Gratta e sosta scaduto? Multa solo per la differenza evasa

Siamo talmente assorbiti dai nostri problemi quotidiani, non ultimo e non meno importante quello di riuscire a sopravvivere ai tanti balzelli che ci gravano addosso, che muoverci come zombi è diventata una consuetudine: facciamo tutto come in una eterna routine e, anche quando tornando alla nostra auto (già parcheggiata in area di sosta a pagamento) troviamo sul parabrezza una multa perché avremmo sforato (anche di poco) l’orario indicato sul ticket di sosta, pur di non aggiungere un’altra tessera al nostro puzzle di avversità, fatti due conti e considerato pure che anche per queste multe si può godere dello “sconto” del 30%, provvediamo a pagarla entro i cinque giorni previsti per fruire di tale “grazia” e andiamo avanti senza considerare nemmeno la possibilità di verificare se o meno quella multa è legittima.

A dire il vero di spazi cittadini segnati con strisce blu ormai ne vediamo tanti; come per tutte le cose ci sono i pro e i contro, alcuni si lamentano perché si pretende il pagamento di ogni cosa, altri rimangono soddisfatti perché hanno la possibilità, seppure previa corresponsione di una sorta di tassa, di poter trovare – anche solo per il tempo necessario di svolgere alcune necessarie commissioni – un parcheggio in aree ad alta densità di traffico che, altrimenti, non sarebbe facile.

Il problema si presenta quando, non potendo determinare preventivamente il tempo che potremmo impiegare per il parcheggio del nostro autoveicolo, mettiamo sul cruscotto un ticket di sosta che, visto il nostro ritardo, risulterà pagato insufficientemente e da qui, al passaggio degli ausiliari del traffico, vigili urbani o polizia municipale che sia, scatta la multa elevata ai sensi dell’art. 7 del Codice della Strada.

Ebbene, partiamo da questo articolo e da cosa recita (riporterò solo quei commi che attengono al nostro argomento):

“Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati. “Nuovo codice della strada”, decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

[…] f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, (di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le aree urbane);

[…] 8. Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonché per quelle definite “A” dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

[…] 15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione. […]”.

È chiaramente scritto che “… Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione”.

Invece (e non tutti ne siamo a conoscenza malgrado sia una disposizione risalente al 2010), stando a quanto è stato sancito dal Ministero delle Infrastrutture, chiamato a rilasciare un parere tecnico legale sul tema, con nota prot. n. 25783 del 22 marzo 2010, ha chiarito che:

“Oggetto: Richiesta di parere in materia di parcheggi a pagamento. Riferimento Protocollo 15980 del 15.03.2010

Con riferimento alla richiesta qui inoltrata con la nota in riscontro, si premette che la sanzione di cui all’art. 7 c. 15 del Nuovo Codice della Strada (DLs n.285/1992) si applica nel caso in cui la sosta sia vietata ovvero limitata nel tempo regolamentata secondo la categoria dei veicoli.

Qualora la sosta sia consentita senza limitazioni di tempo, ancorché assoggettata a pagamento, non ricorrono le condizioni per l’applicazione della sanzione di cui all’art 7 c.15.

Se la sosta viene effettuata omettendo l’acquisto del ticket orario, deve essere necessariamente applicata la sanzione di cui all’art. 7 c.14 del Codice.

Se invece viene acquistato il ticket, ma la sosta si prolunga oltre l’orario di competenza non si applicano sanzioni ma si da corso al recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate dalle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale, ai sensi dell’art. 17 c. 132 della legge n. 127/1997.

A parere di questo Ufficio in caso di omessa corresponsione delle ulteriori somme dovute, l’ipotesi prospettate da codesto Comune, di applicare la sanzione di cui all’art. 7 c. 15 del Codice, non è giuridicamente giustificabile, in quanto l’eventuale evasione tariffaria non configura violazione alle norme del Codice, bensì una inadempienza contrattuale, da perseguire secondo le procedure” jure privato rum” a tutela del diritto patrimoniale dell’ente proprietario o concessionario.

In sintesi e per i motivi sopra esposti:

se nel parcheggio a pagamento sforiamo rispetto all’orario indicato sul ticket pagato ed esposto sul cruscotto, si è tenuti a pagare solo le ore di sosta evase ovvero non coperte dal preventivo pagamento del ticket, ma nessuna sanzione dev’essere applicata;

se invece si posteggia in una zona di sosta a pagamento non esponendo affatto il ticket (comunemente detto grattino, gratta e sosta, buono parcheggio prepagato, ecc.) la multa, emessa ai sensi dell’art. 157 comma 6 del Codice della Strada è legittima.

Tale ultimo articolo e relativo comma non lasciano spazio ad alcuna interpretazione: “Art. 157. Arresto, fermata e sosta dei veicoli … Comma 6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.”

Fin qui abbiamo appreso che la multa per aver lasciato la nostra automobile in parcheggi delimitati da strisce blu oltre l’orario già pagato (ma risultato insufficiente) dev’essere corrisposta solo per la tassa evasa; ma, malgrado la notizia sia confortante (e lo è), meno incoraggiante è la modalità o l’iter da seguire perché un eventuale nostro diritto leso (e ancora oggi capita) sia riconosciuto senza dover intraprendere azioni giudiziarie che, pur non muovendo da contenziosi pretestuosi, al solo pensarci, non ultime le spese da sostenere per ricorrere al Giudice di Pace (a titolo di contributo unificato sono circa € 37,00), ci fanno desistere a priori scegliendo (e sbagliando – perché così alimentiamo un sistema che trascende fino all’abuso di potere), di pagare a conti fatti la minore somma e questo credo sia anche determinato dal fatto che la violazione di cui si tratta viene di solito sanzionata con una multa da € 25,00 ovvero “in misura ridotta” in modo da dissuadere dal proporre ricorso.

E, per usare termini esatti, tra le “Modalità di ricorso” (perché è chiaro che l’eventuale illegittima elevazione della multa non sarà annullata in “automatico”), si legge, tra le altre cose, quanto segue:

Il pagamento in misura ridotta è offerto al contravventore anche in funzione deflattiva dei ricorsi, pertanto, avvalendosi del pagamento in misura ridotta, non è ammesso ricorso al Prefetto … In alternativa entro giorni 30 dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale, è consentita opposizione giurisdizionale innanzi al Giudice di Pace … Qualsiasi dichiarazione o richiesta di riesame in autotutela non interrompe né proroga i termini di pagamento … Si avverte che il Prefetto qualora ritenga fondato l’accertamento di violazione emette ordinanza con la quale ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione … “ ecc. ecc..

Ovviamente, dopo le suddette premesse e il palese intento di disincentivare al contenzioso giudiziale (ecco cosa indica il termine “funzione deflattiva”), stante (almeno per quanto mi riguarda) l’assoluta sfiducia nella gestione concreta e reale della tutela dei nostri diritti, o si decide di andare avanti lo stesso, pena la perdita di tempo e di denaro, o si soccombe perché lo Stato, il nostro Stato di diritto, da un lato ci offre costituzionalmente la possibilità di tutelarci e dall’altro, sempre legittimamente perché le leggi le emana e le accomoda, ci impedisce di fatto di poterla far valere e non perché siamo disinformati ma solo perché ci hanno affamati!