Le raccomandazioni ai bambini si differenziano in base ai periodi: alcune rimangono invariate nel tempo, altre invece si adeguano appunto alle nuove insidie rappresentate dall’utilizzo – a volte sconsiderato – dei più recenti strumenti di comunicazione e diffusione.
Oggi la maggior parte dei bambini è in possesso di un cellulare (e non solo); e, mentre da un lato egoisticamente fa sentire noi genitori più tranquilli – poiché infonde sicurezza rimanere in contatto con i nostri figli e sapere che anche loro possono rivolgersi a noi per qualsiasi necessità -, dall’altro potrebbero diventare delle vere e proprie trappole.
È pacifico che la nostra attenzione nei confronti dei più piccoli verte e martella maggiormente sugli inganni degli “umani” e, en passant, li avvisiamo, cercando di metterli in guardia, anche delle altre innumerevoli e svariate forme di imbrogli che, evolvendosi rapidamente, assumono profili così diversi da passare inosservati (o quasi) anche all’occhio attento di un genitore che ha a cuore l’incolumità dei propri figli e dei più “deboli” in generale.
Le mie premesse, di solito, aprono il passo a una denuncia o a una mera informazione che, in questo caso, si riferisce a ciò che in maniera incalzante e, a mio parere, anche fuorviante, si imprime nella memoria di un minore e non anche in quella di un adulto o maggiorenne a cui il servizio sembra invece “ufficialmente” rivolgersi: il già visto, già sospeso, già multato e riesumato spot che “invita” a rispondere, con un semplice sms, ad una domanda altrettanto semplice ma affatto inoffensiva.
Quando, da qualche mese, è ricomparso su diverse reti televisive lo spot sopra indicato (che mi pare, apparentemente, non abbia cambiato format), ricordando che lo stesso era già stato oggetto di un provvedimento dell’Antitrust, ho pensato che, in merito a quell’intervento, vi fossero state delle novità e, curiosando sul sito dell’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), ho rivisto i motivi sanzionatori dell’epoca e, alla ricerca di un “perché”, anche i motivi che ritengo abbiano rimesso in pole position il tanto discusso spot: la Sentenza del Tar Lazio, Sez. I, 22 luglio 2013, n. 7463, sull’applicabilità del Codice del Consumo nel settore delle telecomunicazioni N. 07463/2013 REG.PROV.COLL. – N. 00015/2013 REG.RIC. “per l’annullamento del provvedimento n. 23937 adottato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato il 3 ottobre 2012 e pubblicato sul bollettino n. 40 del 22 ottobre 2012, nell’ambito del procedimento di pratiche commerciali scorrette ps8285 – David 2 – spot superquiz servizi premium.”
Ho letto attentamente il contenuto della suddetta sentenza, che ha accolto il ricorso proposto contro chi aveva emesso il provvedimento e, tra le tante cose, alla fine emerge un’eccezione sulle competenze: non doveva essere l’ACGM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ad intervenire con riferimento alle pratiche commerciali contestate, ma AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni).
La solita confusione delle sigle, di questi carrozzoni di Autorità che sembra non abbiano nemmeno contezza delle loro competenze. Errori che gravano sempre sui cittadini poiché è naturale che Organismi di “controllo” di questo tipo (Commissioni, Enti, Autorità, Gestori, ecc.), in quanto concepiti dallo Stato, rispondono con fondi pubblici anche quando risultano soccombenti nei giudizi “affrettati”.
Ho pensato potesse essere utile, per chi ritiene di dover approfondire l’argomento, riportare i link dove sono trascritti tutti i provvedimenti che riguardano la questione:
- di sospensione – Provvedimento n. 23870 del 06/09/2012;
- della conferma delle misure cautelari – Provvedimento n. 23937 del 03/10/2012
- di chiusura istruttoria – Provvedimento n. 24437 del 03/07/2013.
Ma sorprendente è leggere l’esposizione delle competenze dell’una e dell’altra Autorità che, per mia memoria e per rendere l’idea, a mio parere, della sovrapposizione di ruoli, riporto qui di seguito:
“AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, meglio nota come Antitrust, è stata istituita in Italia nel 1990. È un’istituzione indipendente, che prende le sue decisioni sulla base della legge, senza possibilità di ingerenze da parte del Governo né di altri organi della rappresentanza politica. L’Autorità garantisce il rispetto delle regole che vietano le intese anticoncorrenziali tra imprese, gli abusi di posizione dominante e le concentrazioni in grado di creare o rafforzare posizioni dominanti dannose per la concorrenza, con l’obiettivo di migliorare il benessere dei cittadini. Nel 1992 è stato affidato all’Antitrust il compito di contrastare la pubblicità ingannevole delle aziende. Dal 2007 l’Autorità tutela i consumatori (e dal 2012 anche le microimprese) dalle pratiche commerciali scorrette delle imprese. Per garantire che il confronto sul mercato avvenga lealmente interviene anche contro la pubblicità comparativa che getta discredito sui prodotti dei concorrenti o confonde i consumatori. Dal 2012 è stata affidata all’Antitrust la tutela amministrativa contro le clausole vessatorie inserite nei contratti con i consumatori. Dal 2004 applica la legge sul conflitto di interessi dei titolari delle cariche di Governo.”
Ed ancora:
“AGCOM – L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è un’autorità indipendente, istituita dalla legge 249 del 31 luglio 1997. Indipendenza e autonomia sono elementi costitutivi che ne caratterizzano l’attività e le deliberazioni. Al pari delle altre autorità previste dall’ordinamento italiano, l’Agcom risponde del proprio operato al Parlamento, che ne ha stabilito i poteri, definito lo statuto ed eletto i componenti. Sono organi dell’Autorità: il Presidente, la Commissione per le infrastrutture e le reti, la Commissione per i servizi e i prodotti, il Consiglio. Ciascuna Commissione è organo collegiale, costituito dal Presidente e da due Commissari. Il Consiglio è costituito dal Presidente e da tutti i Commissari. L’Agcom è innanzitutto un’autorità di garanzia: la legge istitutiva affida all’Autorità il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumi di libertà fondamentali dei cittadini. […] L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è un’autorità “convergente”.
La definizione fa riferimento alla scelta del legislatore italiano di attribuire a un unico organismo funzioni di regolamentazione e vigilanza nei settori delle telecomunicazioni, dell’audiovisivo e dell’editoria. Si tratta di una scelta giustificata dai profondi cambiamenti determinati dall’avvento della tecnologia digitale, che attenua, fino ad annullarle, le differenze fra i diversi mezzi, diventati veicolo di contenuti – immagini, voce, dati – sempre più interattivi. Telefono, televisione e computer sono destinati a integrarsi, a convergere sulla medesima piattaforma tecnologica, ampliando in tal modo la gamma dei servizi disponibili.
Il modello adottato dall’Autorità rappresenta quasi un’eccezione nel panorama internazionale ed è guardato oggi con crescente interesse da molti paesi.”
Immagino sia chiaro a chiunque quanto ci costi, come contribuenti italiani, mantenere simili “baracche” complete di cariche, incarichi e ruoli che non si limitano certo a un paio di elementi (cfr. “Presidente, la Commissione per le infrastrutture e le reti, la Commissione per i servizi e i prodotti, il Consiglio. Ciascuna Commissione è organo collegiale, costituito dal Presidente e da due Commissari. Il Consiglio è costituito dal Presidente e da tutti i Commissari”).
Comunque, su questa pubblicità televisiva (che stranamente da qualche giorno non vedo in onda), sulla rete si è detto un po’ di tutto, a ragione o a torto non saprei. Ognuno di noi la tiene in considerazione o la evita al pari di tanti altri messaggi “promozionali”: da quelli legalizzati a quelli meno regolarizzati, questi ultimi dannosi quanto i primi con la differenza che alcuni di quelli “autorizzati”, come le lotterie ad ogni livello, creano dipendenza, subordinazione all’usura e conseguente povertà, e tutto questo avviene coscientemente e scientemente.
Certo è che la diffusione via cavo non è indubbiamente il migliore strumento per porre confini tra i destinatari dello spot stesso, “i maggiorenni”, e la platea indistinta di altri soggetti, come nel caso di specie quelli più raggirabili: i minorenni e le persone più semplici che, spinti dal bisogno e dalla facilità della risposta per garantirsi il premio in palio, non esitano ad inviare un sms che poi si rivelerà tutt’altro che un premio.
Le insidie, però, non sempre sono quelle che appaiono scontate, ci sono anche quelle che ci vengono prospettate da ineccepibili fonti di legalità!