Equivoco o realtà? Iva 21% anche su cartelle esattoriali

Di solito a notarsi sono le cose grandi, grossolane, mentre non ci accorgiamo della pagliuzza nell’occhio che, pur se fastidiosa, si toglie con facilità e non lascia strascichi tali da richiedere un’attenzione particolare all’accaduto, a differenza di un danno che invece lascia il segno e che va curato e trattato a dovere.

Esordisco così poiché è sempre più di prassi rendersi conto che mentre ci distraggono e ci impegnano, con calcolatrice alla mano, a fare i conti con gli aumenti che gravano quotidianamente sulle nostre teste e sulle nostre tasche, come nel sottobosco si crea un mondo a sé, anche tra i meandri delle piccole tassazioni si realizza una fitta rete di soprusi e di accanimenti nei confronti dell’ignaro cittadino che ancora sta a fare i conti con le somme più gravose, perdendo di vista le piccole tasse e obblighi che “qualcuno” sommessamente impone e che notiamo solo quando ci sbattiamo col muso contro.

Sto parlando dell’Iva al 21% che da più parti si legge sembra sia stata applicata dal 20 ottobre 2012 anche sulle cartelle esattoriali emesse da Equitalia (Società pubblica di riscossione tributi, partecipata al 51% dall’Agenzia delle Entrate e dal restante 49% dall’Inps) e, per noi siciliani, da Riscossione Sicilia.

Questa notizia, passata quasi inosservata, o quanto meno lo è stato per me, se fosse fondata sarebbe veramente l’ennesima estorsione in danno di noi tutti, farebbe innalzare i livelli di arrabbiatura sociale in modo esponenziale: oltre la beffa il danno che, seppure minimo su importi piccoli, diventa importante su somme di un certo rilievo e, inoltre, non si capisce bene il motivo per cui dovrebbe essere applicata ad una tassa un’ulteriore tassa e sempre a carico del cittadino.

Questo almeno è quanto si legge su diversi siti, anche di una certa autorevolezza e della professionalità dei quali non ho motivo di dubitare, ma personalmente, in merito al principio di questa informazione, io qualche perplessità ce l’ho e ciò in quanto, com’è nelle mie abitudini, quando apprendo una notizia, prima di saltare alle conclusioni e prima di portarla anche a conoscenza di altri, sento sempre il dovere di studiarne le origini, di comprenderla io per prima e, dopo aver analizzato le novità apportate alla legge Iva per gli enti locali del DPR 633/1972 incriminato, considero le mie deduzioni molto più affini al contenuto dell’articolo “Affidatari della riscossione, l’aggio entra in campo Iva” – tratto dalla pagina norme e tributi de “Il sole 24 ore” – laddove, in calce allo stesso conclude:

“L’altra modifica al Dpr 633/72 introdotta dal decreto sullo sviluppo è di carattere ben più sostanziale. Nell’articolo 10, comma 1, n. 5), è stata notevolmente ridimensionata l’esenzione prevista per i servizi di riscossione dei tributi. Prima la norma stabiliva che erano esenti tutte le operazioni relative alla riscossione dei tributi. Ora il nuovo n. 5) dell’articolo 10 stabilisce che sono esenti soltanto le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti. Esemplificando, restano nel regime di esenzione i compensi spettanti alle banche per il servizio F24 ed F23. Anche per gli enti locali la nuova disposizione comporta un immediato aumento di spesa: infatti, l’attuale formulazione rende imponibile l’aggio corrisposto agli affidatari della riscossione dei tributi comunali (ad esempio Tosap e imposta sulla pubblicità) iscritti all’Albo ministeriale dei soggetti abilitati a effettuare attività di accertamento e riscossione dei tributi locali, in base all’articolo 53 del Dlgs 446/97.” Affidatari della riscossione, l’aggio entra in campo Iva – Il sole 24 ore

Dopo la suddetta lettura, mi sembra chiaro che l’onere del costo Iva dovrebbe essere interamente a carico dell’Ente e non anche del contribuente.

Ma, in merito, poco confortante risulta il contenuto delle cosiddette “Informazioni utili” impresse sulle cartelle esattoriali e relative alle sanzioni che compongono queste ultime:

I compensi del servizio di riscossione (o aggio di riscossione) rappresentano la remunerazione delle attività svolte dall’Agente della Riscossione. Il costo del servizio è a carico del destinatario della cartella nella percentuale del 4,65 sugli importi dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica o entro i termini indicati nel riquadro “Quando pagare”, se previsto il pagamento in più rate. In caso di pagamento in ritardo, l’aggio, pari al 9%, è posto interamente a carico del destinatario della cartella. L’aggio di riscossione è dovuto anche sugli interessi di mora e sulle ulteriori somme aggiuntive (normativa di riferimento: art. 17, comma 1, del D.Lgs n. 112/1999). Nelle ipotesi di pagamento entro le scadenze delle cartelle emesse per la riscossione spontanea a mezzo ruolo non sono dovuti i compensi del servizio di riscossione.

A mio avviso, l’unico motivo per il quale l’applicazione di tale imposta si può ritenere estesa anche al cittadino/contribuente potrebbe essere quello per cui tutto ciò che si riflette sull’aumento di spesa di un ente locale potrebbe essere rimandato ai suoi cittadini se ed in quanto l’affidamento per il recupero credito dovesse essere demandato a una società come Equitalia o Riscossione Sicilia; molti Enti locali si avvalgono di questa forma di incasso dei tributi mentre altri, forse in ultimo sensibilizzati dalle difficoltà collettive, dunque più consapevoli della buonafede dei cittadini che non vanno sempre considerati evasori ma il più delle volte solo impossibilitati a poter pagare il dovuto, gestiscono la riscossione in forma diretta, magari venendo incontro a diverse esigenze.

Comunque, per correttezza, ritengo doverosa la trascrizione dell’art. 10, comma 1, n. 5, del D.P.R. 633/1972 prima e dopo le modifiche introdotte dall’art. 38, comma 2, lettere a) e b) del cosiddetto secondo Decreto Sviluppo 179/2012 che è appunto intervenuto in materia di esenzione Iva prevista per i servizi di riscossione dei tributi effettuata da soggetti terzi per lo svolgimento del quale viene corrisposto un aggio.

Art. 10. Sono esenti dall’imposta: […] comma 1, n. 5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito.

Art. 38 Disposizioni finanziarie […] comma 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: […] b) all’articolo 10, primo comma, il n. 5) è sostituito dal seguente: «5) le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito […]»

Tra tante ingiustizie e dubbi, almeno una certezza. Il decreto legge n. 95/2012 ha stabilito che l’aggio di cui si parla, a decorrere dal 1° gennaio di quest’anno, è stato ridotto di un punto; certo non è consolante che dal 9% sia passato solo all’8% e non lo sarebbe ancor più se a questa percentuale di aggio (somma che l’Agente della riscossione percepisce per la sua attività di incasso dei crediti) dovesse essere applicata pure l’Iva al 21% come sopra detto.

A questo punto, i dubbi che a me sorgono sono i seguenti. Se l’Agente di riscossione è costretto a versare l’Iva sul suo “compenso” (che prima era del 9%, da quest’anno dell’8%) riconosciuto dall’Ente che si avvale della sua prestazione di recupero, non dovrebbe essere il committente a corrispondere l’Iva del 21% sulla percentuale degli importi di ogni cartella esattoriale? Seppur vero che il debitore è il cittadino inadempiente, è pur sempre l’Ente che si rivolge all’Agenzia di recupero crediti e non certo il contribuente.

Domanda a me stessa: saranno Equitalia e Riscossione Sicilia ad applicarci questa ulteriore tassazione o l’ente creditore che tirerà il sasso nascondendo la mano? L’Iva è un’imposta che non va nelle tasche di alcuno se non dello Stato ed è pure un costo per chi la paga. Perché dovrebbe essere il cittadino a versarla se la partita è tra gli enti creditori e le Agenzie di riscossione?