Privacy in Condominio: basterà un vademecum a farla rispettare?

Il Garante per la Protezione dei dati personali, in un comunicato stampa del 10 ottobre 2013 – inteso a riassumere i più incalzanti dubbi in merito alla tutela della cosiddetta privacy nei Condomini – esordisce proprio con le domande più frequenti che i condòmini si pongono riguardo alla legittimità o meno di ciò che implica la vita quotidiana del Condominio che abitano, ovverosia: “… Il vicino di casa può installare una telecamera che riprende l’ingresso del proprio appartamento o il posto auto? Chi può accedere ai dati del conto corrente del condominio? Le informazioni sui morosi possono essere affisse nella bacheca o comunicate a soggetti esterni? Quali dati possono essere pubblicati sul sito web condominiale?”.

L’aspetto fondamentale e pratico, però, è quello di aver previsto, sempre il Garante sopradetto, in un vademecum approntato ad hoc, elaborato anche alla luce della recente Riforma del Condominio (Legge 11 dicembre 2012, n. 220 – Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici), le risposte ai quesiti più ricorrenti che si presentano nei rapporti condominiali, così da dettare delle regole che siano di base per tutti e che possano (provare a) rendere la vivibilità del Condomino – spesso minata, oltre che da lacune conoscitive, anche da leggi aggrovigliate e indecifrabili piuttosto che inattuabili e ambigue – più serena, cercando di conciliare, come si legge nel medesimo comunicato stampa, “… trasparenza e riservatezza nel condominio”.

Già prima dell’entrata in vigore della riforma condominiale – efficace dal 18 giugno scorso – la privacy nei Condomini era stata affrontata individuando nell’amministratore il responsabile di alcuni dati personali trattati con e tra il Condominio e con terzi allo stesso, quali: fornitori, consulenti, eccetera.

Ora, la riorganizzazione condominiale, avvenuta con la nuova riforma, oltre che attribuire all’amministratore maggiori poteri, ne ha previsti di nuovi e ampliato le sue responsabilità; infatti, in tema di riservatezza, va affrontata – oltre che per alcuni aspetti legati alla digitalizzazione del Condominio mediante sito Internet (il cui accesso dovrebbe essere regolamentato con precisi sistemi di password ed username) – la più importante gestione della morosità, stante che l’amministratore è tenuto, laddove vi fosse un’azione di recupero somme avanzata da creditori e a richiesta di questi ultimi, ad indicare il nominativo dei “ritardatari” e non anche degli altri in regola con i pagamenti delle quote. Per non parlare poi dell’anagrafe condominiale e altro ancora.

La guida sopra indicata, dal titolo “Il condominio e la privacy”, è composta da 32 pagine ed è suddivisa in 8 brevi capitoli: “… l’amministratore; l’assemblea; la bacheca condominiale; la gestione trasparente del condominio; la videosorveglianza; il condominio digitale; il diritto di accesso ai propri dati e altri diritti; ulteriori chiarimenti …”.

Quante volte ci saremo chiesti se fosse giusto fornire dati personali all’amministratore del Condominio; quali informazioni e/o dettagli di questo o quell’altro condòmino era lecito discutere in assemblea; fino a che punto la bacheca condominiale – visibile a tutti i condòmini – dovesse “dispensare” notizie personali e in quale misura; quali elementi debitori dovessero essere divulgati tra i residenti nel Condominio; quanto fosse giusto installare sistemi di sorveglianza e quali i limiti di questi; ecc. ecc..

Vediamo, qui di sèguito, cosa spiega in merito e nel dettaglio l’opuscolo messo a nostra disposizione dal Garante per la protezione dei dati personali, organismo il cui compito dovrebbe essere appunto quello di assicurare che i nostri dati personali siano trattati ed utilizzati nel rispetto della legge, adottando, se si dovesse contravvenire, i provvedimenti previsti dalla normativa in materia di dati personali (ovvero “qualunque informazione relativa a un individuo, identificato o identificabile, anche indirettamente. In un condominio, i dati personali possono essere, ad esempio, il nome e il cognome, il numero di telefono, l’indirizzo, l’immagine fotografica o un video che ritrae la persona interessata. Ma anche il numero dell’interno dell’abitazione o la bolletta dei consumi dell’acqua, se questi dati sono riconducibili ai singoli condòmini”) e, in particolare, di quelli sensibili (“qualsiasi informazione che possa rivelare, tra le altre, lo stato di salute e la vita sessuale, la razza, l’etnia, le convinzioni religiose o politiche di una persona, l’adesione a partiti o sindacati ecc.”).

La guida “Il condominio e la privacy”, a dire il vero, si sofferma molto sulla figura dell’“amministratore” e chiarisce la misura in cui quest’ultimo deve e/o può utilizzare i dati personali dei singoli condòmini oltre alle cautele da adottare per la conservazione dei dati del Condominio che devono essere ben custoditi e non accessibili a persone non autorizzate al loro trattamento.

Per l’amministratore del Condominio (e per chiunque altro faccia parte di quest’ultimo), non è consentito divulgare quanto segue:

le informazioni personali, anagrafiche e contabili (importi dovuti a titolo di quote condominiali), che non attengono alla gestione e amministrazione delle parti comuni;

particolari, per iscritto, riconducibili ai singoli residenti che rivelino stati sociali, azioni o condotte personali anche se pertinenti la vita condominiale (come per esempio informare pubblicamente che tizio non parteciperà all’assemblea fissata per il giorno tal dei tali, ecc.);

i recapiti telefonici che già non siano di pubblico dominio poiché riportati su elenchi cartacei o telematici, a meno che non sia dato espresso consenso e/o questi non servano per evitare situazioni di pericolo o danni incombenti; stesso dicasi per l’indirizzo di posta elettronica;

dati relativi allo stato di salute e/o a situazioni giudiziarie, a meno che entrambe le vicende non siano indispensabili per esitare deliberazioni assembleari pertinenti.

Sempre in merito all’amministratore (o di chiunque ne faccia funzione se il Condominio non ne ha nominato uno), invece, le generalità, il domicilio e i recapiti (tutti) di quest’ultimo devono essere resi noti ai condòmini ed essere affissi in luogo visibile ed accessibile a chiunque, così che il riferimento legale oltre che amministrativo sia chiaro.

Sarà capitato che in assemblea si sia presentato qualcuno diverso dal condòmino – o unitamente al condòmino stesso – e ci saremo chiesti se o meno quella persona era legittimata ad ascoltare e conoscere le cosiddette “beghe” condominiali; ebbene, al riguardo, il vademecum di cui si tratta, scioglie questo dubbio asserendo che può rimanere in assemblea, anche solo per il tempo necessario a dirimere quel particolare argomento, un tecnico o un consulente o un avvocato di parte che debba trattare questioni sui quali occorre un parere professionale.

Inoltre, alla luce della possibile attivazione di un sito Internet, nel quale inserire fatti e documenti che riguardano le vicende condominiali (atti adottati dall’apposita delibera assembleare, dati contabili, verbali approvati e altro), non ultima la videoregistrazione dell’assemblea, questa è possibile solo previo consenso informato dei condòmini.

Altro punto saliente è l’affissione in bacheca di avvisi di vario genere (di mora o sollecitazioni di pagamento), i quali tutto possono riportare tranne che dati personali dei condòmini, anche se solo per delle semplici richieste mosse a qualche condòmino dall’amministratore o per segnalazioni contenenti indicazioni personali precise, ancor più se si tratta di inadempienze a carico di questo o di quel condòmino. In poche parole la bacheca condominiale, laddove esista, non deve diventare un cartellone pubblicitario o peggio del pettegolezzo. Le sedi deputate a discutere certi argomenti rimangono quelle assembleari.

Ci sono però alcune informazioni che, seppure personali, possono essere richieste ed ottenute dal singolo condòmino (che non sia affittuario, ma proprietario) e, tra queste, le più importanti sono quelle che riguardano le morosità degli altri condòmini, la visione dei documenti contabili per la gestione e l’amministrazione dello stabile, così come i movimenti bancari che attengono alla recente istituzione del conto corrente condominiale; in sintesi tutto ciò che può mettere in luce, in ragione di una legittima trasparenza, l’intera gestione condominiale.

Passiamo ora al tema della videosorveglianza, argomento dibattuto nei Condomini poiché ognuno non intende che la propria vita privata diventi o possa diventare di dominio pubblico. Ecco che, in merito, il Garante ha stabilito che, se un privato installa una videocamera che inquadri solo il proprio ingresso – e non il pianerottolo o diversi spazi frequentati da altri – con un sistema esclusivamente per fini personali, nulla dev’essere indicato e/o segnalato (tipo area videosorvegliata, ecc.) e lo si può fare senza alcuna autorizzazione; vale l’identica normativa anche per i videocitofoni nei termini e modi appena indicati. Diverso regime normativo segue l’installazione di una videosorveglianza condominiale e sulle parti comuni che, a quel punto, deve sottostare a delle norme ben precise e più articolate.

Traendo le mie personali conclusioni, pur apprezzando lo sforzo che si pone all’attenzione del trattamento dei dati personali, anche questi certamente meritevoli di riflessione, avrei preferito che fosse stata data più importanza e risalto al trattamento delle persone e alla loro considerazione. Non è un caso che nei Condomini, anche se piccoli, non ci si conosca nemmeno: varcando quel portone di ingresso condominiale e poi quello al piano di pertinenza, sembra naturale estraniarsi da ciò che ci sta intorno. Nessuno scambio, neanche una condivisione, nemmeno una partecipazione. Viviamo come in degli alveari, dei formicai, ma a differenza di questi, la nostra struttura sociale è l’isolamento e, se tanto mi dà tanto, anche in natura un essere vivente isolato diventa più facile preda. Noi lo siamo già: di uno Stato che prima ci isola e poi ci stana.

Più che la privacy è la comunicazione che ci manca e che dovremmo garantirci e garantire.