Disdetta unilaterale assicurazione: non sempre legittima. Come tutelarsi

Non è improbabile, né impedito dalla legge, che in prossimità della scadenza contrattuale della propria polizza assicurativa ci pervenga una letterina che ci comunichi, senza possibilità di appello, la rescissione unilaterale del contratto di assicurazione, in parole povere: non ci verrà rinnovato il contratto con quella Compagnia.

Questa “pratica” è consentita dal nuovo Codice delle Assicurazioni che, oltre a garantire l’assicurato e favorire la concorrenza, ha consegnato nelle mani delle Società assicurative la medesima possibilità di disdettare le polizze, con la variante che a gestire le condizioni economiche di queste ultime sono le Compagnie e non certo gli assicurati.

Clienti che non sono mai stati coinvolti in sinistri, né come parte attiva né come parte passiva, ricevuta l’inattesa disdetta si sono precipitati dal proprio agente di zona per reclamare l’accaduto e per domandare le spiegazioni di rito e, qualche volta, anche dall’espressione di quest’ultimo era evidente che la notizia giungeva nuova anche a lui. In effetti a decidere in questi casi la disdetta unilaterale della polizza è direttamente la Direzione della Sede centrale.

Ora, se da un primo ”mea culpa” si stabilisce di essere veramente una spina nel fianco di quella Compagnia di assicurazione per i troppi sinistri cagionati o per altri motivi che vogliamo definire … legittimati ad una simile decisione, si potrebbe anche accettare la decisione presa, e … cercare un’altra Società assicurativa che ci prenda in carico per il prossimo anno; ma quando analizzi il tuo percorso assicurativo e lo reputi assolutamente estraneo a qualsiasi forma di scorrettezza, allora ti domandi il motivo che ha indotto quella che fino a poco prima era la tua assicurazione a volere interrompere ogni rapporto con te, accompagnandoti alla porta come un cliente sgradito.

Nel frattempo, però, inizi ad elaborare varie ipotesi e ti rendi conto che la stessa Compagnia è comunque tenuta per legge ad assicurarti di nuovo, su tua espressa richiesta, e allora ti domandi dove stia l’inghippo.

Bene, svelato l’arcano: lo stratagemma consiste nel riassicurarti a nuove condizioni che devi rinegoziare e addirittura a maggiori costi rispetto alla precedente polizza che a volte arrivano ad un aggravio anche del 50% del suo valore iniziale. Ovviamente si potrebbe anche intendere come un modo per creare il presupposto per scoraggiare l’assicurato perché non rimanga con la stessa Compagnia che non ci vuole, ma questo ragionamento lo si può fare quando ti ritieni antieconomico per quella Società, ma non certo quando sei consapevole di non aver fatto nulla e di non aver nemmeno meritato quel trattamento.

A questo punto, logica vorrebbe che l’utente soccombesse all’ennesimo atto di scorrettezza perpetrato in suo danno, anche perché è costretto ad assicurare il suo mezzo e dunque obbligato anche ad accettare condizioni contrattuali a dir poco capestro. Ma, come ho scritto nel titolo, il modo per difenderci esiste e dobbiamo farlo valere: gli strumenti in nostro possesso sono le Associazioni dei Consumatori e anche la nostra capacità di indignazione a simili comportamenti, da fronteggiare innanzitutto reclamando formalmente alla nostra assicurazione e chiedendo il rispetto della circolare emessa dall’Isvap (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) il 4 novembre 2010, prot. n. 32-10-000172 con la quale, intervenendo a tutela del consumatore, ha stabilito che:

… sono pervenute numerose segnalazioni da parte di assicurati che, a seguito di disdetta del contratto r.c. auto da parte della propria impresa di assicurazioni, si sono ripresentati per ottenere copertura presso la stessa compagnia che avrebbe proposto la stipula del nuovo contratto, con applicazione di rilevanti aumenti di premio, tra l’altro conseguenti all’adozione di condizioni tariffarie destinate ai “nuovi clienti”.

In merito, si ricorda che non risponde a criteri di correttezza qualificare in tali casi l’assicurato quale “nuovo cliente” e sulla base di tale qualificazione applicare condizioni tariffarie peggiorative e diverse rispetto a quelle praticabili in virtù del suo status di cliente già conosciuto dall’impresa.

Pertanto, qualora l’assicurato intenda stipulare il contratto con il medesimo assicuratore, lo stesso dovrà essere emesso alle condizioni tariffarie in corso al momento della riassunzione tenendo ovviamente conto delle risultanze dell’attestato di rischio, al pari dei clienti già in portafoglio ai quali non è stata inviata disdetta.

Desidero chiudere questo post condividendo pienamente la definizione resa dalla Federconsumatori in merito ai comportamenti scorretti e “strumentali” di alcune Compagnie di assicurazioni e riportando il suo recente Comunicato Stampa del 5 febbraio 2013 relativo a “Rc auto: anche nel 2013 proseguono gli aumenti incontrollati (in media del +5,8%) e i comportamenti scorretti delle compagnie”, in cui conclude:

… Per questo ribadiamo la necessità di una riforma complessiva del sistema e di una vigilanza più ampia, che blocchi e sanzioni i comportamenti scorretti.

Ancora presente, inoltre, l’atteggiamento al limite della legalità adottato da molte compagnie che, soprattutto nel Sud, operano disdette strumentali, per poi riproporre una nuova polizza con prezzi elevatissimi (nel migliore dei casi con un aggravio del 50%).

Un comportamento che denunciamo da tempo e che a nostro parere si configura in piena violazione della legge dell’obbligo a contrarre.

E, ad abundantiam, segnalo anche la sentenza n. 10142 del 3 maggio 2007 della Suprema Corte di Cassazione – Sezione III Civile – che impone alle Compagnie di Assicurazione, oltre l’obbligo di dover indicare un motivo oggettivamente valido per disdire unilateralmente un contratto, anche quello di attenersi alle tariffe in vigore al momento del rinnovo, pena la restituzione al cliente delle somme pagate in eccedenza.

Che dire … di imprese operanti nel settore ce ne sono tantissime, a questo punto perché insistere a rimanere con chi ci reputa … scomodi? Meglio chiedere un preventivo altrove!


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2 risposte a “Disdetta unilaterale assicurazione: non sempre legittima. Come tutelarsi”

  1. Avatar LaManu
    LaManu

    Ciao a tutti,
    non usando per motivi manutentivi più una moto vorrei disdire l’assicurazione senza buttare il mezzo, lo posso fare (il mio assicuratore mi ha detto che devo necessariamente demolire il mezzo e consegnare la targa(?))? Se si, posso utilizzare il normale modulo di disdetta?
    Se poi dovessi riuscire a riparare la moto posso ristipulare il contratto? (nello stesso non è prevista la clausula di sospensione).

    1. Avatar Pina Teresa Lontri
      Pina Teresa Lontri

      Ciao LaManu.

      Non è facile darti una risposta certa, in quanto nella tua domanda mancano alcuni dati importanti:

      • la data in cui hai stipulato la polizza e la relativa scadenza, per sapere la semestralità di pagamento;
      • se è presente o meno la clausola di tacito rinnovo (in tal caso l’assicurazione dovrà essere rinnovata con la medesima Compagnia).

      Nel frattempo, posso dirti che per disdire un contratto assicurativo non è necessario demolire il mezzo, stante che la cessazione della pubblica circolazione (motivo diverso dalla demolizione) rientra tra i casi previsti per la disdetta.

      Quest’ultima, però, può essere richiesta e dunque valere solo dalla successiva scadenza se ci si trova nel corso della semestralità. Dovrà inoltre essere tua la premura di domandare il rilascio dell’attestazione dello stato di rischio che ti servirà successivamente per la stipula di un nuovo contratto assicurativo con altra o stessa Compagnia, tenute entrambe a mantenere la tua classe di merito.

      Al momento, con gli elementi forniti, non potrei dirti altro.