Sospensione mutui prima casa: dal 27 aprile 2013 disponibile il modulo

Il 18 aprile 2013 avevo scritto: “Fondo di Solidarietà per i mutui. Dal 27 aprile 2013 consentita altra sospensione” senza che ancora fosse disponibile il modulo per poter richiedere tale sospensione presso la banca che ha erogato il mutuo.

Fermi restando i requisiti e le modalità di richiesta già evidenziati nel mio precedente post, relativo sempre a questo argomento (e comunque meglio espressi nella “Scheda informativa 2013 valida per le domande da presentare a partire dal 27 aprile 2013 – Fondo solidarietà mutui prima casa”, così come nel Decreto 22 febbraio 2013, n. 37), è stato ora predisposto il modulo di domanda (Modello 2013) – Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà – scaricabile sia sul sito del Dipartimento del Tesoro, sia su quello del gestore del Fondo (la CONSAP), sul quale ultimo, oltre ad una scheda riepilogativa analitica, al punto C) è indicata, tra le altre cose, la “Procedura di presentazione dell’istanza di sospensione” della quale, per evitare inutili perdite di tempo dovute a documentazione incompleta, mi sembra utile riportare la prima parte:

“A cura dell’Utente: la domanda deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il mutuo, unitamente alla seguente documentazione:

All’atto della presentazione della domanda, la banca rilascia attestato di ricevuta.

Leggendo attentamente il modulo di cui trattasi, emerge e si evidenzia pure che:

  • l’immobile per il quale si è stipulato il mutuo di cui ora si chiede la sospensione delle rate, non deve rientrare nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
  • per la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione, bisogna produrre la documentazione che attesti il licenziamento o le dimissioni (se trattasi di contratto di lavoro a tempo indeterminato) oppure copia del contratto e di eventuali comunicazioni interruttive del rapporto (se riguarda un contratto a tempo determinato);
  • per la cessazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile (“Controversie individuali di lavoro – 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato”) sempre con attualità dello stato di disoccupazione, bisogna allegare la copia del contratto, nonché eventuali comunicazioni interruttive del rapporto;
  • in caso di dimissioni da lavoro per giusta causa è necessario allegare l’eventuale sentenza o altro documento idoneo che provi la sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore oppure la lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro;
  • in caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall’erede che subentra, ma solo se anche questo rientra nei medesimi requisiti: titolare dell’immobile, del contratto di mutuo e con Isee non superiore a 30.000 euro;
  • in caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza (riconoscimento di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%) bisogna allegare il verbale di invalidità rilasciato dall’ASL.

Se, pur avendo il mutuatario i requisiti richiesti dalla norma, la banca non dovesse accettare la domanda di sospensione adducendo motivazioni varie e non pertinenti i titoli per poter accedere a tale Fondo (o perché sostiene di non essere a conoscenza dell’esistenza del Fondo e della normativa), il richiedente deve insistere perché la banca è obbligata ad accettare le domande di sospensione e non può rifiutarsi se non per mancanza dei requisiti necessari per accedervi.

Inoltre, all’art. 2 comma 4 del Decreto 22 febbraio 2013, n. 37 (sopra linkato), è riportato che:

“4. All’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 132 del 21 giugno 2010, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi: «3. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse. 4. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive»”

Il mio suggerimento è di recarsi presso la propria banca tempestivamente.

Il momento non è dei migliori e se, purtroppo, si dovesse essere nelle condizioni di non poter far fronte ai pagamenti delle rate del proprio mutuo di casa, cogliere questa occasione potrebbe essere un sollievo.