Assicurazione contro gli infortuni domestici. Pagamento entro il 31 gennaio 2013

In merito all’argomento ho già dettagliatamente scritto in precedenza, ma un anno è passato e alcune cose sono cambiate; questa volta però, sorprendentemente, anche per il 2013 è rimasto inalterato l’importo da corrispondere all’Inail a titolo di assicurazione infortuni domestici: € 12,91 da pagare entro il 31 gennaio 2013.

È importante ricordare che tale importo è a carico dello Stato se si è in possesso di alcuni requisiti reddituali di esonero già indicati nel mio precedente post (pure questi rimasti invariati anche per l’anno in corso).

Mi soffermerò, dunque, solo sulle modifiche che riguardano il tema.

Già da qualche giorno stanno arrivando delle lettere di rinnovo iscrizione assicurazione contro gli infortuni domestici 2013 e di rinnovo autocertificazione 2013, spedite dall’Inail ai cittadini/casalinghi che risultano già registrati a tale forma assicurativa (obbligatoria).

Se entro la scadenza non dovesse arrivare nulla, sarà sufficiente reperire l’apposito bollettino di pagamento – intestato a INAIL Assicurazione infortuni domestici, P.le G. Pastore, 6 – 00144 Romapresso gli Uffici Postali, le Sedi Inail, le Associazioni di categoria o tramite il sito Internet.

Per chi si è avvalso dell’autocertificazione per essere esonerato dal pagamento in quanto possessore dei requisiti richiesti, dovrà solo fare la verifica reddituale e, se questa risulta sempre nei limiti consentiti e previsti per l’iscrizione, non dovrà presentare alcun’altra domanda e/o autocertificazione, risulterà automaticamente iscritto anche per quest’anno. Ovviamente, se dovessero esserci variazioni rispetto a quanto richiesto per fruire dell’esenzione, varrà la stessa procedura di pagamento sopra descritta.

Per il 2013, il cittadino, previa registrazione al portale Inail (una procedura ormai in uso anche per i servizi Inps), potrà richiedere il bollettino online, sia che debba rinnovare l’iscrizione o che debba iscriversi per la prima volta.

È possibile effettuare il pagamento del premio assicurativo anche collegandosi ad Internet, tramite l’utilizzo di una carta di credito, di una prepagata, del servizio di c/c online (home banking) o con bonifico bancario indicando il codice IBAN n. IT90D0760103200000030625008 e riportando la causale che varierà a seconda dei casi: se già iscritto o di prima iscrizione.

Così come avevo già avuto modo di scrivere, versando € 12,91 anche per il 2013, non frazionabili e non rimborsabili anche se dovuti per parziali periodi assicurativi, se da un eventuale infortunio domestico dovesse derivare un’invalidità permanente al lavoro pari o superiore al 27%, verrebbe riconosciuta mensilmente e per sempre una rendita diretta da un minimo di 186,17 euro, per inabilità del 27%, ad un massimo di 1.292,90 euro, per inabilità del 100%. Se malauguratamente l’assicurato perdesse la vita, andrebbe riconosciuta a ciascuno dei superstiti aventi diritto una somma che non può superare l’intero importo della retribuzione minima convenzionale stabilita per le rendite del settore industria che è pari a 1.158,32 euro. Inoltre, per l’evento verificatosi, verrebbe pagato anche un assegno funerario che dal 1° luglio 2012 è pari a 2.046,81 euro.

Dal gennaio 2007, per gli eventi mortali, esiste il Fondo vittime gravi infortuni che prevede due tipi di benefici: o un’anticipazione della rendita ai superstiti pari a tre mesi della rendita annua calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite, o un importo “una tantum” che viene annualmente fissato in base al numero dei superstiti. Tanto per avere un’idea, per il 2011 l’importo era stato stabilito, per un solo superstite, in € 6.500,00 e così via per gli altri presenti.

In questo articolo ho preferito toccare solo quegli aspetti che hanno subìto variazioni, pertanto, per quanto riguarda la parte relativa alle richieste di prestazione e alla corrispondente modulistica, rimando al mio precedente correlato scritto del 9 gennaio 2012.

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