Il Vero Pinocchio È il Governo: Stravolte le Detrazioni sui Libri

C’era una volta … no, non è la solita fiaba, è ciò che ci riservano i nostri governi: fandonie, bugie, specchi per le allodole, storie, simulazioni, invenzioni, reti da pesca, delle vere e proprie esche alle quali noi cittadini abbocchiamo. Come avere fiducia in uno Stato che non fa altro che dire e smentire, fare e disfare, disporre e togliere, illudere e mistificare?

Ormai tra una notizia di governo e una smentita, ben che vada, passa il tempo che intercorre tra una pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e i termini per far decadere un decreto legge.

Il DL (Decreto Legge) farebbe bene a chiamarsi “DL: Dubbio Legittimo”, ovvero: posso o no fidarmi di ciò che viene sancito con questo provvedimento che, pur se pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, entro i sessanta giorni utili per farlo decadere potrebbe ribaltare la situazione e farmi apparire un allocco?

Un’allocca mi sono sentita io nel divulgare una notizia poi risultata assolutamente stravolta e inconsistente (post del 1° febbraio 2014); allocchi ci sentiremo tutti quelli che abbiamo creduto ancora una volta che Pinocchio è una fiaba di Collodi, mentre è una reale e costante farsa di Governo.

So bene cosa significhi “decreto legge” ma, per non sbagliare, riporto ciò che in merito si legge su Wikipedia, ovverosia che:

“Un decreto-legge (pl. decreti-legge e abbreviato in d.l.), anche scritto decreto legge), nell’ordinamento giuridico italiano, è un atto normativo di carattere provvisorio avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo, ai sensi dell’art. 77 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ma gli effetti prodotti sono provvisori, perché i decreti-legge perdono efficacia sin dall’inizio se il Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. È inoltre regolato ai sensi dell’art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Talvolta viene definito anche come “decreto catenaccio”.

Ebbene, cosa vi potesse essere di così urgente e necessario nell’art. 9 del Decreto Legge n. 145 del 23.12.2013 (in G.U. n. 300 del 23 dicembre 2013 – in vigore dal 24 dicembre 2013) “Misure per favorire la diffusione della lettura”, oltre al solito ingannevole proclama con annesso ormai l’inflazionato specchietto per le allodole, non saprei dire. Era talmente urgente e necessario da far perdere lucidità nei calcoli dei nostri blasonati politici, al punto da non rendersi conto – se non solo dopo la grande notizia – che sarebbe mancata la copertura finanziaria al provvedimento? Questo a riprova che quando si sta bene economicamente non si ha idea di come si facciano i conti, quegli stessi calcoli infinitesimali ai quali le loro scelte scellerate costringono noi comuni cittadini quotidianamente spremuti come limoni da mattina a sera.

So solo che prima dei fatidici sessanta giorni (le uniche scadenze a cui prestano attenzione i nostri rappresentanti di governo) – termine utile perché l’appena citato decreto legge fosse definitivo – ci si è premurati subito a togliere ciò che “urgentemente e necessariamente” era stato previsto appena il 24 dicembre scorso e che forse, in minimissima parte, avrebbe contribuito veramente a favorire la diffusione della lettura.

Invece, con altrettanta solerzia, ecco il dietrofront: dimentichiamoci ciò che recitava il D.L. 145/2013 sopradetto; ora valgono gli aggiornamenti all’art. 9 (Misure per favorire la diffusione della lettura) dettati dalle proposte emendative approvate nel corso della seduta riportate anche alle pag. 38 e 39 del testo della seduta del 3.2.2014 delle Commissioni Riunite VI e X.

Trascrivo il contenuto degli emendamenti non perché li reputi interessanti e neanche utili, ma per mettere in evidenza il cosiddetto tira e molla delle proposte che si appigliano al nulla e che alla fine si concludono nel nulla tra le solite quattro parole: “sostituire”, “aggiungere” “inserire” e “sopprimere”. Leggiamo cosa dicono:

“1. Nell’ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell’approvazione della Commissione europea, sono adottati interventi per il finanziamento tramite voucher per l’acquisto di libri di testo scolastici ed universitari muniti di codice ISBN con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 e fino al 31 dicembre 2016.

2. Il beneficio, di cui al comma 1, fermo il rispetto dei limiti delle risorse complessive effettivamente individuate per ciascun anno nell’ambito del Programma operativo nazionale di riferimento, può essere concesso a soggetti appartenenti a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 25.000 euro annui e avere un importo massimo, per ciascun soggetto, di euro 200.

3. L’acquisto deve essere documentato fiscalmente dal venditore.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall’adozione dell’intervento all’interno del programma operativo nazionale di riferimento, sono definite, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»), le modalità per usufruire del beneficio e per la verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili, la documentazione fiscale che deve essere rilasciata dal venditore, il regime dei controlli sulle spese nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziate.

5. Previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste, fruibili a seguito dell’approvazione da parte della Commissione europea del Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitività di responsabilità del Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l’ammontare dell’intervento nella misura massima di 50 milioni di euro a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.

Al comma 1, sostituire le parole: «delle persone fisiche e giuridiche» con le seguenti: «degli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio».

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base della popolazione studentesca nell’anno scolastico 2014-2015, fissa per ogni studente di istituto di istruzione secondaria di secondo grado pubblico o legalmente parificato avente sede nel territorio nazionale l’importo disponibile ai sensi del comma 5. I dirigenti scolastici dei predetti istituti rilasciano a ciascuno studente un buono sconto di pari importo, timbrato e numerato, utilizzabile ai fini dell’ottenimento di uno sconto del 19 per cento per l’acquisto di libri di lettura, presso gli esercizi commerciali che decidono di avvalersi della misura di cui al comma 1».

Sopprimere i commi 3 e 4.

Al comma 1, dopo la parola: l’acquisto di libri aggiungere le seguenti: anche in formato digitale.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: scolastici ed universitari aggiungere le seguenti: anche in formato digitale.

Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole: acquisti di libri sopprimere le seguenti: in formato digitale, o comunque.

Al comma 1, dopo le parole: l’acquisto di libri inserire le seguenti: anche in formato digitale.”

In poche parole, la promessa detrazione del 19% sull’acquisto dei libri si riconduce solo:

agli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio e che aderiscono a questa iniziativa e non più per le persone fisiche né giuridiche;

agli studenti delle scuole superiori di istituti pubblici o parificati ai quali però dev’essere rilasciato preventivamente dal dirigente scolastico un buono sconto timbrato e numerato per un importo non superiore a € 200,00; pertanto viene cancellato il tetto dei 2000 euro e l’opportunità che a fruire di questo buono di € 200,00 siano tutti gli studenti e non solo quelli degli istituti secondari di secondo grado.

Una cosa è certa: non saranno i lettori a detrarre il 19% sugli acquisti dei libri, ma alcune librerie (non si sa ancora nemmeno come e quando), ma avremo la soddisfazione di poter acquistare anche quelli in formato digitale!

Non credo sia opportuno andare oltre con questa informazione per appassionati di “illusionismo” (per non dire altro); suggerisco a me stessa per prima e a chi legge dopo, in attesa che i nostri prestigiatori provando il loro numero spettacolare preferito riescano a presentarlo impeccabilmente, acquistando i libri che occorrono, di conservare eventuali documenti fiscali rilasciati al fine: potremmo assistere al finale con effetto speciale!