Fondo di Garanzia Vittime della Strada

Non è raro, e ancor più in un periodo (ormai lungo, purtroppo) di crisi economica come questo, che non si riesca nemmeno a racimolare i soldi per pagare l’assicurazione della propria automobile: quello strumento a quattro ruote che non sempre serve per fini voluttuari ma, il più delle volte, si rende necessario per arrivare a un luogo di lavoro (per chi ancora ha la fortuna di averlo), che altrimenti non si potrebbe raggiungere perché, magari, mal servito o per nulla toccato da mezzi di trasporto pubblici.

Con questo, comunque, non è giustificabile chi, vuoi per indisponibilità economica o peggio per malcostume, si mette alla guida di un mezzo senza avere la necessaria copertura assicurativa o con contrassegno contraffatto e ciò in quanto è un danno per se stesso, che dovrebbe farsi carico di tutte le conseguenze economiche derivanti da qualsiasi danneggiamento cagionato e, maggiormente, per gli altri inconsapevoli automobilisti che, oltre alla lesione, potrebbero anche patire la beffa di un mancato riconoscimento del danno subìto in caso di insolvibilità patrimoniale del responsabile.

In merito, però, conoscendone l’esistenza e il funzionamento, viene in aiuto del danneggiato un organismo pubblico che lo risarcisce: il Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

Trattasi di un deposito finanziato con contributi versati per legge dalle Compagnie Assicurative, istituito con legge n. 990 del 1969 e attualmente disciplinato dagli articoli 283 e seguenti del Codice delle Assicurazioni, gestito, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Consap, proprio per far fronte ai risarcimenti dei danni patiti da vittime della strada a seguito di incidenti con mezzi privi di copertura assicurativa, come sopra detto, che si stima siano intorno ai tre milioni.

Il Fondo di Garanzia interviene, oltre che per i veicoli, anche per le imbarcazioni e, in base al tipo di incidente – limitandosi a dei massimali di legge vigenti al momento del sinistro – può ammettere il danno alla persona o alle cose. I motivi per i quali interviene, oltre che in mancanza della obbligatoria copertura assicurativa o in presenza di contrassegno contraffatto, sono anche quelli riconducibili all’impossibilità di identificazione del responsabile dell’incidente (perché resosi irreperibile), all’eventuale targa estera non corrispondente al veicolo interessato, alla possibile insolvenza della Compagnia Assicurativa poiché fallita o in liquidazione e, non ultimo, per i veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario.

Per accedere al Fondo di cui trattasi, la richiesta di risarcimento danni e ogni documento utile a supportare la domanda stessa (verbali di autorità intervenuta sul luogo del sinistro, referti medici, prove testimoniali, etc.), va inoltrata per l’istruttoria e la relativa liquidazione ad una delle “Imprese Designate” (che altro non sono che Compagnie Assicurative competenti per territorio) che l’ISVAP, con suo provvedimento triennale, individua e riporta in un apposito elenco. Una copia va inviata pure alla Consap nella qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. La località in cui si istruisce la pratica, in caso di definizione negativa, diventerà il Foro Giudiziario competente per eventuale azione legale.

I moduli per presentare la richiesta sono reperibili sul sito della Consap e la richiesta di risarcimento deve essere avanzata entro due anni dal momento dell’incidente nel caso di danni a cose o persone ed entro 10 anni per i sinistri con decesso.

Pur rimanendo dell’avviso che essere informati e documentati serva anche a non permettere che si consumino ingiustizie e inganni, quando la materia risulta piuttosto complessa (e, in presenza di vizi di forma, la domanda potenzialmente anche inammissibile), penso sia il caso di rivolgersi ad uno studio legale che, suppongo, debba avere riconosciuta la sua parcella in sede di liquidazione del danno.