Stagione di saldi anche per le multe: sconto del 30% a condizione che …!

Non è una pubblicità ingannevole: è un modo come un altro per il nostro Governo di rastrellare denaro. Come dice quel vecchio detto? Meglio un uovo oggi che una gallina domani! Ebbene, per rimanere in tema di polli, considerato che tutto fa brodo per fare cassa, qualche “genio” da noi strapagato avrà pensato: perché non arrivare ad un compromesso con questi cittadini ormai spremuti fino all’osso? Diamo loro la sensazione che possano godere dell’ennesima agevolazione e intanto, evitando lungaggini burocratiche e contenziosi legali che possano addirittura far svanire importi – altrimenti esigibili entro cinque giorni – scontiamo del 30% le multe, se elevate giustamente o meno non ha importanza (tanto, a quel punto, non so quanti deciderebbero di chiederselo ed eventualmente di ricorrere; piuttosto che subire le vessazioni dello Stato, si arriverà a dichiararsi trasgressori, a torto o a ragione), così da salvare capre e cavoli.

Chi sono le capre e chi i cavoli? Mi chiederei piuttosto chi è il lupo: ufficialmente agisce sempre per garantire i diritti altrui, ufficiosamente esiste per garantire e gestire il proprio tornaconto e quello delle persone a lui vicine. Indubbiamente non è il cittadino.

Dopo questa mia personale osservazione, passo ai fatti.

In merito ai numerosi articoli e le varie tematiche che compongono il decreto 69 del 21 giugno 2013, detto anche del “Fare” (la cui legge di conversione recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), l’emendamento di cui intendo parlare in questo mio post è quello che riguarda il pagamento di alcune multe per infrazioni stradali che, se corrisposte entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, saranno ridotte del 30%. L’articolo del Codice della Strada che è stato modificato ed integrato è il 202.

Nel dettaglio, visto che ancora le modifiche a questo articolo con la conversione non sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, ho potuto trovare sul Portale della Sicurezza Stradale ASAPS (Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale), la Circolare n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del 12/08/2013 del “Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato – Servizio Polizia Stradale”, con cui “si forniscono le prime indicazioni applicative, con riserva di eventuali ulteriori precisazioni”.

In tale circolare, tra le altre cose, sono specificati i casi in cui è consentita la riduzione del 30% e quelli in cui non si applica e al suo allegato 1, di seguito alla circolare stessa, sono riportate le modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 dall’art. 20 comma 5-bis che, nel caso che ci occupa si riferisce a quanto segue:

“…dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

5-bis. Al fine di garantire l’efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e l’effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, all’articolo 202 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell’articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. …”

È stato introdotto, tra l’altro, anche il nuovo comma 2.1: “Qualora l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta …” del 30%.

Sembra sempre tutto semplice e lineare. Mentre si fa in modo che l’attenzione sia rivolta al cosiddetto “beneficio”, si trascurano i dettagli e le tasse subdole. È vero che ancora siamo in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che potrebbe anche riservare qualche altra sorpresa (anche se mi sembra difficile), ma al momento è chiaro che i dubbi su come verranno considerate le multe in questo periodo di transizione, su come saranno gestite le commissioni bancarie a carico del cittadino per il pagamento con strumento elettronico (i cosiddetti Pos) e le eventuali imposte di bollo per transazioni superiori a determinati importi, rimangono.

Aggiornamento al 26 febbraio 2014: La riduzione del 30% alle multe, va riconosciuta anche nei casi in cui le forze dell’ordine lasciano al conducente il classico preavviso di multa, dunque anche per le infrazioni di divieto di sosta. Ecco il link di riferimento (art. 20, andando prima nella “versione stampabile”).


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