Divieti di sosta amovibili: contestabile la multa se non collocati 48 ore prima

Sarà capitato a tanti, soprattutto nel periodo estivo e magari in vacanza in alcune località cosiddette turistiche – o le cui usanze non ci sono note – che, previo accertamento segnaletico (fisso), si parcheggi la propria automobile in zona assolutamente preposta allo scopo, sperando di doverla riprendere solo ed unicamente per le occasioni che si riterranno più opportune e inderogabili. Finalmente ci si spoglia della veste cittadina e ci si prepara al riposo estivo: mare, sole, divertimento, escursioni, sonno.

Non è raro, però, che a distanza di qualche giorno, dovendo utilizzare la propria auto, già parcheggiata sempre in zona valida, si scorga sul parabrezza nella migliore delle ipotesi una multa; nella peggiore, la possibilità di non vederla affatto. E, dopo l’iniziale dubbio che l’auto sia stata rubata, eccone un altro che si fa strada: la possibilità che per qualche ragione possa essere stata rimossa forzatamente a sèguito di qualche divieto di sosta “una tantum” collocato (dopo aver parcheggiato) per qualche manifestazione estiva, processione, mercato rionale o altro. Considerato che tra i due mali si tende a scegliere e/o preferire sempre il minore, assumiamo le nostre informazioni presso il locale Comando di Polizia Municipale e scopriamo che quello che fino a pochi minuti prima era solo un sospetto, diventa realtà!

Dopo un respiro di sollievo, si passa alla resa dei conti: multa per divieto di sosta, spese di rimozione, di deposito, ecc..

Sorge spontaneo il dubbio: dove, quando e soprattutto quanto tempo prima quel segnale amovibile e/o fantasma di divieto di sosta e di circolazione è stato apposto?

È su questo che intendo provare a fare chiarezza.

Posto che autorizzato ad emanare provvedimenti di regolamentazione della circolazione e la sosta dei veicoli nel centro abitato (ex art. 7 codice della strada) è il dirigente comunale competente (come potrebbe essere il direttore dell’area di Polizia Municipale), pena il vizio da incompetenza se le ordinanze in tal senso dovessero essere sindacali, a tutela dell’automobilista contravvenzionato per divieto di sosta – quando quest’ultimo è su segnaletica mobile (che potrebbe essere stata apposta dopo aver parcheggiato il veicolo) – interviene l’art. 6 del Codice della Strada e più esattamente la lettera f) dello stesso, in cui al quarto comma è chiaramente imposto all’autorità di rispettare un termine per rendere nota la disposizione almeno con un anticipo di 48 ore. Infatti il citato comma recita:

“vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati”.

Ed è proprio sulla tempistica, oltre che sul tipo di “cartellonistica”, che la multa può essere contestata.

I motivi del perché possa esserci riconosciuto un nostro diritto sono i seguenti.

In merito ai tempi per posizionare tali segnali, riveste un ruolo importante l’art. 6 sopra linkato. Intanto, perché un cartello di divieto di sosta amovibile sia “regolare”, va posizionato 48 ore prima dell’evento; deve essere ben visibile e non collocato a ridosso dei marciapiedi poggiato per terra e senza alcun ancoraggio, ma all’inizio della strada dove insiste il divieto, esattamente dove di solito l’automobilista è tenuto a controllare i cartelli di obbligo e divieti; sulla segnalazione devono essere riportati esattamente la data e l’orario di inizio e fine del divieto, così come anche lo spazio interessato da tale nuova e temporanea regolamentazione.

Il più delle volte, visto che il servizio di posizionamento dei cartelli è affidato ad addetti comunali, la segnaletica viene messa in ritardo e non rispetta quasi mai l’anticipo imposto dalla norma delle 48 ore prima, impedendo che l’automobilista meno incline all’uso della macchina si accorga per tempo di eventuali divieti.

Ma non basta: anche quando viene posto con un congruo anticipo, soventemente nessuno più controlla se i segnali di divieto di sosta rimangono nella posizione originale e facilmente si può incorrere in una fuorviante indicazione dello spazio interessato dal divieto stesso che, visto che la cartellonistica lo consente (perché mobile), per vari interventi esterni (spostamenti senza controllo, crolli, urti di qualche altro veicolo, rimozioni, ecc.) potrebbero indicare altre aree e non più quelle precedentemente individuate.

Riguardo al tipo di segnaletica, è bene evidenziare che spesse volte questo tipo di divieto si presenta su basamenti di plastica e similari facilmente asportabili e movibili (si possono spostare di qua e di là in base al tipo di fastidio procurato a chi deve sostare o agli stessi esercenti che non lo gradiscono di fronte all’ingresso del loro esercizio commerciale); possono essere gettati a terra da chiunque, oltre al rischio di usi impropri, danneggiamenti e altro e, proprio perché  accessibili, si prestano ad ogni tipo di atto: dal vandalico a quello più meramente di scherno, entrambi però idonei a creare dei problemi per l’automobilista “ignaro”.

La scelta di fare un post su questo argomento muove dalla lettura di alcune rassicuranti sentenze che, a vario titolo, hanno ritenuto arbitrarie, ravvisandone gli estremi, le contravvenzioni elevate per alcuni divieti di sosta “mobili”. Alcune di queste sentenze, che potrebbero essere utili per proporre opposizione (sempre che liberamente si decida di avanzarla), sono:

  • la n. 15413 del 14.01.2010 emessa dal Giudice di Pace di Taranto che, tra i motivi di decisione, in merito ad un caso di segnaletica temporanea per il divieto di sosta, ha stabilito che l’amministrazione deve fornire la prova dell’idonea collocazione dei segnali almeno 48 ore prima dell’inizio della prescrizione, tanto da motivare:

“… non è da ritenere sufficiente che i segnali mobili siano ancorati al terreno con idonei pesi, ma detti segnali, seppure mobili e provvisori, devono quantomeno essere fissati al suolo con bulloni ancorati nel manto stradale, onde evitare il facile spostamento, che spesso notoriamente avviene. Inoltre, se nell’ambito dell’apposizione vengono a trovarsi delle autovetture già in sosta, deve essere cura della P.M. curare la ricerca dei proprietari interessati ed invitare gli stessi alla rimozione …”;

Ovviamente la decisione di contestare una multa, anche se consapevoli che l’infrazione elevata è ingiusta, è personale e bisogna tenere anche presente che, se il ricorso dovesse non essere accolto (le nostre leggi sappiamo tutti che sono interpretative e mai chiare), quella multa dovrà essere pagata e pure con la maggiorazione.

Dimenticavo: possiamo sempre cogliere l’occasione di pagare entro cinque giorni dalla contestazione e/o dalla notifica del verbale “beneficiando” dello sconto del 30%!