Sospensione mutui prima casa: dal 27 aprile 2013 disponibile il modulo

Il 18 aprile 2013 avevo scritto: “Fondo di Solidarietà per i mutui. Dal 27 aprile 2013 consentita altra sospensione” senza che ancora fosse disponibile il modulo per poter richiedere tale sospensione presso la banca che ha erogato il mutuo.

Fermi restando i requisiti e le modalità di richiesta già evidenziati nel mio precedente post, relativo sempre a questo argomento (e comunque meglio espressi nella “Scheda informativa 2013 valida per le domande da presentare a partire dal 27 aprile 2013 – Fondo solidarietà mutui prima casa”, così come nel Decreto 22 febbraio 2013, n. 37), è stato ora predisposto il modulo di domanda (Modello 2013) – Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà – scaricabile sia sul sito del Dipartimento del Tesoro, sia su quello del gestore del Fondo (la CONSAP), sul quale ultimo, oltre ad una scheda riepilogativa analitica, al punto C) è indicata, tra le altre cose, la “Procedura di presentazione dell’istanza di sospensione” della quale, per evitare inutili perdite di tempo dovute a documentazione incompleta, mi sembra utile riportare la prima parte:

“A cura dell’Utente: la domanda deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il mutuo, unitamente alla seguente documentazione:

All’atto della presentazione della domanda, la banca rilascia attestato di ricevuta.

Leggendo attentamente il modulo di cui trattasi, emerge e si evidenzia pure che:

  • l’immobile per il quale si è stipulato il mutuo di cui ora si chiede la sospensione delle rate, non deve rientrare nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
  • per la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione, bisogna produrre la documentazione che attesti il licenziamento o le dimissioni (se trattasi di contratto di lavoro a tempo indeterminato) oppure copia del contratto e di eventuali comunicazioni interruttive del rapporto (se riguarda un contratto a tempo determinato);
  • per la cessazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile (“Controversie individuali di lavoro – 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato”) sempre con attualità dello stato di disoccupazione, bisogna allegare la copia del contratto, nonché eventuali comunicazioni interruttive del rapporto;
  • in caso di dimissioni da lavoro per giusta causa è necessario allegare l’eventuale sentenza o altro documento idoneo che provi la sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore oppure la lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro;
  • in caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall’erede che subentra, ma solo se anche questo rientra nei medesimi requisiti: titolare dell’immobile, del contratto di mutuo e con Isee non superiore a 30.000 euro;
  • in caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza (riconoscimento di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%) bisogna allegare il verbale di invalidità rilasciato dall’ASL.

Se, pur avendo il mutuatario i requisiti richiesti dalla norma, la banca non dovesse accettare la domanda di sospensione adducendo motivazioni varie e non pertinenti i titoli per poter accedere a tale Fondo (o perché sostiene di non essere a conoscenza dell’esistenza del Fondo e della normativa), il richiedente deve insistere perché la banca è obbligata ad accettare le domande di sospensione e non può rifiutarsi se non per mancanza dei requisiti necessari per accedervi.

Inoltre, all’art. 2 comma 4 del Decreto 22 febbraio 2013, n. 37 (sopra linkato), è riportato che:

“4. All’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 132 del 21 giugno 2010, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi: «3. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse. 4. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive»”

Il mio suggerimento è di recarsi presso la propria banca tempestivamente.

Il momento non è dei migliori e se, purtroppo, si dovesse essere nelle condizioni di non poter far fronte ai pagamenti delle rate del proprio mutuo di casa, cogliere questa occasione potrebbe essere un sollievo.

 


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9 risposte a “Sospensione mutui prima casa: dal 27 aprile 2013 disponibile il modulo”

  1. Avatar Patrizia
    Patrizia

    Ciao Pina,
    ti ringrazio per avermi risposto, purtroppo la questione è molto controversa. Nella sezione delle domande frequenti del sito dell’ABF è scritto chiaramente che “Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti e non hanno l’effetto tipico delle sentenze del giudice, ma se l’intermediario non esegue la prestazione stabilita dal Collegio in favore del cliente, la notizia dell’inadempimento è resa pubblica”. http://www.arbitrobancariofinanziario.it/rightbar/faq. Inoltre, l’unica penalità che può infliggere alle banche è la pubblicità negativa nel loro sito, infatti nella sezione “intermediari inadempimenti” http://www.arbitrobancariofinanziario.it/intermediariInadempienti/Elenco-intermediari-inadempienti.html c’è l’elenco delle controversie accolte e non applicate, rimaste quindi in sospeso.
    In effetti non sono molte, ma non sono neanche molti i ricorsi accolti. Nel mio caso non credo ci sarebbero motivi di non accoglimento.
    I partecipanti al capitale della Banca d’Italia sono le banche stesse, non è sicuramente un organo al di sopra delle parti.
    Mi sembra veramente assurdo che non ci sia un organo di tutela che imponga la trasparenza alle banche e bisogna effettuare ricorsi per avere semplicemente della documentazione dovuta e necessaria.
    Scusami per lo sfogo, ma soprattutto quando ci si trova in situazioni disagiate per la perdita del lavoro, ci si sente impotenti a dover lottare anche per cose che sono senza dubbio di diritto. Ritengo che la Consap dovrebbe rivestire il ruolo da garante per la traparenza nell’applicazione della normativa e non invece, seguire solo la prima parte della procedura di sospensione.
    Ti aggiornerò se avrò novità. Per il momento grazie dell’interessamento. Continuerò a seguire il post, magari qualcuno ha ricevuto questa documentazione e potrà essermi utile, anche se la procedura di recupero varia da banca a banca.
    Buona serata

    1. Avatar Pina Teresa Lontri

      Ciao Patrizia, comprendo cosa vuoi dire e ho letto anch’io ciò che è riportato sulla pagina dell’ABF; non escludere comunque la possibilità di rivolgerti ad un’Associazione di Consumatori.

      A presto.

  2. Avatar Patrizia
    Patrizia

    Ciao Pina,
    torno a scriverti di nuovo per il problema di mancata trasparenza bancaria. Purtroppo alla lettera di ammissione relativa alla sospensione del mutuo, non è seguita la procedura di recupero degli interessi per la parte spettante al mutuatario e il piano di recupero della quota capitale sospesa.
    Ho richiesto il piano di ammortamento relativo alla sospensione, più volte verbalmente al direttore, ed infine con un reclamo scritto a cui la banca non ha risposto nei termini. Un legale che mi sta seguendo per altre pratiche mi ha sconsigliato di rivolgermi all’ABF in quanto non sono quasi mai risolutori ed il loro intervento non è vincolante per la banca.
    Ho inviato un’email alla Banca d’Italia, segnalando il mancato rispetto dei termini di reclamo, richiedendo il loro intervento per ottenere una risposta, secondo me dovuta, ma finora senza esito.
    Sai se c’è qualche ente che possa intervenire per far rispettare le norme di trasparenza bancaria?
    Ringrazio te e chiunque sappia indicarmi come procedere.

    1. Avatar Pina Teresa Lontri

      Ciao Patrizia, per il problema che esponi tu, le soluzioni di intervento potrebbero essere due: rivolgerti ad un’associazione di consumatori o, appunto, all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) che, diversamente da come la pensa il tuo legale (opinione che rispetto ma non condivido), io ritengo un valido sistema alternativo per risolvere delle questioni tra i consumatori e le banche.

      Tra l’altro l’ABF è un vero e proprio strumento di conciliazione la cui decisione è vincolante per le parti ed evita di finire in Tribunale anche per piccole questioni altrimenti oggetto di maggiore esborso per il consumatore.

      Che mi risulti, la decisione dell’ABF, non essendo una sentenza, non è esecutiva, ma rimane comunque vincolante per la Banca che, se dovesse disattendere eventuali decisioni, potrebbe anche essere oggetto di intervento da parte della Banca d’Italia che, tra l’altro, ha voluto e istituito l’ABF.

      Comunque, visitando il sito ufficiale dell’ABF (http://www.arbitrobancariofinanziario.it/) trovi tutto ciò che ti occorre, non ultimo anche i contatti per eventuali preventive informazioni.

      Se dovesse venirmi in mente dell’altro, sarai la prima a saperlo. Intanto ti auguro una buona serata.

  3. Avatar Fabio
    Fabio

    Ho già sospeso 2 volte (totale 12 mesi) il mutuo usufruendo della sospensione “bancaria” (per contratto, stipulato nel 2000) senza usufruire del “Fondo di solidarietà”. I 18 mesi sono cumulativi oppure posso usufruire di ulteriori 18 mesi?

    Grazie

    1. Avatar Pina Teresa Lontri

      Ciao Fabio, così come ho già risposto in altre occasioni (cfr. il mio post dal titolo “Fondo di Solidarietà per i mutui. Dal 27 aprile 2013 consentita altra sospensione”), nel comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze (linkato anche nel mio post), tra i requisiti e le modalità di richiesta, vi è la possibilità di inoltrare istanza di sospensione del mutuo anche per coloro che hanno usufruito di altre forme di sospensione, come la moratoria dell’Abi, a patto che entrambe le agevolazioni rientrino nel periodo previsto di 18 mesi.

      Tu fai riferimento ad una sospensione “bancaria” che non ho capito se si tratta della citata moratoria Abi o altro.

      Comunque, un quesito simile a quello che poni tu è stato inserito tra le FAQ del sito della Consap, gestore del Fondo, che riporta quanto segue:

      “Il titolare di un mutuo che abbia già beneficiato della sospensione delle rate per un periodo inferiore ai 18 mesi (per iniziative di autoregolamentazione o di legge, quali ad esempio il Piano Famiglie ABI, il Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa, le sospensioni per eventi calamitosi, etc.) può richiedere una nuova sospensione del pagamento delle rate per le ulteriori mensilità fino a raggiungere il limite massimo complessivo di sospensione di 18 mesi. A tal fine, occorre che il mutuatario riprenda il piano di ammortamento, ossia paghi almeno una rata, prima di poter procedere alla richiesta di sospensione al Fondo?
      Ai sensi dell’art. 2, comma 476 bis, lettera c) della legge 244/2007, a conclusione di un periodo di sospensione inferiore ai 18 mesi è possibile, qualora sussistano tutti i requisiti e le condizioni previsti, presentare richiesta di sospensione al Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa, senza soluzione di continuità, purché nei limiti dei 18 mesi complessivi. Pertanto non è necessario prevedere la ripresa del piano di ammortamento”.

      A questo punto, se ritieni di avere i requisiti richiesti, penso sia utile che tu presenti la domanda alla tua banca che, acquisita la documentazione prevista e verificatane la completezza e la regolarità formale, se non vi sono motivi ostativi, inoltrerà telematicamente la domanda a Consap.

      Ti auguro una buona giornata.

  4. Avatar Patrizia
    Patrizia

    Ho ricevuto conferma telefonica da parte della banca che la richiesta è stata accettata. Ora aspetto la raccomandata ufficiale. Rimane la questione di come saranno recuperate le rate sospese. Purtroppo la banca continua a non darmi informazioni in merito. Qualcuno che c’è già passato, ha delle notizie a riguardo? Grazie!

  5. Avatar patrizia
    patrizia

    Ciao Pina!
    Grazie x la rapidità della risposta. La precisazione dei giorni lavorativi è stata molto utile. Purtroppo la mia perplessità nel voler sapere a che punto è la richiesta nasce dal fatto che la banca non mi ha rilasciato alcun estremo né ricevuta ufficiale. Dietro mia richiesta insistente mi hanno dato solo una copia del frontespizio del fax inviato agli uffici preposti della banca stessa con l’elenco dei documenti presentati.
    Mi hanno risposto che il numero di pratica viene rilasciato dalla Consap alla restituzione della pratica con l’esito. A me non sembra corretto non essere in possesso di una ricevuta ufficiale. Tu cosa ne pensi?

    1. Avatar Pina Teresa Lontri

      Di nulla Patrizia, mi sembrava giusto rassicurarti.

      In merito alle tue perplessità non posso darti torto; avrai letto anche tu cosa è tenuta a fare la banca e cosa è tenuta a fare la Consap e non mi pare che le cose stiano come ti dice la banca. Tra le altre cose, l’invio alla Consap è telematico e non per fax; cosa abbiano rilasciato a te io non posso saperlo.

      A questo punto, solo per curiosità e facendo la gnorri, proverei a fare una telefonata alla Consap e, chiederei qualche dettaglio anche in merito a questo frontespizio del fax che la banca ti avrebbe consegnato in copia.

      Sai, abbondare non guasta mai e pretendere informazioni che ci riguardano nemmeno! Prova.

      Fammi sapere come andrà, ci tengo. Un saluto.