Fondo di Solidarietà per i mutui. Dal 27 aprile 2013 consentita altra sospensione

Il 10 febbraio 2013 ebbi modo di scrivere un post dal titolo “Entro il 31 marzo 2013 si può chiedere la sospensione del mutuo per 12 mesi”.

Ebbene, considerato che le difficoltà già evidenziate in quella circostanza sembra non siano mutate (anzi, la mattanza dei più deboli sembra non arrestarsi per nulla), dopo aver fruito della moratoria dell’Abi  – accordo firmato tra l’Associazione Bancaria Italiana e tredici Associazioni dei Consumatori (la cui proroga si è conclusa il 31 marzo scorso, consentendo a molti titolari di mutuo sulla prima casa di poter attingere a quel fondo di cui ho già scritto) – interviene ancora una volta il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze), rifinanziando con ulteriori 20 milioni di euro il Fondo di Solidarietà per i mutui prima casa che consentirà la sospensione dell’intera rata del proprio mutuo fino a 18 rate.

Questa nuova opportunità, prevista dal decreto n. 37 del 22 febbraio 2013 (in Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12.04.2013), sarà operativa dal 27 aprile 2013 e vi potranno accedere solo quelle persone che rientrano in determinate categorie e che siano in possesso di specifici requisiti meglio riportati nel Comunicato Stampa N° 56 del 18 aprile 2013 del MEF, all’oggetto: “Mutui prima casa, con il Fondo Solidarietà del MEF dal 27 aprile è possibile richiedere la sospensione delle rate”.

Sinteticamente riporto i passaggi più importanti (requisiti e modalità di richiesta):

  • potranno usufruire i titolari di un mutuo fino a 250 mila euro senza pagare somme aggiuntive dovute a commissioni o spese di istruttoria;
  • potranno chiederlo anche coloro che hanno usufruito di altre forme di sospensione come quelle sopra citate (moratoria dell’Abi), a patto che entrambe le agevolazioni rientrino nel periodo previsto di 18 mesi;
  • il reddito Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del titolare del mutuo dev’essere minore di 30 mila euro annui;
  • la sospensione durerà 18 mesi;
  • le difficoltà a pagare le rate del mutuo devono essere la conseguenza della perdita del lavoro – che non sia dipesa dalla propria volontà (dimissioni) – o di un decesso o del riconoscimento di non autosufficienza (handicap grave di cui alla legge 104/1992 ovvero invalidità civile non inferiore all’80%) del mutuatario (o di uno dei cointestatari), ma solo se tali eventi si sono verificati dopo aver contratto il mutuo e comunque se avvenuti nei tre anni precedenti alla domanda.

La domanda potrà essere presentata direttamente alla Banca o a chi ha erogato il mutuo (che gestirà la fattibilità e l’iter dell’istanza fino al rilascio del nulla osta alla sospensione del mutuo), non prima del 27 aprile 2013 utilizzando una modulistica che sarà reperibile a quella data sia sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), sia su quello del gestore del Fondo, la CONSAP.

La sospensione non può invece riguardare i mutui che:

  • risultano in ritardo con i pagamenti da oltre tre mesi o che siano già gravati di procedure esecutive sull’immobile;
  • godano di agevolazioni pubbliche;
  • abbiano una copertura assicurativa dei rischi che si verifichino gli eventi di cui sopra, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo stesso di sospensione.