Fissati i limiti di reddito per l’esonero delle tasse scolastiche 2013-2014

In un mio post del 5 febbraio scorso sulle iscrizioni scolastiche online ho scritto che “… la frequenza della scuola dell’obbligo è un diritto/dovere per tutti i minori …”.

Quest’obbligo, più che la partecipazione a scuola, riguarda l’istruzione, il grado di conoscenza minimo, almeno così si legge nella Circolare Ministeriale n. 101 del 30 dicembre 2010 quando al suo art. 4. – Obbligo di istruzione – così si esprime:

Nell’attuale ordinamento l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. Dopo il primo ciclo, tale obbligo si completa con la frequenza dei primi due anni del secondo ciclo. I dieci anni dell’obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, che, come è noto, si estende, ai sensi del decreto legislativo n. 76/2005, fino al 18° anno di età o almeno sino al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. In tale contesto, il momento dell’iscrizione assume un significato particolare in termini di assolvimento dell’obbligo e rappresenta un passaggio importante sotto l’aspetto della responsabilità condivisa tra soggetti diversi a) e delle modalità di assolvimento dell’obbligo indicate dalle vigenti disposizioni b).

In Italia il sistema scolastico è pubblico, cioè in gran parte gestito dallo Stato, e anche privato, quest’ultimo appannaggio di pochi, tant’è che ci sono tantissime famiglie che, piuttosto che porsi la domanda se far frequentare ai propri figli istituti privati o pubblici, si domandano se possono permettersi di mandarli a scuola e dunque di mantenerli, se riescono a comprare loro non dico lo zaino di ultima generazione, quello più alla moda e più in voga, ma addirittura i testi scolastici o i più elementari quaderni. Per non parlare poi delle spese di trasporto (non sempre rimborsate e rimborsabili) e di non meno importanza le spese relative alle tasse scolastiche, quelle obbligatorie e quelle chieste a titolo di contributo volontario, quest’ultimo istituito da alcune scuole per garantire una maggiore e diversa offerta formativa ma che non hanno vincolo di obbligatorietà. A tal proposito, penso sia utile leggere la sottostante risposta postata sul sito Linea Amica:

Nella scuola dell’obbligo le tasse di iscrizione sono obbligatorie, ad eccezione dei casi di esonero (per esempio per motivi di reddito); qualunque altro contributo richiesto alle famiglie da parte delle scuole deve essere considerato esclusivamente di natura volontaria e pertanto non obbligatorio. Lo ha chiarito il MIUR nella circolare 20 marzo 2012, n.312, in cui precisa che le scuole hanno il dovere di fornire alle famiglie tutte le informazioni in merito all’effettivo utilizzo dei contributi volontari, i quali devono essere usati esclusivamente per ampliare l’offerta culturale e formativa e non per attività di funzionamento ordinario e amministrativo.

In merito alle tasse di iscrizione, però, anche se qualche istituto scolastico fa orecchio da mercante o comunque “omette” di informare l’utenza, oltre che per merito, appartenenza ad alcune categorie speciali e in determinate situazioni reddituali, sono previsti degli esoneri che non riguardano solo l’iscrizione alla scuola primaria e secondaria di primo grado (istruzione obbligatoria – per la quale permane la gratuità per tutti) ma anche l’iscrizione al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Mentre, indipendentemente dal reddito, vanno interamente pagate per gli ultimi due anni (quarto e quinto) degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Ecco come funziona.

Il 16 gennaio 2013, con nota prot. n. 236, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), così come ogni anno, ha reso noti i limiti di reddito familiare per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche – e per gli alunni disabili anche dell’imposta di bollo – per l’anno scolastico 2013/2014. Chiunque si trovi nelle condizioni previste e rese note nell’appena citata circolare, più esplicitamente indicate nello specchietto a pagina 2 della stessa, può da solo stabilire di avere o meno diritto all’esenzione del pagamento delle tasse scolastiche e dunque presentare la richiesta di esonero insieme alla dichiarazione Isee.

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3 risposte a “Fissati i limiti di reddito per l’esonero delle tasse scolastiche 2013-2014”

  1. […] Fissati i limiti di reddito per l’esonero delle tasse scolastiche 2013-2014 20 feb 2013 […]

  2. Avatar adanagrippi

    non si capisce nulla relativamente all’esenzione per merito, così come le eccellenze in Italia non bisogna tenerne conto.

    1. Avatar Pina Teresa Lontri

      Ciao, non ho compreso se a risultare incomprensibile è il mio post o in generale la bassa considerazione che si suole dare al merito e, come dici tu, alle eccellenze in Italia.

      Nel dubbio, ma immagino che tu ne sia già a conoscenza, confermo che l’art. 4 comma 2° della Legge finanziaria 28.02.86 n° 41, avendone i requisiti, prevede che siano dispensati dalle tasse scolastiche, a prescindere dal reddito, gli studenti con una votazione non inferiore agli 8/10 di media negli scrutini finali di promozione alla classe successiva. Per ottenere tale beneficio ogni istituto scolastico predispone una modulistica in tal senso (di esonero dalle tasse scolastiche per merito) da presentare all’atto della domanda di iscrizione.

      Approfitto del tuo intervento per portare a conoscenza anche di altri lettori la nuova circolare del MIUR, la Nota prot. n. 936 del 5 febbraio 2014, nella quale vengono fissati i limiti di reddito per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l’anno scolastico 2014/2015.
      Ti auguro una buona giornata.