Rilascio del Cud 2013 per i deceduti. Ancora un messaggio Inps

Su questo argomento avevo ritenuto sufficiente un aggiornamento al mio post del 15 aprile scorso dal titolo “Cud 2013 per i deceduti: come richiederlo all’Inps“ e, in data 30 aprile 2013, l’ho apportato in calce allo stesso.

Ebbene, stamani apprendo dell’esistenza del Messaggio INPS n. 7107 del 30/04/2013 all’oggetto: “Rilascio del CUD per soggetto deceduto. Circolare n. 32/2013 – Ulteriori precisazioni”, in cui vengono riportate alcune procedure da seguire per avere la Certificazione Unica dei Redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione per persone decedute (CUD), ad integrazione delle informazioni contenute nella Circolare del 26 febbraio 2013, n. 32 sulle nuove modalità di rilascio del CUD.

Così come ho già fatto in precedenza, riepilogo gli aspetti più importanti ma, dopo l’esperienza passata, non escludo che le direttive emanate dall’Istituto previdenziale possano presentare delle “zone d’ombra”, ovvero quelle informazioni che, seppur dettagliate nella loro esposizione, nel concreto e nella loro attuazione lasciano spazio a talmente tante interpretazioni da subire inevitabili battute di arresto che si ripercuotono sull’utente finale: il cittadino (indipendentemente dalla sua esistenza in vita).

Ecco cosa dice ad oggi il messaggio Inps di cui trattasi, contrariamente a quanto invece mi era stato riferito da diverse operatrici del Contact Center 803164, contattato da me personalmente al solo fine di assumere informazioni certe (e speravo – vanamente – anche inequivocabili) in merito a tale procedimento di rilascio Cud:

“1. Richiesta del CUD da parte dell’erede del soggetto deceduto

L’erede di un soggetto deceduto potrà richiedere il CUD con le modalità di seguito elencate:

– Posta elettronica

I cittadini, in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC, PEC (non CEC-PAC) e posta elettronica ordinaria, possono formulare la richiesta di invio del CUD del soggetto deceduto attraverso la propria casella di posta.

La richiesta dovrà essere inoltrata all’indirizzo richiestaCUD@postacert.inps.gov.it, specificatamente messo a disposizione dall’Istituto.

– Sportelli veloci delle Agenzie dell’Istituto

L’erede può ottenere il rilascio del CUD del soggetto deceduto recandosi presso le sedi dislocate sul territorio, ivi comprese quelle ex-Inpdap ed ex-Enpals; tutte le strutture sono infatti tenute a rilasciare la certificazione in argomento senza distinzione di gestione previdenziale.

Tutte le Agenzie (interne, complesse e territoriali) dell’Istituto hanno potenziato il front office, dedicando almeno uno sportello veloce al rilascio cartaceo del CUD.

2. Modalità per effettuare la richiesta

L’utente per ottenere il rilascio del CUD del soggetto deceduto attraverso i canali sopra elencati,  dovrà presentare nell’interesse proprio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, con cui attesti la propria qualità di erede e gli stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza,  unitamente  alla fotocopia del documento d’identità. [N.d.R. In base a quanto riportato al punto 4 della circolare n. 32 del 26 febbraio 2013: “L’allegazione della copia del documento di riconoscimento del delegato non è necessaria nei casi di richiesta di CUD trasmessa dall’indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC dello stesso.”]

3. Precisazioni in merito alla circolare n. 32/2013, punto 3:  “Spedizione del CUD al domicilio del titolare”

Riguardo a quanto disposto con circolare n. 32 del 26 febbraio 2013 al punto 3) “Spedizione del CUD al domicilio del titolare”, in presenza di una richiesta avanzata attraverso il Contact Center Multicanale da soggetto terzo, in nome e per conto dell’interessato che si trova nell’impossibilità di accedere alla certificazione, si puntualizza che l’Istituto spedirà il CUD all’indirizzo del titolare stesso presente negli archivi INPS.”

Analizzando la circolare vorrei puntualizzare alcuni aspetti, proprio per evitare di imbatterci ancora una volta nei consueti disguidi e/o imprecisioni e/o carenza di informazione.

Si parla di posta elettronica mentre telefonicamente questa modalità mi era stata riferita come assolutamente esclusa nel caso di rilascio Cud per i deceduti previsto solo in forma cartacea e da ritirate presso gli sportelli Inps ai quali, aggiungo io, possono anche sostituirsi gli sportelli di un Caf (comprovato personalmente, così come riportato nell’aggiornamento del 30/04/2013 di cui sopra).

Prendiamo atto, a questo punto, delle indicazioni del messaggio Inps ma, per completezza, ritengo doverosa una precisazione sul significato di quel fatidico passaggio “cittadini, in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC, PEC (non CEC-PAC) e posta elettronica ordinaria …”, considerato che in merito alla PEC c’è ancora molta confusione, maggiormente sulle sue possibilità di utilizzo.

Le differenze tra questi sistemi di notifiche telematiche sono sostanzialmente le seguenti:

  • Posta elettronica ordinaria. È il tipico indirizzo e-mail creato da qualsiasi cittadino che, senza obbligo di registrazione dei propri dati personali, può aprire anche numerosi account con cui scambiare in rete messaggi di posta o altro. Legalmente non ha alcun valore.
  • Posta Elettronica Certificata (PEC). Ha valenza legale e si sostituisce pienamente alla tipica raccomandata con ricevuta di ritorno, dunque con valore di notifica, poiché la sua autenticità è garantita dalla registrazione dei propri dati anagrafici al momento della sottoscrizione del servizio (commerciale dunque a pagamento) che identificano il mittente (la provenienza).
  • Posta Elettronica Certificata (PEC) CEC-PAC (Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino). È un servizio gratuito (integrativo della PEC) che il Governo mette a disposizione di qualsiasi cittadino, tanto che si può ottenere collegandosi al sito www.postacertificata.gov.it/. Questo tipo di trasmissione e di ricezione dei messaggi, certificati anch’essi, consente solo un “dialogo” tra la Pubblica Amministrazione e il Cittadino ma non tra privati.

Detto questo, tornando alle “Modalità per effettuare la richiesta” del Cud del soggetto deceduto di cui al recente messaggio Inps del 30 aprile corrente anno, è importante sottolineare che, in ogni caso, l’erede (o uno di loro se diversi) dovrà presentare (nel proprio interesse) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 (da allegare all’e-mail che invierà all’Inps) in cui dovrà indicare, così come prevede il medesimo articolo, la propria qualità di erede e ogni altro dato relativo e pertinente di sua conoscenza (eventuali coeredi, ecc.):

“Articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà

1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.”

La richiesta dovrà essere inoltrata all’indirizzo richiestaCUD@postacert.inps.gov.it che l’Inps ha predisposto specificatamente.

In merito al cosiddetto potenziamento del “front office” (letteralmente ufficio davanti) operato dall’Inps per dedicare almeno uno sportello veloce al rilascio cartaceo del CUD – al fine di gestire al meglio l’interazione “veloce” con l’utente – concludo con una mia personale esternazione: avremmo preferito meno inglesismo e più concretezza, magari mettendo “davanti”, più che “l’ufficio”, le esigenze e i bisogni del cittadino.

Mi auguro che finisca qui!