (in pratica si concede un bonus di 5.000 euro)”.

      Sintetica ma spero comunque esaustiva!

      Ti auguro una buona serata.

    2. Avatar Pina Teresa Lontri

      Ciao Paola, scusami, volevo fare una rettifica alla mia precedente risposta in cui ti ho scritto che la decorrenza delle agevolazioni per acquisto mobili sarebbe stata dal 1° luglio prossimo.

      Ebbene, leggo stamattina che l’entrata in vigore del provvedimento è il 06.06.2013, da oggi insomma!

      Il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 – Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche’ altre disposizioni in materia di coesione sociale – è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5.6.2013.

      Mi scuso ancora per l’imprecisione e, con l’occasione, ti auguro una buona giornata.