La dichiarazione di successione: legittima e testamentaria

Quando siamo colpiti da un lutto in famiglia, per lungo tempo non riusciamo a focalizzare nulla che non sia il nostro dolore e la nostra perdita, tralasciando così le inevitabili incombenze, alcune delle quali, purtroppo – estranee al nostro dolore – hanno dei termini di scadenza oltre i quali si può incorrere in delle sanzioni salate e in delle responsabilità rilevanti. “La vita continua” – recita un detto – ebbene, non prosegue solo la vita ma anche gli obblighi e i problemi burocratici!

La dichiarazione di successione e voltura è uno di questi.

Trattandosi di un argomento piuttosto complesso e direi pure farraginoso, oltre che delicato nel calcolo delle imposte (da autoliquidare con apposito modello F23), nella compilazione del prospetto di liquidazione e dell’eventuale richiesta di agevolazione per prima casa, è sempre il caso di rivolgersi a chi effettua questi servizi, compresi i Patronati, poiché la materia prevede una certa conoscenza delle norme; si evita inoltre di fare lievitare i costi per eseguire le varie ricerche in catasto, in conservatoria dei registri immobiliari e le volture, rendendo così più agevole e spedito il prosieguo della pratica.

La successione, che altro non è che il trasferimento di beni mobili e immobili tra il cosiddetto de cuius e gli eredi rimasti in vita, può essere legittima e testamentaria.

La prima è un passaggio patrimoniale previsto per legge e si concretizza quando non è stato redatto alcun testamento, dunque la volontà del defunto non è stata chiaramente espressa; in tal caso gli eredi legittimi, appunto, saranno tutti quelli più vicini, a partire dall’eventuale coniuge e così ai figli, nipoti, genitori, fratelli, ecc. Diciamo pure che è piuttosto complicata se la famiglia è molto estesa e, soprattutto, non è … unita.

La seconda è invece una manifesta volontà di decidere chi dovrà subentrare nel nostro patrimonio dopo di noi, tanto che, se viene lasciato testamento, il beneficiario potrebbe anche essere un estraneo ma, in tal caso, se esistono degli eredi legittimari, ovvero molto vicini per vincolo di parentela, a questi va riconosciuta una quota di legittima per legge, mentre della restante parte si può disporre come si ritiene più opportuno.

Entrambe vanno presentate presso la competente Agenzia delle Entrate (da individuare in base all’ultimo Comune di residenza dello scomparso) entro un anno dalla morte della persona titolare di quei beni patrimoniali ed economici che, di fatto e di diritto, dovranno passare agli eredi, che hanno il vincolo di presentare la dichiarazione di successione. I rapporti giuridici di carattere personale (responsabilità penali, ecc.) si estinguono con la morte del titolare e dunque non vengono trasferiti.

A questo punto, prima di rivolgerci ad un professionista, dovremmo cercare di ricomporre l’ammontare e la composizione del patrimonio ereditario assumendo informazioni sui beni esistenti e cercando di fare il punto della situazione.

Bisogna sapere che, laddove l’eredità sia destinata al coniuge o ai parenti in linea retta e nel caso che l’asse ereditario non superi il valore di 25.822,84 euro e non comprenda immobili o diritti immobiliari, la dichiarazione di successione non va presentata.

Come accennavo sopra, i documenti da allegare in originale alla dichiarazione di successione sono molteplici e, alcuni di questi, oltre ad essere più facilmente reperibili per professionisti del settore – come le visure catastali per i beni immobili e i certificati di destinazione urbanistica in caso di terreni -, vanno anche valutati attentamente, come per esempio i documenti relativi ai debiti ereditari per i quali è sempre bene farsi assistere per evitare di dover accettare delle eredità che invece andrebbero assunte col beneficio dell’inventario. Di più facile accesso sono invece le autocertificazioni di residenza e di morte del defunto e i certificati rilasciati dalla banca o dalla posta sulla consistenza di liquidità dello scomparso.

Tutto questo, e se vi è testamento – anche una copia di questo pubblicato -, va allegato a un cosiddetto modello 4, reperibile anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate che a sua volta, destinataria essa stessa della domanda di cui trattasi, dovrà trasmetterne copia ai Comuni dove ricadono gli immobili (solo dopo che ne disporrà la registrazione previo controllo dell’esattezza delle   imposte versate con modello F23).

Entro 30 giorni dalla registrazione, una copia originale della dichiarazione di successione va presentata agli uffici dell’ex catasto – oggi Agenzia del Territorio per le necessarie volture e, in presenza di posizioni finanziarie ancora intestate allo scomparso, anche alle rispettive banche o uffici postali per poter estinguere i conti correnti.

In ordine alla determinazione delle imposte dovute, è importante sapere che, in base al titolo di parentela, esistono delle cosiddette franchigie, che variano in percentuale.

Anche se la dichiarazione dovesse essere presentata da un solo erede, per il Fisco si è tutti responsabili in solido e la riscossione della liquidazione dell’imposta di successione, che va saldata entro 60 giorni dalla domanda, può farla valere nei confronti di uno solo degli eredi che solalmente dopo potrà agire nei confronti di altri corresponsabili. Dunque non sottovalutiamo l’argomento.


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