Bonus Strumenti Musicali 2017 Ma Non Per Tutti

Ci sono delle scelte nella vita che vanno di pari passo con le nostre attitudini e altre con le nostre possibilità. Sarebbe bello poter dare spazio alla propria creatività, alle proprie inclinazioni e al proprio talento.

Peccato che l’età scolare in cui siamo chiamati a fare delle scelte, che potrebbero condizionare la nostra vita per lungo tempo, non ci viene incontro e di solito, a posteriori, si tende al rimpianto.

Chi è più fortunato riesce ad avere dalla famiglia o dall’ambiente in cui vive più input, non sempre capiti e colti. Altri, invece, devono confrontarsi o scontrarsi con decisioni che non sempre si condividono ma che vanno accettate, anche a rischio di penalizzare le proprie aspirazioni.

Nel campo della musica, a meno di non nascere e crescere in famiglie che già la masticano, per capire se o meno si è portati a studiarla per farne poi anche una professione o solo un motivo di distrazione, bisogna intanto avere le opportunità economiche di poter prendere delle lezioni private e, di conseguenza, poter acquistare uno strumento che sia il più vicino “alle proprie corde”.

A quanti questa opportunità viene negata da condizioni economiche non agiate?

Oltre al diritto allo studio, non dovrebbe anche esserci il diritto di esercitare altre attività didattiche come, nel caso che ci occupa, la musica?

Perché questa mia considerazione?

Perché leggendo l’articolo 1 comma 626 della legge di bilancio 2017 n. 232 del 11 dicembre 2016 (GU Serie Generale n. 297 del 21/12/2016 – Suppl. Ordinario n. 57), reputo che il provvedimento del governo in merito al bonus strumenti musicali 2017, malgrado abbia ampliato la platea degli aventi diritto rispetto all’anno scorso e nonostante sia apprezzabile nella sostanza, a mio avviso appare limitato e oserei dire anche discriminatorio.

Infatti, questo contributo una tantum per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, concesso sotto forma di sconto del prezzo di vendita praticato dal rivenditore o produttore, è riconosciuto testualmente solo a favore degli

[…] studenti iscritti ai licei musicali e agli studenti iscritti ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

In pratica, il bonus vale solo per coloro che frequentano uno dei corsi di studi sopradescritti, qui elencati, e per strumenti che siano coerenti con il medesimo corso di studi. L’attestazione dovrà essere riportata sul certificato di frequenza rilasciato dall’Istituto scolastico e consegnato al rivenditore.

Perché non estenderlo anche per i ragazzi che della musica, avendo scelto altri indirizzi scolastici, hanno fatto e continuano a farne un hobby o un sano motivo di aggregazione?

Tornando all’agevolazione acquisto strumenti musicali 2017, le modalità applicative per accedervi sono state definite dall’Agenzia delle Entrate.

Per il 2017, periodo entro il quale bisogna procedere all’acquisto dello strumento di interesse, il contributo una tantum è del 65% fino ad un massimo di  € 2.500 decurtato dell’eventuale bonus già percepito nell’anno 2016 (ovviamente per chi ne ha beneficiato).

Gli strumenti musicali che si possono acquistare in regime di agevolazione bonus strumenti musicali nuovi 2017, sono riportati nell’Allegato n. 2 “Strumenti musicali”.

Vorrei porre l’attenzione su alcuni chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate pone in calce al suddetto Allegato 2 “Strumenti musicali”. Meglio sapere subito che:

Il personal computer non può essere considerato strumento “affine” o “complementare” […]. Il contributo spetta anche per l’acquisto di un singolo componente dello strumento (es. piatti della batteria), ma non per i beni di consumo (es. corde o ance) […].

Nella sezione “Chi e come chiedere lo sconto”, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, tra le altre cose, che

per accedere al bonus è necessario essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione all’anno 2016-2017 o 2017-2018.

Come al solito l’utente, il cittadino, il contribuente, è tenuto ad essere in regola, pena il diniego di qualsiasi “beneficio”. Gli inadempimenti o le lungaggini dello Stato nei confronti dei cittadini trovano invece una giustificazione – che non sentono nemmeno il dovere di dare – sempre e comunque.

Considerato che

il contributo è riconosciuto nel limite complessivo dello stanziamento di spesa di 15 milioni di euro

credo sia utile decidere al più presto se o meno aderire a questa “agevolazione”. Il rischio è che «chi tardi arriva male alloggia».