Giovani coppie e mono-genitori: esiste il credito per l’acquisto della prima casa

Sul sito “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero delle pari opportunità, dello sport e delle politiche giovanili. Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. Ufficio per le politiche giovanili, in bella vista, sulla colonna destra, capeggia la sezione “Diritto al Futuro” in cui vengono elencati dei Fondi sui quali è possibile saperne di più e, nel dettaglio, l’iniziativa si esprime così come segue:

«Diritto al futuro“, è un insieme di azioni del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale rivolte alle nuove generazioni, sui temi del lavoro, della casa, della formazione e dell’autoimpiego. Costituisce parte integrante dell’opera più vasta svolta dal Governo in favore dei giovani.

“Diritto al futuro” è la fiducia in una generazione che non è fatta di “bamboccioni”, ma di giovani uomini e donne determinati a costruire il proprio futuro e quello dell’Italia.

“Diritto al futuro” è un pacchetto composto da cinque azioni principali:

FONDO PER LA CASA. Consente alle giovani coppie con un reddito sufficiente, seppur di natura precaria, di ottenere un mutuo per l’acquisto della prima casa, anche se prive delle garanzie abitualmente richieste.

FONDO PER LO STUDIO. Consente ai giovani meritevoli, ma privi dei mezzi finanziari sufficienti, di intraprendere un percorso di studi o completare la propria formazione grazie a un prestito garantito dallo Stato.

FONDO GENITORI PRECARI. Riconosce ai giovani genitori disoccupati o precari una dote trasferibile ai datori di lavoro che li assumono alle proprie dipendenze con contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.

CAMPUS MENTIS. Un’azione organica di job placement dedicata ai migliori laureati d’Italia.

FONDO MECENATI. Un fondo al quale possono accedere le grandi strutture private che intendono investire risorse proprie sulla valorizzazione professionale, lavorativa o imprenditoriale di giovani meritevoli”».

Vi dico subito cosa mi ha spinto a verificare il contenuto di questa pagina Web.

Nella trasmissione “Le Iene”, andata in onda nella tarda serata del 10 maggio 2013, ho appreso di un Fondo per ottenere un mutuo per l’acquisto della prima la casa rivolto a giovani coppie o a famiglie monogenitoriali  con figli minori che, di norma (per mancanza di reddito sufficiente o per la precarietà del loro lavoro), non godrebbero delle necessarie garanzie richieste dalle banche per la concessione di un mutuo: il decreto n. 256 del 17 dicembre 2010, che regolamenta e disciplina il Fondo per l’accesso al suddetto credito.

Il servizio evidenziava, tra le altre cose, le difficoltà emerse fin dall’inizio e presenti ancora oggi (stando alle interviste ad alcuni responsabili di istituti di credito che dichiaravano di non saperne nulla) per riuscire ad accedere a tale Fondo che, a dire il vero, io sconoscevo. Probabilmente era ed è ignorato anche da tanti altri (tranne 101 coppie – questo è il numero di coloro che ne hanno potuto o “saputo” beneficare), maggiormente dagli aventi diritto ai quali, per non so bene quali motivi, questo diritto sembra sia difficile poterlo esercitare.

Che sia il risultato di quell’impegno formulato dai finanziatori all’allegato 1 art. 2 comma 5 del protocollo di intesa del 18.05.2011 tra Ministro della Gioventù e Abi, in cui la Banca sembra si debba attenere a “…non chiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive, oltre all’ipoteca sull’immobile e alla garanzia fornita dallo stato”? Non è da escludere.

Avendo appreso, dalla viva voce del Ministro promotore di questa norma, in quell’occasione raggiunto telefonicamente dal giornalista della trasmissione “Le Iene”, che ancora il Fondo risulta finanziato, a differenza di quanto invece dichiarato da qualche bancario – sùbito smentito dalla dichiarazione del Ministro interpellato – ho voluto approfondire l’argomento e portarlo a conoscenza di chiunque legga. Cercherò, pertanto, come di consueto, di sottolineare gli aspetti più importanti; per il resto e per i dettagli suggerisco di accedere alla pagina corrispondente sopra linkata.

Per accedere al Fondo bisogna compilare un modello di domanda, allegare la documentazione prevista e recarsi presso le filiali dei soggetti finanziatori aderenti all’iniziativa a cui chiedere il mutuo garantito dal Fondo di garanzia di cui all’art. 13, comma 3 bis del DL 25 giugno 2008, n. 112. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari e l’ammontare del finanziamento non deve essere superiore a 200.000 euro.

Scorrendo la domanda sono facilmente individuabili sia i requisiti che la documentazione da produrre in copia. Nello specifico:

  • avere età inferiore a 35 anni (allegare copia del documento di identità);
  • avere un reddito complessivo rilevato dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro (allegare copia dell’attestazione ISEE rilasciata da soggetto abilitato);
  • non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare da un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • dichiarare la volontà di acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale indicando ogni dato utile per individuare l’esatta ubicazione dell’unità immobiliare (città, provincia, via, numero, edificio, scale, interno, ecc.). L’abitazione non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969, non deve rientrare nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici); non deve avere una superficie superiore a 90 metri quadrati;
  • non si deve essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui si è acquistata la proprietà per successione a causa morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli;
  • bisogna dichiarare il proprio stato civile (di essere o meno una coppia coniugata, non coniugata, convivente con figli minori, famiglia monogenitoriale con figli minori, persona singola non coniugata, né convivente, separati, divorziati, vedovi, ecc. ma comunque convivente con almeno un proprio figlio minore).

In merito a queste ultime dichiarazioni, visto che si erano create diverse incomprensioni, è stata emanata la lettera circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù – del 5 aprile 2011.

So che il momento non è dei più favorevoli, ma ritengo pure che l’informazione non sia mai di troppo e troppa e, conoscendo i propri diritti, istruirli diventi più facile.

Di solito suggerisco sempre di rivolgersi ai diretti interessati, in questo caso alla Banca che dovrebbe concedere, previo accertamento dei requisiti richiesti, il beneficio di cui si tratta ma, dopo aver ascoltato la riluttanza in merito da parte di alcuni funzionari di diverse banche, questa volta raccomanderei anche di non soffermarsi ad un primo eventuale diniego o aleatoria ed evasiva risposta: cercherei invece di approfondire la fattibilità magari mettendomi in contatto con il Ministero promotore, contatto che troverete qui.