Bonus bebè 2015-2017: decreto attuativo

Ogni iniziativa del Governo intesa a fornire supporto al cittadino è sempre bene accetta, ma leggere che la finalità della Legge del 23 dicembre 2014 n. 190 (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, supplemento ordinario n. 99) sarebbe quella di “incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno” mi sembra azzardato.

Chi ha dei figli e/o li adotta (e forse pure chi non ne ha) sa bene che la scelta di metterli al mondo o di prendersi cura di loro non è sempre – direi mai – subordinata alla pianificazione economica della famiglia. Se così fosse, penso che la procreazione sarebbe azzerata o appannaggio di pochi eletti. Chi decide di avere dei figli, ancor più con le difficoltà odierne, il più delle volte è mosso da ben altri fattori che toccano la sfera emozionale e affettiva e nulla hanno a che vedere con numeri, statistiche, studi economici e così via.

I nostri figli, nel bene e nel male, saranno accuditi e amati anche con pochissime risorse, tutto ciò a dispetto di quelle piccolissime e insufficienti norme che vorrebbero avere la presunzione di “contribuire alle spese per il suo sostegno”, come se bastassero € 960 o € 1.920 l’anno, previsti per brevissimi periodi (al momento per tre anni) e a seconda degli umori dei vari governi, a sostenere quanto meno il periodo di scolarizzazione dei nostri ragazzi. Questo, tra l’altro, non dura tre anni e, tranne che per irrisorie sommette che servono solo a mettere le pezze su buche ormai diventate voragini, sono a totale carico dei genitori. Questi ultimi non solo devono provvedere al mantenimento dei propri figli, ma hanno pure l’onere per legge di mantenere quelli degli altri, per non parlare anche di tutti i privilegi riconosciuti a quelle stesse persone che, di tanto in tanto, tra leggi inoppugnabili che garantiscono i loro guadagni, elargiscono contentini al cittadino comune per distrarlo dalle vere e concrete elargizioni “di Stato”.

Superata la doverosa polemica, cerchiamo di conoscere meglio quel poco che ci spetta e passiamo ad affrontare nel dettaglio l’argomento che ci occupa: il bonus bebè così come stabilito con Decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2015 (Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2015). Il decreto attuativo è importante poiché in esso si pianificano tutti i punti che servono a mettere in atto una legge precedentemente enunciata solo nel suo principio di massima.

Infatti, il testo della legge sopra menzionata, al suo art. 1 comma 125, in merito al bonus bebè così recita:

fiocchi-rosa-azzurro-bonus-bebe“Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L’assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all’articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. L’assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall’INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l’importo dell’assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato.”

Considerato però che ad erogare le somme, su domanda del genitore, è l’Inps, credo sia opportuno rifarsi a quanto riportato nella circolare dell’Istituto Previdenziale n. 93 dell’8 maggio 2015, con cui si forniscono le prime istruzioni sui requisiti e sulle modalità di presentazione dell’istanza chiarendo l’ambito di applicazione, i termini reddituali, le cause di decadenza del beneficio e, cosa importante, le istruzioni per la compilazione della domanda telematica (Mod. Ass. Natalità COD. SR158), ovvero un modulo di otto pagine scaricabile e compilabile dalla Modulistica Inps.

La domanda per ottenere l’assegno di natalità va inoltrata all’Inps solo telematicamente e lo si può fare o rivolgendosi ad un Caf (Centro di Assistenza Fiscale) e/o Patronato abilitati, o direttamente se si possiede (o si richiede nel frattempo) il Pin dispositivo per l’accesso ai servizi Inps. Per coloro che non intendessero fruire delle prime due modalità, possono telefonare al Contact Center Integrato dell’Inps, al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06.164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante).

cicognaDa non dimenticare i termini di presentazione della domanda, fissati entro 90 giorni dall’evento (nascita e/o adozione e/o affido preadottivo), per non perdere il diritto agli arretrati. Infatti, solo per il periodo cosiddetto transitorio (per i bambini nati o adottati dall’1 gennaio 2015 al 27 aprile 2015), la domanda andava presentata entro il 27 luglio 2015. Ovviamente, se la domanda viene presentata oltre i 90 giorni dall’evento, la decorrenza dell’assegno mensile di € 80 o € 160 (in base ai parametri Isee) partirà dalla data di invio telematico e non verranno riconosciuti gli arretrati.

I requisiti per l’erogazione dell’assegno li valuterà l’INPS, verificando i contenuti delle dichiarazioni e la permanenza per tutto il periodo dei titoli che ne hanno dato diritto. Sarà obbligo del genitore richiedente comunicare alla propria sede Inps ogni variazione che dovesse modificare lo stato del beneficio stesso.

Anche se non si parla di cifre “parlamentari” e sembra poca cosa, da siciliana quale sono, ricordo un proverbio che dice: “Ogni ficateddu ri musca è sustanza” (ogni piccolo fegato di mosca è sostanza)! Meglio poco che niente!