ISEE: Ieri e Oggi

Avevo anticipato già, il 5 aprile dello scorso anno, l’argomento ISEE parlandone in un post dal titolo “ISEE. Nella morsa dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate”. In quell’occasione la mia disamina era stata più emotiva: avevo evidenziato la necessità di una maggiore attenzione nel rendere le nostre dichiarazioni e, soprattutto, le conseguenze alle quali si potrebbe andare incontro in caso di affermazioni mendaci.

Ebbene, è arrivato il momento in cui i termini e le condizioni dell’ISEE sono cambiati e credo sia opportuno cercare di saperne un po’ di più anche sotto l’aspetto tecnico/operativo. Rimangono invariati gli uffici abilitati al rilascio dell’ISEE, previa sottoscrizione del richiedente della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che sono: i Caf (Centri Assistenza Fiscale), i Caaf (Centri Autorizzati Assistenza Fiscale); l’Inps (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) e i Comuni.

L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in vigore dal 1998, ha subìto negli anni alcune revisioni apportate su indicazioni anche delle parti sociali che, ovviamente, sono il vero termometro delle reali esigenze sul territorio. Conosciamo un po’ tutti la funzione e l’importanza che assume questo documento grazie al quale è possibile accedere all’erogazione di determinati servizi e prestazioni sociali, quali: tariffazione per gli asili nido e altri servizi educativi per l’infanzia, mense scolastiche, libri, borse di studio, tasse scolastiche e agevolazioni per tasse universitarie, social card, esenzioni ticket, altre misure di sostegno economico (tariffe agevolate Telecom, Enel …), ecc..

Il nuovo decreto sul Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’ISEE, firmato il 3 dicembre scorso ma già previsto dall’art. 5 del Decreto n. 201/2011, pone l’attenzione su una maggiore equità ed efficacia nella valutazione della condizione economica della famiglia provando a rendere quest’autocertificazione più vicina alle esigenze della collettività; la modula in maniera più rispondente alle diverse e mutevoli condizioni lavorative, modificando parametri e validità in base alle variazioni che intervengono nel corso dell’anno e così via.

Concorrono al calcolo dell’ISEE (che, giova ripetere, è uno strumento che permette di misurare la condizione economica delle famiglie): il reddito del nucleo familiare, il patrimonio mobiliare ed immobiliare e la composizione e condizione del nucleo familiare.

Questi elementi ne hanno sempre fatto parte, ma alcuni dati omessi o corretti hanno consentito negli anni che anche chi non aveva diritto a fruire di determinati servizi agevolati lo facesse indisturbato e nell’indolenza più totale. Con i nuovi sistemi di controllo incrociati, mediante banche dati, tranne che non vi sia una chiara connivenza tra le parti interessate, si dovrebbe immediatamente individuare il “furbetto” di turno che, come ho già avuto modo di dire in altre occasioni, alla fine toglie ai veri bisognosi il diritto di beneficiare di un servizio concepito per dare un minimo di sollievo alle ristrettezze economiche e al disagio sociale in cui si versa.

Tutte le novità si ha la possibilità di leggerle in un documento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (LPS) dal titolo: “La riforma dell’ISEE. Maggiore equità ed efficacia nella valutazione della condizione economica della famiglia”. Suggerirei, a chiunque si appresti a chiedere il rilascio dell’ISEE, di leggere attentamente il contenuto del file appena linkato: potrebbe essere utile per evitare spiacevoli sorprese che, comunque, dovrebbero essere limitate poiché quelli che prima erano dati completamente affidati all’autodichiarazione (qualche volta sottodimensionata rispetto al reale) ora saranno solo in parte autocertificati, mentre alcuni elementi – come il reddito complessivo e i dati relativi alle prestazioni ricevute dall’Inps – saranno rilevati direttamente dalle relative Amministrazioni, impedendo di fatto di fornire informazioni lontane dalla verità. Stesso dicasi per il patrimonio mobiliare ed immobiliare, compresi i conti correnti e altri depositi simili.

Ed infatti, il nuovo ISEE:

– adotta una nozione di reddito disponibile più adatta alle finalità dello strumento, che include anche somme fiscalmente esenti; [NdR. pensioni assistenziali e risarcitorie, rendite, sussidi, borse di studio, pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento, ecc.];

– migliora la capacità selettiva dell’indicatore mediante una maggiore valorizzazione della componente patrimoniale; [NdR. “Con riferimento agli immobili si considera patrimonio solo il valore della casa che eccede il valore del mutuo ancora in essere …”];

– considera le caratteristiche dei nuclei familiari con carichi particolarmente gravosi, come le famiglie numerose (con tre o più figli) e quelle con persone con disabilità; [NdR. “È ammessa la deduzione di tutti i trasferimenti ottenuti nella misura in cui si traducano in spese certificate per l’acquisizione, diretta o indiretta, dei servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero presso strutture residenziali”];

– consente una differenziazione dell’indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta; [NdR. in merito a questo aspetto, devo dire che per “le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria per persone adulte”ho avuto modo di notare che d’ora innanzi, in spregio a quanto finora è stato sancito anche dalla Suprema Corte in merito all’obbligo dei figli di corrispondere le rette di ricovero in strutture assistenziali per gli anziani non autosufficienti (link), tutto verrà rimesso in discussione, e ciò in quanto “si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare … Al fine di evitare comportamenti opportunistici, le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta di ricovero continuano ad essere considerate nel patrimonio del donante. Analogamente, e per lo stesso motivo, sono considerate nel patrimonio del donante le donazioni effettuate nei tre anni precedenti la richiesta di ricovero, se in favore di persone tenute agli alimenti.”
E anche se questa scelta sembra sia stata fatta per “… differenziare la condizione economica dell’anziano non autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo … dalla condizione di chi non ha alcun sostegno prossimo per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura”, ritengo che le politiche sociali a sostegno di chi non ha più le condizioni per potersi sostenere da solo debbano essere demandate a quello stesso Stato che, mentre siamo in condizioni di essere spremuti, lo fa senza porsi alcun problema facendosi mantenere in tutti i loro privilegi anche con i nostri sacrifici; nel momento in cui abbiamo necessità di essere sostenuti perché non più in grado di produrre, ecco che l’assistenza passa a chi è tenuto agli alimenti senza tenere conto che quest’ultimo, con tutta probabilità, potrebbe non essere in grado di sostenere nemmeno se stesso e la propria famiglia!];

– riduce l’area dell’autodichiarazione, consentendo di rafforzare i controlli e ridurre le situazioni di accesso indebito alle prestazioni agevolate.

Più volte è capitato di leggere o di raccogliere dubbi e quesiti sull’opportunità di rivedere l’ISEE sulla scorta di una condizione economica e lavorativa diversa da quella esistente alla data del precedente rilascio del documento il cui riferimento reddituale era dell’ultima dichiarazione, tra l’altro relativa pure all’anno precedente.

Questo problema si è presentato spesso e, in ultimo, anche ai fini dei requisiti reddituali occorrenti per la sospensione delle rate del mutuo e altro. Ora c’è la possibilità di avere un ISEE “corrente”, ma solo se vi è una variazione “… superiore al 25% dell’indicatore della situazione reddituale dovute a variazioni della situazione lavorativa, quali: risoluzione, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori a tempo indeterminato; mancato rinnovo contratto di lavoro a tempo determinato o contratti di lavoro atipico; cessazione di attività per i lavoratori autonomi.”

Se la stessa “equità” fosse prevista in tutti i livelli del nostro Stato (privandosi loro degli eccessi e dei superflui), forse saremmo tutti nelle condizioni di vivere una vita dignitosa, con un lavoro che ci permetta di non accettare compromessi e prevaricazioni, che ci dia libertà di pensiero e di azione, che ci metta nelle condizioni di progettare un futuro, di esercitare i nostri diritti e di offrire le giuste opportunità anche ai nostri figli, che non siano considerati solo quelli “tenuti agli alimenti”, ma che siano anche valorizzati e che non diventino – a meno che non sia una loro consapevole scelta – degli emigrati in patria.

Proprio stamattina mi ha colpito uno “status” (mi pare si dica così – anche se io preferisco definirla una riflessione, perché tale era ed è) di un mio contatto e amico che, in poche parole, mi ha fatto vivere, come fossi lì presente anch’io, un momento di sconforto, di abbandono; essendo un genitore anch’io, ho sentito forte questo suo messaggio. Non si può rimanere indifferenti ad una simile affermazione che, per opportunità, trascrivo in parte: “In questo week end, lasceranno la ns Sicilia, i ns figli i ns giovani per studio o per lavoro. L’aeroporto Fontanarossa è pieno di volti tristi, mentre nel mese di dicembre c’era tutt’altra atmosfera …”.

Spero che il mio amico non rivendichi i diritti di autore!