Voucher 2014: il Committente Comunica Solo all’Inps Telematicamente

Ho già ampiamente esposto l’argomento “Lavoro occasionale accessorio – Voucher o buoni lavoro Inps – Novità 2013” ampliando alcuni aspetti che, nel tempo, sono emersi anche dai vari quesiti posti di volta in volta da chi le cose le tocca con mano: il cittadino, committente o prestatore che sia!

Per informazioni più recenti sull’argomento, leggi qui: LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER) 2015: NUOVI LIMITI RETRIBUTIVI.

Diverse sono state le letture date a questa norma e particolare attenzione è stata sempre posta alla comunicazione preventiva di inizio attività con indicazione dei dati anagrafici del prestatore e il luogo e il periodo presunto dello svolgimento dell’attività, unico ma obbligatorio adempimento a carico dei committenti, tra l’altro importante poiché, oltre a garantire l’instaurazione del rapporto accessorio, ufficializza l’inizio della prestazione ed evita il rischio di contestazione della maxi sanzione prevista per il lavoro sommerso (Circolare n. 38/2010 del 12.11.2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Svariate sono state le circolari che sono intervenute per fare chiarezza sul tema, ma ora, con la n. 177 del 19.12.2013 (all’oggetto: “Lavoro accessorio. Nuove modalità di invio della comunicazione obbligatoria di inizio attività”) l’Inps ha fornito le seguenti precisazioni:

“… a partire dal 15 gennaio 2014, le comunicazioni di inizio attività relative all’impiego dei voucher cartacei distribuiti dalle sedi territoriali dell’INPS, contenenti i dati riferiti all’attività lavorativa affidata al prestatore (luogo e periodo della prestazione) nonché i dati anagrafici del committente e del prestatore, dovranno essere effettuate esclusivamente on line, tramite i seguenti canali, già attivi per i voucher distribuiti da tabaccai, uffici postali e Banche popolari:

procedura informatica già disponibile sul portale del sito www.inps.it; accessibile, dal sito dell’Istituto, tramite i seguenti percorsi alternativi:

Per i committenti muniti di PIN: Servizi On Line – Lavoro Occasionale Accessorio – Committenti/Datori di Lavoro (accesso con PIN);

Per i possessori di voucher (accesso con codice fiscale e codice di controllo): Servizi On Line – Lavoro Occasionale Accessorio – Attivazione voucher INPS;

Per i delegati: Servizi On Line – Lavoro Occasionale Accessorio – Consulenti associazioni e delegati (accesso con PIN).

Nei menù delle relative aree dedicate sarà disponibile la nuova voce “Attivazione voucher INPS”.

Tramite la nuova funzionalità sarà possibile inserire i dati delle prestazioni di lavoro, completi di dati anagrafici del prestatore, data inizio, data fine e luogo della prestazione, e attivare i voucher cartacei INPS associati alla prestazione indicata.

Contact Center INPS-INAIL al numero 803164 gratuito da telefono fisso, oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante;

Sede INPS.”

Inoltre: “A decorrere dal 15 gennaio 2014, la dichiarazione di inizio attività lavorativa e le comunicazioni di eventuali variazioni, dovranno essere comunicate direttamente all’INPS ed esclusivamente con modalità telematica. Dalla medesima data cessa, inoltre, l’adempimento diretto a carico dei beneficiari della comunicazione all’Inail e di conseguenza non saranno più operativi il fax INAIL e la sezione del sito www.inail.it che saranno disattivati.”

Questo strumento di pagamento sembra si stia rivelando utile ma, da più parti, si leva un problema: quando si instaura un “rapporto di lavoro atipico”, com’è considerato questo del lavoro accessorio, per il quale non viene firmato alcun tipo di contratto e la trattativa sull’importo viene gestita in separata sede, può accadere, come sta accadendo, che al prestatore sia comunicato (millantato) che il pagamento per il suo lavoro verrà effettuato con voucher Inps ma, al momento della corresponsione dell’importo, oltre ad immotivati temporeggiamenti e ritardi – o peggio negazioni del dovuto -, il prestatore si ritrovi ad avere una sorta di “offerta” seguita da “questo o niente”.

Seppur vero che gli strumenti per ottenere in giudizio l’osservanza di un contratto scritto e inequivocabile esistono, per una simile prestazione, la cui garanzia (forse) è fornita da prove testimoniali (improbabili), un riconoscimento dei propri diritti diventa più difficoltoso e, per importi a volte veramente di modesta entità, pure improponibile.

In merito si è espresso il Ministero del Lavoro con la nota protocollo n. 12695/2013 in cui sono evidenziate delle sanzioni a carico del committente con addirittura la possibile trasformazione del rapporto di lavoro e così via.

Ma, fintanto che la comunicazione preventiva andrà fatta (se eseguita) dal solo committente, senza alcun intervento a conferma del prestatore, quale garanzia avrà il lavoratore sulla durata, sulla retribuzione pattuita e, soprattutto, sulla concreta erogazione, a meno di non intentare un giudizio?

Per informazioni più recenti sull’argomento, leggi qui: LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER) 2015: NUOVI LIMITI RETRIBUTIVI.