Scadenze più lunghe per il controllo e la manutenzione degli impianti termici

Ogni anno, in prossimità della stagione invernale, quando questa ci dà il tempo di renderci conto della sua travolgente presenza, ci si adopera un po’ tutti a controllare che il proprio impianto termico sia pronto ed efficiente per i grandi freddi.

Considerata anche l’importanza che riveste la sicurezza di questi impianti, indipendentemente dalla nostra volontà di far effettuare la dovuta manutenzione e i relativi controlli, è stata la norma ad imporre queste verifiche; norme che si sono susseguite dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991 n. 10) al più recente Decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 16 aprile 2013, entrato in vigore il 12 luglio successivo (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).

Ebbene, è proprio dal 12 luglio di quest’anno che, pur rimanendo invariato l’obbligo di rivolgersi a ditte abilitate con tecnici manutentori specializzati e di verificare i cosiddetti fumi della propria caldaia (un impegno comunque biennale o quadriennale), viene stabilito in tempi più lunghi il vincolo di controllo e manutenzione degli impianti termici e ciò in quanto l’art. 7 di detto DPR 74/2013 sancisce che:

“Art. 7 – Controllo e manutenzione degli impianti termici

  1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi  del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione  rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi  della normativa vigente.

  2. Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

  3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell’impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili nè reperibili le  istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e  CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

  4. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell’ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:

    a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di  cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto, per  garantire la sicurezza delle persone e delle cose;

    b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.

  5. Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’unità immobiliare i  libretti di impianto devono essere consegnati all’avente causa,  debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

  6. I modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e dei rapporti di efficienza energetica di cui all’articolo 8, comma 3, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, sono aggiornati, integrati e caratterizzati da  una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del  Ministro dello sviluppo economico, entro il 1° luglio 2013, ferma restando la facoltà delle Regioni e Province autonome di apportare ulteriori integrazioni. I predetti rapporti di efficienza energetica prevedono una sezione, sotto forma di check-list, in cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente.”

Riassumendo il contenuto di un comunicato stampa della Federconsumatori in data 3 ottobre 2013, “… Spetta comunque al manutentore, presa visione dello stato dell’apparecchio e/o dell’impianto, comunicare per iscritto al cliente quali interventi vanno effettuati e con quale tempistica per garantire un funzionamento in sicurezza … Per quanto riguarda invece i controlli per l’efficienza energetica (per le caldaie il cosiddetto “controllo fumi” o “controllo combustione”) … i controlli per impianti di riscaldamento di potenza compresa fra 10 e 100 kW, nei quali rientrano tutti quelli domestici, compresi quelli di piccoli condomini, devono essere effettuati ogni 2 anni se l’impianto è alimentato a combustibile liquido o solido e ogni 4 anni se alimentato a gas metano o GPL. Per gli impianti di potenza pari o superiore a 100 kW i tempi sono rispettivamente dimezzati.

La Federconsumatori evidenzia pure che: “Grazie a questa nuova tempistica nei controlli sull’efficienza energetica si potranno risparmiare dai 50 ai 60 euro a famiglia ogni 4 anni per chi ha le caldaie tradizionali (il 70% degli impianti)”.

Inoltre, “… le ispezioni cesseranno, tranne che per particolari situazioni, quali ad esempio: a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità; b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni”.

A dire il vero, nel leggere alcuni passaggi di questo decreto presidenziale (74/2013), soprattutto nella parte che rimanda al manutentore la facoltà di stabilire la cadenza delle verifiche, stante ormai la quasi radicata diffidenza nei confronti di chiunque sia delegato arbitro di un nostro diritto, non ho potuto fare a meno di pensare all’inevitabile rapporto di fiducia posto alla base di tale mandato: quale garanzia abbia il cittadino sull’indipendenza del personale incaricato alle ispezioni rispetto ad interessi personali di natura economica e altro.

La risposta a questo dubbio la si trova in fondo al citato DPR sopra linkato, esattamente all’Allegato C – (Articolo 9, comma 5) – REQUISITI MINIMI, PROFESSIONALI E DI INDIPENDENZA, DEGLI ORGANISMI ESTERNI INCARICATI DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI” che suggerisco di leggere.