Cambio dell’indirizzo e/o sede legale per variazione toponomastica

Non è inconsueto che un Comune apporti delle variazioni alla toponomastica, per vari motivi, uno tra tutti quello necessario a mantenere l’efficacia della numerazione civica quale finalità di interesse generale o anche la necessità di provvedere all’aggiornamento degli stradari, della numerazione civica e delle basi cartografiche territoriali, meno insolito dovrebbe essere creare disagio alla cittadinanza tutta che, dopo il restyling cittadino, inizia a fare i conti con la burocrazia.

Di solito, per ridurre le difficoltà, maggiormente a carico degli operatori economici che rispetto ai cittadini residenti hanno anche altri adempimenti che riguardano l’attività aziendale, è la stessa amministrazione che, a costo zero, attiva delle procedure d’ufficio che consentono di aggiornare le registrazioni amministrative più importanti e quelle relative alle utenze principali, ma questo non sembra essere la priorità di alcuni Enti locali che, tralasciando questa operazione, mettono in vera crisi economica e gestionale i propri cittadini.

Di norma, la variazione toponomastica di un indirizzo risultante al Registro delle Imprese per le attività commerciali, previa comunicazione al fine del Comune, viene effettuata d’ufficio senza addebiti di spese di diritti di segreteria e di bollo a carico dell’azienda, ma quando l’Ente, per qualche motivo, non lo fa, allora l’aggiornamento anagrafico relativo agli operatori economici dev’essere effettuato direttamente dagli stessi, specificando che si tratta di una variazione toponomastica, così da essere esentati da spese che non sono dovute in quanto non è un trasferimento autonomo di sede aziendale bensì un atto impositivo della Pubblica Amministrazione.

Invero, le variazioni di toponomastica stradale effettuate d’ufficio – in sèguito a realizzazione o modifica di vie o numeri civici esistenti – dovrebbero essere notificate dal Comune ai cittadini interessati, oltre a tutti gli Enti Pubblici più importanti: Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco, ASP, Agenzia delle Entrate, Poste, ecc. per gli aggiornamenti di tutti gli atti, compresa patente, contratto di fornitura di energia elettrica, telefonica e qualsiasi altro documento che il cittadino ritiene opportuno indicare perché sia lo stesso Ente Locale ad effettuare le variazioni.

Alcuni Uffici, come per esempio il P.R.A (Pubblico Registro Automobilistico), presso il quale viene annotato il trasferimento di residenza (obbligo imposto dal Codice della Strada al proprietario di automezzi e titolare di patente di guida), esigono tale comunicazione, ma solo se il trasferimento dell’abitazione è effettivo; quando però la variazione non dipende dalla libera scelta del cittadino, allora sarà sufficiente che il Comune rilasci una certificazione, in questi casi non soggetta ad imposta di bollo, da cui risulti che la variazione di residenza è dovuta al cambiamento del toponimo cittadino.

Penso sia importante, prima di ogni cosa, documentarsi sull’esistenza o meno di un regolamento per la toponomastica e la numerazione civica, in cui, ritengo, dovrebbero essere individuati alcuni necessari accorgimenti e impegni a carico dell’Amministrazione comunale che, in ogni caso, non possono certo non attenersi alle competenze dell’Ufficio che, oltre a precisare le zone del territorio comunale oggetto di variazioni, provvedere alla segnaletica toponomastica, attribuire l’eventuale nuova numerazione agli accessi dei fabbricati, non può non farsi carico di aggiornare le banche dati degli altri Enti Pubblici come sopra indicati.

Inoltre, solo per completezza di informazione, la materia della toponomastica è regolata dalla legge n. 1188 del 23/06/1927,  dalla legge n. 473 del 17/04/1925 e dall’art. 41 del D.P.R. n. 223 del 30/05/1989; quest’ultimo Decreto, dall’art. 42 e seguenti, regolamenta anche la materia della numerazione civica e dell’obbligatorietà per il Comune di adempiere alla comunicazione alle persone. In merito, ritengo significativo il parere che il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso l’8 maggio 2012 all’oggetto “Variazioni toponomastiche – Richiesta parere”.

È evidente che, in presenza di un trasferimento sede a sèguito di variazione toponomastica, quando il Comune segnala autonomamente  al registro delle imprese la variazione toponomastica effettuata, l’ufficio provvederà direttamente ad aggiornare i dati, e l’amministratore dell’impresa non sarà tenuto a presentare la dichiarazione per il cambiamento di indirizzo della sede.

Basterebbe poco per evitare altri problemi a quei cittadini/imprenditori/professionisti che stanno già investendo – rischiando personalmente il loro futuro e non solo – in un’attività commerciale o di impresa e che, oltre ai danni infra esposti, vanno incontro anche ad altri non meno importanti problemi, quali, per citarne alcuni: spese effettuate per la stampa di biglietti da visita, di ricevute, carpette, locandine pubblicitarie ecc. che, inevitabilmente, vanno rivisti con ulteriori aggravi economici.


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