L’Inail tutela la missione e la trasferta del lavoratore

Torno sull’argomento infortuni sul lavoro poiché spesso accade che soprattutto i nuovi lavoratori (purtroppo pochi), già felici di aver trovato un’occupazione, si preoccupano meno di conoscere quali sono i loro diritti e le norme sulla sicurezza del loro lavoro.

Preoccuparsi dei propri diritti sul lavoro non vuol dire ovviamente puntare il dito sui datori di lavoro tout court o criminalizzarli a tappeto, ma evidenziare, ove questi esistano e persistano, carenze applicative delle norme sul lavoro portando a conoscenza di chi vuole sapere la sussistenza delle stesse.

È recente la circolare Inail n. 52 del 23 ottobre 2013 – Criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e in trasferta – intesa a fornire “… chiarimenti richiesti prendendo le mosse dall’inquadramento generale degli istituti dell’occasione di lavoro e dell’infortunio in itinere, nonché dell’evoluzione giurisprudenziale fornita in materia dalla giurisprudenza di legittimità, per poi verificare come gli stessi debbano trovare applicazione nelle ipotesi in cui l’infortunio sia occorso durante la missione e/o la trasferta del lavoratore”.

In poche parole determina le linee guida perché sia chiara la posizione assicurativa in merito anche ai casi di infortunio durante una missione e/o una trasferta di un lavoratore.

Sappiamo che il precipuo compito dell’Inail (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) è quello di ridurre il fenomeno infortunistico,  assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio e garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. È naturale che ogni evento infortunistico necessiti delle dovute verifiche e a volte, soprattutto se la norma non è chiara e inequivocabile, si creano delle controversie per le quali si rende necessario l’intervento di legittimità, con tutto quello che ne consegue, maggiormente per il lavoratore che oltre al danno deve pure sopportare la beffa di un farraginoso giudizio.

Di tanto in tanto, quando i dubbi sull’interpretazione e dunque sull’applicazione di una legge o di una circolare superano le certezze, ancora più se per talune controversie esistono delle pronunce giurisprudenziali, si cerca di correre ai ripari chiarendo alcuni di quegli aspetti già oggetto di contesa: è il caso della nostra circolare.

Già in precedenza avevo affrontato il tema infortunio in itinere che esaminava i casi di incidenti verificatisi durante il tragitto da e per il lavoro e, in quella circostanza, avevamo già evidenziato che “Per l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, occorre, dunque, che esso si verifichi nel tragitto tra l’abitazione e il luogo di lavoro, e che il percorso venga effettuato a piedi o con mezzo pubblico di trasporto, ovvero con mezzo privato se necessitato”.

Nulla era stato chiarito in merito a quei casi in cui il lavoratore fosse stato in trasferta e/o in missione e, nella circostanza, obbligato dalla scelta del datore di lavoro a diversa domiciliazione e destinazione, fosse stato vittima di un infortunio da e per il lavoro non solo dalla propria abitazione ma anche da una diversa residenza, quale può essere un albergo individuato per alloggiare fuori sede e in funzione dell’espletamento della trasferta/missione stessa.

Anzi, in merito all’eventuale infortunio che si dovesse verificare in camera di albergo, la circolare cerca di esplicare meglio i termini dell’indennizzabilità o meno dell’evento che considera indennizzabile quale infortunio avvenuto in occasione e in attualità di lavoro, proprio perché condizionato dalla particolare situazione determinata dalla condizione di missione e/o trasferta.

Posto che, così come scrive l’Inail nella succitata circolare n. 52/2013, “La missione, infatti, è caratterizzata da modalità di svolgimento imposte dal datore di lavoro con la conseguenza che tutto ciò che accade nel corso della stessa deve essere considerato come verificatosi in attualità di lavoro, in quanto accessorio all’attività lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso, e ciò dal momento in cui la missione ha inizio e fino al momento della sua conclusione”, è pacifico che un evento dannoso che si verifichi durante il percorso, come appena specificato, va intanto qualificato come infortunio in attualità di lavoro (tutti gli infortuni derivanti dai rischi connessi con il lavoro inteso nella sua accezione più ampia) e non come infortunio in itinere (che tutela gli eventi infortunistici che si sono verificati durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, nei limiti in cui l’assicurato non aggravi, per suoi particolari motivi o esigenze personali, i rischi propri della condotta extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo così il collegamento che giustifica la copertura assicurativa).

Continua la circolare indicando i casi in cui tale indennizzo non va riconosciuto, ovvero:

“Pertanto, le uniche due cause di esclusione della indennizzabilità di un infortunio occorso a un lavoratore in missione e/o trasferta si possono rinvenire:

a) nel caso in cui l’evento si verifichi nel corso dello svolgimento di un’attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro;

b) nel caso di rischio elettivo, cioè nel caso in cui l’evento sia riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa tali da esporlo a un rischio determinato esclusivamente da tali scelte”.

Riassumo riportando l’ultima parte della circolare che, stavolta, mi pare si possa dire che non lasci adito ad interpretazioni:

CONCLUSIONI. Alla luce delle considerazioni precedentemente esposte, si devono ritenere meritevoli di tutela, nei limiti sopra delineati, tutti gli eventi occorsi a un lavoratore in missione e/o trasferta dal momento dell’inizio della missione e/o trasferta fino al rientro presso l’abitazione.

EFFICACIA NEL TEMPO. Le disposizioni di cui alla presente circolare si applicano ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, che non siano prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.