Contrassegno Disabili: Solo Europeo Dal 15/09/2015

Chi ha una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, anche se non permanente, stanti le difficoltà di potersi muovere agevolmente se non per tratti brevissimi, può ottenere, previa richiesta, il contrassegno di parcheggio per disabili previsto dall’art. 381 del DPR del 16 dicembre 1992, n. 495 del Regolamento del Codice della Strada (modificato dal DPR n. 151 del 30 luglio 2012).

Il possesso di questo contrassegno disabili consentirà di circolare in zone a traffico limitato (ZTL); di accedere in zone della città generalmente vietate ai veicoli (APU); di transitare nel caso di blocco o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento; di poter sostare nelle zone con disco orario senza limiti di tempo; di poter parcheggiare negli spazi adibiti ai disabili delimitati da strisce gialle che, solitamente, allestiti nelle aree urbane e dotati di relativa segnaletica (che dovrebbe essere funzionale ed efficiente), favoriscono una migliore fruizione dei servizi ai quali si vuole o si deve accedere, oltre a sostenere una maggiore integrazione sociale e lavorativa.

Per ottenerlo, oltre che trovarsi nella condizione di disabilità (motoria e/o sensoriale) o di momentanea difficoltà a deambulare (per infortunio, incidente o altri motivi patologici), occorre fare richiesta al Comune di residenza che, dopo aver acquisito la documentazione necessaria (cioè una specifica certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica di accertamento dell’invalidità dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza), rilascia un contrassegno, valevole cinque anni o a tempo determinato se per momentanea difficoltà a deambulare, da apporre in originale sul parabrezza dell’auto di proprietà o che sia al servizio della persona disabile.

Lo stato invalidante va accertato e documentato dall’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che, effettuata la visita medica e ottenuti gli atti, decide sulla riscontrata invalidità e sul suo livello di gravità apponendo l’annotazione “persona con effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art. 381, DPR 495/1992)” direttamente sul verbale di accertamento, così come più recentemente previsto dall’art. 4, legge 4 del aprile 2012, n. 35.

Hanno diritto al contrassegno anche coloro che sono riconosciuti invalidi civili con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita, oppure cieco con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione, o cieco assoluto.

Passiamo adesso allo specifico contrassegno e ai suoi cambiamenti nel corso degli ultimi anni.

Fino al 14 settembre 2012 il pass-invalidi era solo di colore arancione e le sue caratteristiche (forma, colore e dimensioni) erano segnatamente previste dal succitato art. 381 del DPR del 16 dicembre 1992, n. 495.

Dal 15 settembre 2012, per consentire ai disabili di poter usufruire delle agevolazioni previste per il parcheggio invalidi, anche nei ventisette paesi aderenti all’Unione Europea, oltre che sul territorio nazionale, è stato introdotto, in sede di rinnovo del vecchio tagliando arancione, il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili europeo che, comunque, fino al 14 settembre 2015 rimarrà transitoriamente in vigore insieme a quello arancione.

Dal 15 settembre 2015, invece, l’unico contrassegno per invalidi che avrà validità sarà solo quello di colore azzurro e tutti gli aventi diritto, ancor più coloro che ne hanno richiesto il rilascio prima di settembre 2012, dovranno provvedere a richiedere la sostituzione di quello arancione (anche se non ancora scaduto) e munirsi del “contrassegno unificato disabili europeo” (CUDE) previsto dalla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea 98/376/CE del 4 giugno 1998.

Sì, non è un errore: l’anno è proprio il 1998 e, malgrado tra i tanti auspici dell’Unione Europea sia stato anche deliberato di “adottare le disposizioni necessarie affinché i contrassegni di parcheggio per disabili secondo il modello comunitario uniforme siano messi a disposizione al più tardi il 1° gennaio 2000”, abbiamo provveduto a dare seguito ad un gesto di civiltà (dovuto) solo dopo circa quattordici anni (1998/2012). Chissà perché, certi altri “benefici” vengono adottati in molto meno tempo!

contrassegni-invalidi-vecchio-e-nuovo-europeo-e1439277314424-680x300Tornando al tagliando: per riconoscerlo, così da verificare se veramente lo stallo adibito a parcheggio invalidi sia impegnato da un avente diritto e non da un impostore (come spesso accade ed è una cosa che dovrebbe essere immediatamente segnalata al Corpo di Polizia Municipale), è bene sapere che il contrassegno europeo si presenta di forma rettangolare, di colore azzurro chiaro con all’interno un quadrato blu in cui vi è il pittogramma (segno grafico) della sedia a rotelle bianca.

Il nuovo pass, munito anche di fotografia formato tessera e di firma del possessore (dati che non saranno visibili dall’esterno poiché posi sul retro), riporta stampigliato sulla parte esposta e visibile esternamente sul parabrezza il numero di identificazione, la data di scadenza e i dati relativi all’Ente che lo ha rilasciato.

All’art. 1, comma 3, lettera “e”, del DPR n. 151 del 30 luglio 2012 si legge:

Il comune può inoltre stabilire, anche nell’ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo […] e prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

Trovo ingiusto che i disabili debbano pagare sulle strisce blu predisposte dai Comuni, e ciò in quanto non mi risulta che l’attenzione al predisporre più posti per la sosta gratuita per gli invalidi, oltre quelli obbligati per legge (minimo uno ogni 50 stalli a pagamento), sia stata presa in considerazione. Ci si limita, il più delle volte, a garantire il minimo per la tutela di un diritto e il massimo per il proprio tornaconto.

E, seppur vero che un Comune può prevedere la gratuità della sosta nelle aree a pagamento se il disabile trova occupato o indisponibile lo stallo a lui adibito, mi domando come potrà dimostrare a posteriori di aver parcheggiato altrove perché impedito dalla sosta di altro veicolo autorizzato nello stallo disabili. Si dovrà mica ricorrere in giudizio?

Mentre si manifesta sempre più sensibilità per le donne in gravidanza o con neonati a seguito, predisponendo gli stalli rosa, purtroppo non ancora regolamentati per legge e dunque appannaggio di chiunque voglia approfittare sapendo di rimanere impunito, ancora poco e nulla viene fatto per i portatori di handicap che non solo devono fare i conti quotidianamente con gli insormontabili ostacoli frutto di barriere architettoniche mai considerate concretamente né eliminate fattivamente, ma anche con l’incivile nostro atteggiamento nei loro confronti quando ostruiamo scivoli con i nostri automezzi o addirittura  parcheggiamo sui marciapiedi restringendone lo spazio per la loro mobilità, noncuranti del grave pregiudizio alla libertà altrui, maggiormente di chi è già provato dal disinteresse culturale e politico di questo cosiddetto Paese civile.

gatto-e-volpeAltro indice di alta inciviltà, però, sta anche nell’utilizzo improprio del pass-disabili che, essendo personale, dev’essere usato solo in presenza dell’intestatario, tanto da non essere vincolato ad alcun mezzo di proprietà né al possesso della patente di guida se provvede una terza persona alla guida del mezzo con a bordo il disabile. Invece, non è affatto raro che un parente del disabile, in piena e ottima salute e in spregio a quanto previsto dall’art. 188 comma 4 del Codice della Strada, approfitti del tagliando apposto sul parabrezza per fare i propri comodi e magari sentirsi autorizzato a parcheggiare selvaggiamente dove capita pensando di farla franca solo perché espone quel simbolo in barba allo spirito con cui è stato concepito e di chi veramente avrebbe bisogno di usarlo.

Sembra che ogni Comune, scarsamente sensibilizzato dal problema, possa decidere di porre divieti di transito anche a coloro che presentano delle disabilità e si muovono con mezzi che consentano loro di poter circolare e sostare dove altri non potrebbero ma, a mio avviso, la mobilità per una persona che presenta gravi difficoltà motorie o sensoriali non dovrebbe mai essere limitata né soggetta a pagamento. Non è già sufficiente ciò che dai disabili viene corrisposto in termini di qualità di vita?