Da maggio 2013 obbligatorio l’avviso con raccomandata prima del distacco della luce

Ritrovarsi a lume di candela quando meno te lo aspetti non è sempre e per tutti indicativo di un momento di riscoperto romanticismo, non in questi tempi e non per chi (tanti ormai) questa circostanza la teme in quanto conscio e al tempo stesso mortificato di non essere in regola con i pagamenti delle bollette.

Per informazioni più recenti sull’argomento, leggi qui: LUCE E GAS: PIÙ TEMPO PER RATEIZZARE LE BOLLETTE.

Ebbene sì, la paura di rimanere al buio, di non potersi e poter concedere alla propria famiglia nemmeno quel minimo di “benessere” quotidiano di riuscire a guardarsi negli occhi, di poter studiare alla luce di una lampada, di poter ascoltare una radio, di rilassarsi guardando la Tv, di fare il bucato in lavatrice o solo di lavarsi con acqua calda, si manifesta senza tregua visto che il consumo di energia elettrica è una necessità e non certo un lusso che si può decidere o meno di riconoscersi.

Si può non usare, nei limiti del possibile, un telefono, si può moderare il consumo di acqua, si può tagliare ogni spesa o consumo possibile, ma l’uso della corrente può subire solo delle contrazioni minime e anche quel minimo risulta sempre eccessivamente pagato a caro prezzo.

Devo dire che, in ultimo, alcune Società di fornitura di energia elettrica mi risulta siano molto più sensibili di quanto non fossero prima, alcune accordano anche forme di rateizzazione di quanto dovuto andando oltre le espresse regole segnatamente indicate nelle loro condizioni contrattuali, ma altre, purtroppo, non riescono a calarsi nei panni di chi non certo per negligenza o arroganza non riesce a far fronte regolarmente al pagamento delle bollette che inesorabilmente con cadenza puntigliosa continuano ad essere emesse.

Malgrado però certe Società siano più tolleranti, considerato che – al loro dire – i solleciti di pagamento sono inviati in automatico dal loro sistema di fatturazione al riscontro di una fattura non pagata, quando a volte questi non vengono recapitati al cliente, quest’ultimo, pur consapevole del suo debito arretrato, qualche volta, distratto da tantissimi e contingenti altri problemi quotidiani, dimentica quell’insoluto in un cassetto e anche qualche avviso di deposito di raccomandata. Senza rendersene conto si ritrova, a distanza di qualche tempo, prima a poter accendere solo una lampadina per volta (depotenziamento) e, di lì a poco, completamente al buio (distacco).

Mancanza di comunicazione? Chiamiamola come vogliamo, ma è successo che qualche cliente si sia pure ritrovato con la fornitura di energia elettrica interrotta e, alla richiesta telefonica (al gestore di appartenenza) di informazioni in merito, l’operatore di turno adduceva come motivazione pregressi preavvisi di sospensione della fornitura, ovviamente mai ricevuti o comunque non ritirati per tempo all’ufficio postale dal cliente. Capita quando i problemi sono talmente tanti da non darti tregua e serenità!

Per tantissime famiglie in difficoltà ora c’è una mezza buona notizia.

Da maggio 2013 entreranno in vigore gli effetti della delibera n. 67/2013/R/com del 21 febbraio 2013, con la quale l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, nella riunione n. 757, ha previsto alcune garanzie favorevoli al consumatore moroso e più nello specifico quanto qui di seguito trascritto e tratto dal comunicato stampa del 22.02.2013 sul sito dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas:

“Energia: più certezze ai consumatori nei casi di sospensione per morosità Tempi congrui e certi per la costituzione in mora, con indennizzi automatici per i consumatori qualora i venditori non li rispettino.

Milano, 22 febbraio 2013

In arrivo nuove regole per garantire ai consumatori tempi certi e una tempestiva informazione in  caso di bollette non pagate alla scadenza. Con la delibera 67/2013/R/com, l’Autorità per l’energia ha infatti introdotto alcune garanzie innovative nella procedura di costituzione in mora e per l’eventuale successiva richiesta di sospensione della fornitura da parte dei venditori al dettaglio di energia elettrica e gas.

L’obiettivo è di evitare la sospensione della fornitura per morosità, senza che il cliente abbia ricevuto la comunicazione in tempo utile per effettuare il pagamento.

In particolare, l’Autorità ha stabilito tempistiche certe, documentate e congrue sia per il termine ultimo di pagamento dopo la costituzione in mora, sia per la successiva richiesta di sospensione della fornitura in caso prolungato inadempimento del cliente finale.

Un’altra novità di rilievo è che prima di richiedere la sospensione della fornitura per morosità, nei casi di conguagli o di importi anomali, il venditore dovrà rispondere ai reclami scritti dei clienti.

In caso di mancato rispetto di queste nuove regole sono previsti indennizzi automatici in bolletta favore del cliente finale: il venditore è tenuto a corrispondere al consumatore 30 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata; 20 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità e il venditore, pur avendo inviato la raccomandata, non abbia rispettato le tempistiche previste dalla regolazione. In tutti questi casi, comunque, al consumatore non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.

Il provvedimento nel dettaglio

Il provvedimento dell’Autorità, introdotto dopo una specifica consultazione con le parti interessate, stabilisce che in caso di bollette non pagate, il venditore non potrà procedere alla richiesta di sospensione della fornitura senza prima aver inviato al cliente finale, per raccomandata, una comunicazione di messa in mora con l’evidenza della data precisa del giorno d’emissione della comunicazione di costituzione in mora. Tale comunicazione, nel caso in cui il venditore non sia in grado di documentare la data di effettivo invio della raccomandata, dovrà essere consegnata al vettore postale entro e non oltre 3 giorni lavorativi dall’emissione; inoltre, dovrà essere garantito, dall’emissione, un tempo minimo di 20 giorni solari per il pagamento da parte del cliente finale.

La comunicazione della costituzione in mora deve indicare con chiarezza il termine ultimo di pagamento e il termine, decorso il quale il venditore potrà richiedere all’impresa di distribuzione di sospendere la fornitura nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato. Quest’ultimo termine non può essere inferiore a 3 giorni lavorativi a decorre dall’ultimo giorno utile per il pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora (vale a dire decorrente dalla scadenza di 20 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione stessa). Nel caso in cui il venditore prenda a riferimento la data di effettivo invio della raccomandata contenente la costituzione in mora, il termine minimo di pagamento è, invece, pari a 15 giorni solari dall’invio decorrenti dalla spedizione della raccomandata.

Il provvedimento (delibera 67/2013/R/com) è pubblicato sul sito www.autorita.energia.it: entrerà in vigore decorsi due mesi, al fine di tener conto delle tempistiche di adeguamento dei sistemi informativi dei venditori per la gestione delle comunicazioni e l’aggiornamento dei testi contrattuali.”

Ho esordito considerando questa notizia buona a metà non certo per ingratitudine o per spregio alla soprastante iniziativa, ma in quanto mi avrebbe fatto piacere che potessero essere rivisti anche i tempi, a mio avviso troppo risicati, per pagare l’insoluto (solamente 20 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione) e anche che potessero essere previste ulteriori forme e possibilità di rateizzazione che ad oggi, purtroppo, in presenza di una richiesta precedentemente avanzata e in corso, non vengono accordate. Tutto questo ritengo non abbia senso in quanto la fatturazione dei consumi è costante e ovviamente si sovrappone alle precedenti rate facendo divenire questo ciclo come il cane che si morde la coda così svilendo chi vorrebbe pagare ma, privo di mezzi finanziari, non riesce a farlo se non frazionando gli importi.

Spero che questa decisione torni a garantire il diritto sacrosanto di potersi difendere, senza soccombere al volere e potere dei più forti.

Per informazioni più recenti sull’argomento, leggi qui: LUCE E GAS: PIÙ TEMPO PER RATEIZZARE LE BOLLETTE.