Obbligo di aggiornamento della carta di circolazione dal 7 dicembre 2012

Non vorrei essere sempre foriera di pessime notizie, ma mi accorgo sempre di più che certe leggi passano quasi inosservate e lo rimangono fintanto che i loro effetti non si manifestano in tutta la loro gravosità.

È bene sapere che dallo scorso 7 dicembre, per il cittadino – già dalla vita quotidiana sufficientemente complicata e ormai solo destinatario di ogni tipo di decisione o vincolo perentorio che la nostra politica decreta mentre siamo tenuti occupati in un corso ad oltranza di sopravvivenza – è scattato l’obbligo di comunicare, con tanto di aggiornamento sulla carta di circolazione del proprio veicolo, il nominativo di chi utilizza il mezzo per periodi superiori a 30 giorni. Stesso dicasi per gli Enti e le Società.

Mi spiego meglio.

Con DPR 28 settembre 2012 n. 198 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 273/12 è stato introdotto l’obbligo per i proprietari di veicoli, motoveicoli e rimorchi con targa, di aggiornare il libretto di circolazione ogni qualvolta il loro mezzo viene utilizzato, avendone l’effettiva disponibilità, per più di 30 giorni da altro soggetto diverso dal titolare. Sono esclusi i familiari, purché conviventi.

Questa novità riguarda anche i soggetti interdetti o inabili maggiorenni e minorenni. In questi casi il nominativo di chi ha la disponibilità della macchina, sempre che non sia convivente familiare, dovrà essere per i primi il tutore, per i secondi il genitore che esercita la potestà.

Quanto appena detto potrebbe sembrare una scelta facoltativa, mentre, trattandosi di una nuova regola, chiunque non la rispetti è punito con una sanzione amministrativa che va dai 500 ai 2.000 euro e, cosa non da poco, si applica oltre che al proprietario anche a chi ha la disponibilità materiale del veicolo.

Leggendo attentamente la modifica al Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, le tipologie di atti che interessano l’aggiornamento per temporanea disponibilità di soggetti diversi dall’intestatario per periodi superiori a 30 giorni sono le seguenti: comodato, provvedimento di affidamento in custodia giudiziale, contratti o atti unilaterali.

Posso comprendere la coerenza delle prime due scritture, stante che sia il comodato che la custodia giudiziale sono quantificabili nei modi e nei tempi, ma non mi è chiaro l’atto unilaterale che, a mio parere, lascia spazio ad ogni altro tipo di affidamento dell’automezzo.

Per fare un esempio: una persona sola che possiede un suo mezzo di trasporto; impedita per un tempo indeterminato a guidare; si avvale della cortesia di un’amica per continui spostamenti con la propria autovettura. Mi chiedo: è obbligata a fare annotare sul suo libretto di circolazione il nominativo dell’amica? Ed ancora, come farebbero gli Organi preposti al controllo a stabilire da e per quanto tempo un soggetto diverso dal proprietario del mezzo ha l’effettiva disponibilità dello stesso? Quante annotazioni potrebbe contenere una carta di circolazione se per ipotesi una persona fosse avvezza a prestare l’automobile a più persone nel corso dell’anno? E, rispetto all’assicurazione, come si pone un eventuale indennizzo? Bisogna comunicare di volta in volta la variazione? A quante altre farraginose e illogiche decisioni dovremo assistere inermi?

Lo spirito di questa norma sembra volesse essere quello di rendere più agevole (per loro e non certo per noi) l’identificazione di chi viola il codice della strada e dunque l’applicazione delle sanzioni all’effettivo responsabile dell’infrazione. Per me è l’ennesimo danno e persino la beffa nei confronti del cittadino che in questo caso, personalmente o per interposta persona, subendo la responsabilità solidale, dovrà pagare sempre e comunque.

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