Mancata esposizione del NUOVO tagliando assicurativo. Multa sì, multa no!

Non è la prima volta che, appresa una notizia, appena il tempo di somatizzarla e a distanza di pochissimo cambia, così ingenerando confusione.

Per informazioni più recenti sull’argomento, leggi qui: ASSICURAZIONE AUTO 2015: CESTINEREMO IL CONTRASSEGNO?

Questo è quanto avvenuto in ordine alla Responsabilità Civile per le Auto (RCA). Tutto trae origine dall’articolo 22 del Decreto Legge 179 del 18 ottobre 2012, che ha previsto l’inserimento di un articolo 170-bis al Decreto Legislativo n. 209/2005, meglio conosciuto come Codice delle Assicurazioni Private e nello specifico riguardante l’esclusione del tacito rinnovo delle polizze assicurative.

Al riguardo ho scritto l’8.11.2012 Ennesimo “pacco sorpresa”. L’RCA per l’auto va pagata entro la scadenza evidenziando che: “… mentre finora, quando avevamo la polizza auto in scadenza, con la clausola del suo tacito rinnovo poliennale, potevamo contare, grazie all’art. 1901 del codice civile, su una tolleranza di 15 giorni per la copertura e dunque, cosa non di poca importanza, anche per posticipare di qualche giorno il pagamento del premio, ora, per tutti i contratti stipulati prima e dopo il 20 ottobre 2012, alla scadenza e comunque a partire dal 1° gennaio 2013 non potremo più beneficiarne …”.

Trascorso circa un mese, sempre sullo stesso tema, è stata fatta marcia indietro nel Decreto Sviluppo Bis, di cui ho avuto modo di trattare nel mio post  Dietrofront su tolleranza scadenza polizza assicurativa scrivendo appunto “… la copertura nei 15 giorni successivi alla scadenza della polizza assicurativa dovrà continuare ad essere garantita anche se il consumatore decide di non rinnovarla con la vecchia compagnia per stipularla con una nuova”.

È pacifico che munirsi di assicurazione è indispensabile per tutelare se stessi e gli altri e, anche se è previsto il cosiddetto Fondo di Garanzia Vittime della Strada a difesa di chi subisce il danno, non è comunque giustificabile tale mancanza.

Nel frattempo di questo altalenare, però, rimaneva inalterato quanto previsto dal codice della strada in merito alle contravvenzioni per la mancata esposizione del nuovo tagliando assicurativo, condizione questa multabile ai sensi dell’art. 180 e 181 del Codice della Strada, Titolo V, aggiornato al 19.02.2013.

Recentemente è stata emanata la circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/1319/13/101/20/21/7 del 14 febbraio 2013, all’oggetto “Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 – Tacito rinnovo delle polizze assicurative” che, tra le altre cose, dice:

“… Pertanto, mentre la precedente condizione imponeva di verificare la continuità tra la validità di una polizza e la successiva consentendo all’operatore di polizia, nei casi di mancata copertura assicurativa, di orientare l’accertamento dell’illecito anche sull’applicazione dell’articolo 193 del C.d.S., solo se vi era stata disdetta del contratto o comunque mancanza di proroga automatica della polizza, la nuova previsione normativa estende a tutti il beneficio della copertura assicurativa nel predetto periodo di quindici giorni, rendendo di fatto ininfluente tale ulteriore controllo.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene non più sanzionabile ai sensi degli articoli 180 e 181 del C.d.S. la circolazione del veicolo con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti, atteso che, la garanzia assicurativa prestata con il precedente contratto è estesa in ogni caso, non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza dello stesso.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.”

È chiaro che non può essere più multato colui che, in attesa di sottoscrivere un altro contratto assicurativo in tempo utile, per i 15 giorni successivi alla scadenza conduce un mezzo continuando ad esibire il certificato ed il contrassegno scaduti (sempre che l’assicurato non abbia espressamente richiesto la disdetta assicurativa).

Al riguardo, reputo esplicativi anche i seguenti due articoli che ho letto in rete. Uno è l’articolo sulle “Sanzioni per circolazione di veicolo senza assicurazione”, tratto dal sito dell’Associazione Foxpol, nella parte in cui si parla di:

“MANCANZA MOMENTANEA DEI DOCUMENTI ASSICURATIVI

Il conducente che circoli sprovvisto del certificato di assicurazione o che non espone in modo visibile il contrassegno non può essere punito, in modo automatico, con le sanzioni previste dall´art. 193 CDS per mancanza di copertura assicurativa.

Infatti, in questi casi, salvo che non sia provato, al momento dell´accertamento, che il veicolo era effettivamente sprovvisto di copertura assicurativa, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste:

• dall´art. 180 CDS per aver circolato sprovvisto del certificato di assicurazione, pur essendone in possesso;

• dall´art. 181 CDS per non aver esposto in modo visibile il contrassegno,
accompagnate dall´intimazione a presentare il documento entro un determinato tempo.”

L’altro si trova sul blog Assicuri.com, è del 25 febbraio scorso e reca il titolo “Mai più multa per mancata esposizione nei 15 giorni”. Si esprime così:

“Insomma, non è più necessario che la Polizia, i Carabinieri o i Vigili Urbani verifichino la continuità assicurativa, e per 15 giorni dopo la scadenza si può continuare ad esibire tranquillamente il contrassegno dell’anno precedente. Abolizione della sanzione per mancata esposizione tra il 5° e il 15° giorno: un vantaggio specialmente per le assicurazioni online.”

Sintetizzando, potrei concludere affermando che, se un automobilista circola con la propria vettura senza avere sul parabrezza il NUOVO tagliando assicurativo, non incorre nella multa per mancata esposizione.

Ma, considerato che i tempi di rodaggio della cosiddetta macchina burocratica sono ben lontani da quelli che, diversamente, sono pretesi dal cittadino sui tempi di adeguamento e soprattutto di adempimento, suggerirei per chi ha il tagliando assicurativo, scaduto o in corso di validità, di esporlo in bella vista sul parabrezza del proprio automezzo per evitare di correre il rischio contravvenzione.

Per informazioni più recenti sull’argomento, leggi qui: ASSICURAZIONE AUTO 2015: CESTINEREMO IL CONTRASSEGNO?