Lavoro occasionale accessorio. Voucher 2013, Buoni lavoro Inps

Lavoro, lavoro, lavoro: sembra questa la parola d’ordine ricorrente. Se ne parla ma è diventata una di quelle pratiche che, se non cambia qualcosa nel più breve tempo possibile, potrà essere annoverata tra le utopie.

Per informazioni più recenti sull’argomento, leggi qui: LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER) 2015: NUOVI LIMITI RETRIBUTIVI.

Dai nostri nonni prima e dai nostri genitori dopo ci siamo sempre sentiti spronare alla ricerca dell’indipendenza economica. Libertà che un tempo si concretizzava solo con un lavoro. Anche oggi si realizzerebbe con il lavoro, ma questo è diventato appannaggio di pochi e ancora meno di coloro che, dopo grandi sacrifici, vorrebbero sfruttare il proprio percorso di studi e di competenze. Diciamo pure che chiunque avverta la necessità di sentirsi dignitosamente parte attiva di questa comunità chiamata Italia, ambisce ad un lavoro, condizione indispensabile per farci sentire ed essere uomini liberi.

Non voglio entrare nel merito dell’argomento, sarebbe riduttivo ricondurlo a poche righe e reputo queste pagine e la mia preparazione poco adatte ad affrontare un problema così grande e articolato; in quanto tale, implica un maggiore coinvolgimento, stante anche l’aspetto (dis)umano che sta assumendo negli ultimi tempi, con i fatti tristi e sconvolgenti che siamo chiamati letteralmente a conteggiare ma rimaniamo incapaci di far cessare e/o affrontare e ancor più risolvere. Sarei forse al momento solo capace di una critica rigorosa che non produrrebbe nulla di nuovo né potrebbe porre fine a questo scempio.

Però, nel mio piccolo, posso fornire, per chi ha ancora a cuore la tutela e la dignità dell’essere umano e del lavoro di quest’ultimo in quanto funzione sociale, alcune informazioni utili perché delle prestazioni di lavoro di natura occasionale e accessoria non alimentino il solito sottobosco di illegalità, di vessazioni e di ricatti, ma implementino una limpida attività lavorativa garantita e tutelata sia per il lavoratore che potrà essere così regolarizzato, sia per il datore di lavoro che può così “acquistare” delle ore di lavoro in conformità alla legge.

Sto parlando dei buoni lavoro o voucher: innovativi sistemi di pagamento, introdotti nel 2003 dalla legge Biagi, previsti per dei lavori cosiddetti occasionali e accessori. È importante rammentare pure che non sono sostitutivi o camuffativi di un rapporto di lavoro tipico (part-time o full-time che sia), ma servono solo per piccole prestazioni e in forma saltuaria.

Sono stati istituiti in via sperimentale nel campo dell’agricoltura, dove ancora oggi si possono ritenere validi strumenti di reperimento di forza lavoro (ma solo per pensionati e studenti), mentre ora sono estesi a tutti i settori produttivi, compresi i committenti del pubblico impiego: i cosiddetti Enti locali (Comuni, Province, Regioni), come vedremo in seguito. Sono molto pratici e snelliscono parecchio le incombenze amministrative che, tipicamente, caratterizzano la regolarizzazione di un rapporto di lavoro che, comunque, se non in forma occasionale, va sempre gestito in modo consueto, ovverosia sottoscrivendo un contratto tradizionale e procedendo ad un’assunzione che segue determinate e più severe regole.

Può accadere di trovarsi nelle condizioni in cui si ha necessità di fare delle pulizie straordinarie in casa e/o in giardino, di dover vendemmiare o raccogliere frutta e agrumi in un piccolo podere di famiglia, di far avere un ciclo di lezioni private ai nostri figli, di avere bisogno di una baby sitter, di avere l’esigenza di pubblicizzare un prodotto mediante il volantinaggio, di avere un’attività turistica e/o di ristorazione e di necessitare di qualche cameriere in più nei fine settimana o in occasioni particolari e tante altre attività per le quali, trattandosi di prestazioni occasionali e accessorie, non si pensa certo di procedere ad un’assunzione, ma si fa ricorso ad una prestazione “in nero” reclutando per quello specifico compito la manodopera di lavoratori disoccupati, cassintegrati, di giovani alle loro prime esperienze lavorative, lavoratori disponibili alla seconda attività, pensionati, ecc..

In questi casi però il rischio per entrambi è notevole, e ciò in quanto si arreca, seppure inconsapevolmente, un danno sia al lavoratore – che per quell’attività lavorativa non ha alcuna garanzia previdenziale (Inps) e assistenziale (Inail) – e sia al datore di lavoro che si avvale di una prestazione senza provvedere ad assicurare il lavoratore.

Che si riconosca il compenso (definiamolo impropriamente stipendio) non esime dalle altre responsabilità connesse alle prestazioni d’opera né risolve il problema del lavoro sommerso che invece va debellato.

Per sanare questa inadempienza sono intervenuti i voucher che coprono sia la retribuzione netta che la contribuzione previdenziale (utile a maturare, si spera insieme ad altri periodi di contribuzione, la propria pensione) e l’assicurazione infortunistica.

Entrando nel merito dico subito che, dopo la recente riforma del lavoro, per i voucher è previsto un periodo transitorio che regolamenta in maniera differente i buoni lavoro distinguendo tra quelli che sono stati richiesti prima del 17 luglio 2012 (e che sono utilizzabili fino al 31 maggio 2013) e quelli correnti o comunque acquistati dopo il 17 luglio 2012.

Nei voucher precedenti alla riforma Fornero (Legge n. 92 del 28 giugno 2012 che ha riorganizzato il mercato del lavoro) c’erano delle limitazioni, tra queste il compenso complessivo annuo che non doveva superare certi importi; la platea dei committenti era limitata così come anche quella dei prestatori di lavoro accessorio e saltuario che dovevano essere rigorosamente disoccupati. Ora le cose sono cambiate e si presentano nel modo che segue.

Tutto ciò che c’è da sapere sul nuovo quadro normativo in merito al lavoro occasione di tipo accessorio, sulle tipologie dei prestatori e le attività che si possono svolgere, sui committenti, sui limiti economici e anche sulla fase transitoria, è stato chiarito dall’Inps nella sua Circolare n. 49 del 29/03/2013 all’oggetto: «Articolo 1, commi 32 e 33 della legge 28 giugno 2012, n.92 – Riforma del mercato del lavoro – di modifica degli articoli 70 e 72 D.Lgs. 29 settembre 2003, n. 276 “Lavoro occasionale accessorio”: prime indicazioni».

In sintesi:

  • i committenti (chi richiede una prestazione occasionale) che possono ora fare ricorso ai voucher o buoni lavoro, sono tutti, tra questi anche gli Enti locali;
  • l’attività lavorativa con i voucher (sempre occasionale e accessoria) può essere svolta da chiunque (pensionati, cassaintegrati, studenti, disoccupati, casalinghi, ecc.); i pensionati e gli studenti di età compresa tra i 16 e 25 anni sono le uniche due categorie di soggetti che possono essere impiegati per le attività agricole stagionali a meno che l’azienda agricola non abbia un volume di affari inferiore a 7000 euro: in tal caso può chiedere la manodopera di chiunque. Ai giovani studenti è consentito effettuare prestazioni di lavoro occasionale accessorio solo durante la chiusura delle scuole o vacanze estive (dal 1° giugno al 30 settembre), nel corso delle vacanze natalizie e pasquali o nel fine settimana;
  • il limite economico per questo tipo di lavoro è fissato complessivamente in 5000 euro NETTI l’anno (pari a € 6.666 lordi), tranne per i percettori di ammortizzatori sociali (sussidio di disoccupazione o ASpI, Cassa integrazione, indennità di mobilità, ecc.) che, pur potendo svolgere tale attività occasionale, non devono superare i 3000 euro NETTI all’anno (pari a € 4.000 lordi). Se il lavoro viene reso per un libero professionista o un imprenditore commerciale (inteso quest’ultimo come soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l’aggettivo “commerciale” possa in qualche modo circoscrivere l’attività di impresa), il limite complessivo di 5000 euro netti per l’anno solare rimane, ma le singole prestazioni rese per queste categorie specifiche di datori di lavoro non devono superare i 2000 euro NETTI (pari a € 2.666 lordi).

Il limite reddituale per il lavoratore è dettato dal fatto che il reddito da lavoro occasionale è fiscalmente esente e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. Visto che il principio ricorrente è che al cittadino non va mai concesso nulla che possa essere vantaggioso e non sudato (a differenza di certe norme a tutela dei pochi e sempre degli stessi a cui basta occupare qualche poltrona anche per brevi periodi), non poteva essere consentito che un “simile” e “spropositato” guadagno, tra l’altro a fronte di più prestazioni lavorative (e non sulla base di ingiustificati ed ingiustificabili privilegi privi di ogni forma di attività e di risultato) fosse di arricchimento!

Altro aspetto da evidenziare in ordine al limite di reddito è quello che riguarda i lavoratori stranieri per i quali, al punto 2.3 della Circolare Inps n. 49 del 29/03/2013 (sopra linkata), è specificato che i compensi ricevuti per il lavoro occasionale, solo e se integranti altri redditi da lavoro dipendente, possono concorrere al raggiungimento del reddito consentito per il rilascio e/o il rinnovo del permesso di soggiorno (per il 2013 fissato in euro 5.749,90 annui). Resta inteso che la concessione del permesso di soggiorno non è accordata se lo straniero può disporre solo del reddito da lavoro occasionale.

Altra novità importante introdotta dalla riforma sul lavoro, e dunque anche per i voucher, è la durata e l’importo dei buoni lavoro di cui stiamo parlando. Infatti, d’ora innanzi i carnet dei voucher saranno datati, numerati e orari, avranno una durata di 30 giorni dall’acquisto oltre i quali non saranno più validi e, se usati, la prestazione sarà considerata non in regola, dunque “in nero” con tutte le conseguenze del caso. La necessità di apporre tanti elementi di controllo è stata determinata dall’uso poco corretto negli anni passati di questo strumento di pagamento che, il più delle volte, non veniva impiegato per le esatte ore lavorate ma solo per qualcuna di queste, lasciando “in nero” e sottopagate le altre.

Al riguardo, è intervenuto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l’Attività Ispettiva – con la circolare n. 4 del 18 gennaio 2013, all’Oggetto: “L. n. 92/2012 (c.d. riforma lavoro) – modifiche all’artt. 70 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003 – lavoro accessorio – indicazioni operative per il personale ispettivo”, con la quale ha stabilito gli aspetti relativi ai controlli degli ispettori del lavoro e alle possibili sanzioni per gli utilizzi non conformi alla legge.

I voucher vanno acquistati preventivamente dal datore di lavoro, detto anche committente che, munendosi di tali buoni, paga anticipatamente sia l’importo della prestazione che quello dei contributi previdenziali e dell’assicurazione per gli infortuni. Il valore nominale dei buoni – dice la nuova norma – sarà aggiornato con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. Al momento però, e fino a nuove disposizioni, è fissato in € 10 lordi di cui € 7,50 corrispondono alla paga netta, i rimanenti € 2,50 sono a copertura dei contributi e degli importi dovuti all’Inps e all’Inail. Sono disponibili anche i buoni “multipli” del valore di € 50 (netto € 37,50) equivalente a cinque buoni non separabili ed un buono da € 20 (netto € 15) equivalente a due buoni non separabili.

I buoni lavoro sono facilmente reperibili. Si possono trovare sia in forma cartacea che telematica e, in base ai canali utilizzati per l’acquisto, cambiano le modalità di riscossione da parte del lavoratore che ha prestato l’attività lavorativa accessoria che, in ogni caso, potrà disporre della somma solo a fine prestazione e non prima del secondo giorno successivo all’attività svolta.

Se sono in forma cartacea, vanno richiesti dal datore di lavoro presso le sedi Inps presentando il bollettino di versamento dell’importo di cui si chiede il corrispondente in voucher, preventivamente eseguito sul conto corrente postale n. 89778229 intestato a Inps DG Lavoro Occasionale Acc.. Se il committente non dovesse usarli entro la scadenza, può chiederne il rimborso sempre all’Istituto che predisporrà la restituzione. Il lavoratore potrà riscuoterlo entro due anni dalla data di emissione in qualsiasi Ufficio Postale.

Se l’acquisto avviene telematicamente, il committente, munito di codice Pin, dovrà seguire la procedura indicata sul portale dell’Inps, andare su Servizi al Cittadino e dopo su Lavoro Occasionale Accessorio. Il lavoratore potrà incassarlo o tramite bonifico, o con accredito del compenso sulla carta InpsCard (detta anche “Postepay virtual” la cui attivazione si può avere presso qualunque ufficio postale con un “caricamento” minimo di € 5) o presso tutti gli uffici postali.

Se si intende acquistare i buoni lavoro presso gli Istituti Postali, gli sportelli bancari abilitati o le tabaccherie autorizzate, il servizio è a pagamento (secondo tariffe stabilite dagli uffici interessati). Per poterli ottenere è sufficiente il proprio codice fiscale e/o tessera sanitaria e il proprio documento di riconoscimento. Il lavoratore potrà incassare il buono entro due anni dalla sua emissione e presso tutti gli uffici postali se il voucher è stato acquistato presso le Poste; potrà incassarlo entro un anno se è stato acquistato presso uno sportello bancario abilitato e soltanto presso una filiale della medesima banca; se è stato comprato in una tabaccheria autorizzata, la riscossione da parte del lavoratore potrà essere effettuata entro un anno e presso gli stessi tabaccai.

Chi fosse interessato a maggiori e più specifici dettagli, considerato che l’argomento è molto articolato e particolareggiato, suggerisco di leggere attentamente i contenuti della circolare Inps n. 49 del 29/03/2013 e, prima ancora, di verificare la pagina Inps “Utilizzare i buoni lavoro”, anche in ordine alla comunicazione di inizio prestazione che il committente (datore di lavoro) deve effettuare.

Per informazioni più recenti sull’argomento, leggi qui: LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER) 2015: NUOVI LIMITI RETRIBUTIVI.