Assistenza sanitaria transfrontaliera. Diritti dei pazienti

Quando si sta male, si focalizza la propria attenzione su quelle strutture, possibilmente più vicine a noi, che possono offrirci assistenza sanitaria senza dover affrontare, a questo fine, calvari vari e viaggi cosiddetti della speranza, senza pellegrinaggi e, possibilmente, senza peregrinaggi.

Certo è che, nel momento in cui di una struttura sanitaria si dice male o si dice poco, ancor più se le cosiddette maldicenze sono pure suffragate da prove indiscusse ed inequivocabili, le nostre certezze iniziano a vacillare e comincia la consultazione a tappeto per acquisire quante più informazioni possibili su come affrontare e gestire il nostro problema di salute.

È ovvio che, in simili circostanze, la serenità e l’imparzialità nel guidare le nostre scelte e decisioni sono messe a dura prova e, spesse volte, questo è il momento in cui si compromette la nostra stabilità fisica e mentale. È anche il momento in cui, cercando spasmodicamente delle soluzioni, si intraprende altresì la ricerca su Internet di questa o quella struttura ospedaliera che possa fare al caso nostro.

I motivi che potrebbero spingerci fuori dalla nostra Nazione per seguire cure mediche potrebbero essere i più disparati ma, tra quelli prevalenti, c’è l’attesa. Il più delle volte è troppo lunga e rischiosa per chi deve mettere in gioco la propria esistenza a fronte di un medesimo trattamento che può essere reso più velocemente da un paese straniero, magari confinante.

Ebbene, malgrado ci spaventi un po’ allontanarci dalla nostra terra, dove sappiamo bene esistono anche delle eccellenze in campo medico – ma forti e memori di quelle martellanti notizie che riferiscono di costanti casi di malasanità -, nel momento in cui si ha contezza di poter trovare migliori condizioni di assistenza sanitaria (adeguati alla nostra patologia) si fa strada nella nostra mente l’idea di spostarsi in un altro Stato per farci curare, ma ci imbattiamo in un’altra difficoltà: l’assoluta disinformazione in materia di cure mediche in altro Stato UE (al momento dell’Unione Europea fanno parte ben 28 paesi membri).

Mi riferisco all’assistenza sanitaria transfrontaliera.

A fare chiarezza su questa norma e, soprattutto, sui diritti del paziente che intende curarsi in Stati dell’Unione Europea, è intervenuta la legislazione europea con una direttiva approvata lo scorso anno dal Parlamento di Strasburgo e dal Consiglio dell’Unione Europea (dando tempo fino al 25 ottobre 2013 perché gli Stati membri si adeguassero), anche mediante un volantino pubblicato in diverse lingue.

In questa brochure vi sono indicati alcuni passaggi preventivi necessari per ricevere le cure mediche di cui stiamo trattando e, infatti, inizia con l’indicazione dei nostri diritti nei termini che seguono:

“Forse non sapevi che … Hai il diritto di ricevere cure mediche in un altro Stato membro dell’UE e il diritto di fartene rimborsare il costo, integralmente o in parte, dal tuo Paese.

Hai il diritto di essere informato sulle opzioni terapeutiche disponibili, su cosa fanno gli altri Paesi dell’UE per assicurare la qualità e la sicurezza nel settore sanitario, e se un determinato fornitore di cure mediche dispone di tutte le autorizzazioni di legge per offrirti i suoi servizi. Guarda le pagine interne per saperne di più.”

La Commissione Europea, sempre in più lingue, ha stilato il documento “European Commission – MEMO/13/918  del  22/10/2013”, entrato in vigore il 25 successivo, con cui ha inteso riepilogare in numerose domande e risposte i diritti degli ammalati nell’assistenza sanitaria transfrontaliera.

Ha voluto evidenziare i vantaggi di questa legislazione che, senza ombra di dubbio e senza pregiudicare le agevolazioni già assicurate ai cittadini dai regolamenti vigenti in materia di sicurezza sociale (che trovano la loro base nell’articolo del trattato UE sulla libera circolazione delle persone), offrono al paziente bisognoso di cure – laddove il proprio Paese di residenza non riesca a soddisfare specifiche richieste di cura (ad esempio per mancanza di strutture, di macchinari adeguati, o per la presenza di lunghe liste d’attesa che possano mettere a repentaglio la propria salute) – la possibilità di richiedere, tramite il proprio Paese di residenza, l’assistenza sanitaria a un qualunque Stato membro dell’Unione Europea.

Prerogativa di questa direttiva è:

  • “… maggiore scelta: la direttiva riguarda tutti i prestatori di assistenza sanitaria dell’UE;
  • meno burocrazia per i pazienti: ai sensi della direttiva, la domanda di autorizzazione preventiva sarà l’eccezione piuttosto che la regola;
  • informazioni ai pazienti: i pazienti potranno ricevere tutte le informazioni necessarie per effettuare una scelta informata, ad esempio sulla qualità e sulla sicurezza dell’assistenza sanitaria, tramite i punti di contatto nazionali, che saranno istituiti in ciascuno degli Stati membri. Inoltre, la direttiva introduce nuove misure per aiutare i pazienti ad esercitare al meglio i diritti sanciti dai due atti legislativi;
  • garanzie procedurali: tutti i pazienti hanno diritto a decisioni debitamente motivate e a presentare ricorso se ritengono che i loro diritti non siano stati rispettati. Tutti i pazienti hanno diritto a presentare denunce e ad avvalersi di mezzi di tutela (e qualsiasi trattamento deve essere coperto dall’assicurazione di responsabilità civile o da una garanzia analoga). I pazienti hanno inoltre diritto ad una copia della cartella clinica.”

Cito, per chiunque voglia approfondire l’oggetto, le domande più interessanti le cui risposte sono ampiamente illustrate nella direttiva appena citata:

  • “Quali dimensioni ha l’assistenza sanitaria transfrontaliera?
  • Ma vi è già una disciplina in vigore (regolamenti sulla sicurezza sociale)?
  • Qual è il vantaggio supplementare di questa legislazione?
  • Quando è necessaria un’autorizzazione preventiva dell’autorità del paese di origine?
  • L’autorizzazione può essere rifiutata?
  • Cosa fare in caso di rifiuto dell’autorizzazione?
  • A quanto ammonta il rimborso delle cure all’estero?
  • È possibile recarsi all’estero per ricevere cure se il trattamento non è disponibile nel proprio paese?
  • È necessario anticipare i soldi per il trattamento transfrontaliero?
  • Che fare se qualcosa va storto nel corso di un trattamento sanitario all’estero?
  • La prescrizione rilasciata in uno Stato membro UE sarà riconosciuta in uno altro Stato membro?”.

Il documento di cui sopra si conclude con due domande che, per la loro importanza, ritengo doveroso riportare comprensive di risposte e di riferimenti:

“Dove trovare maggiori informazioni sui diritti all’assistenza sanitaria all’estero?

È necessario rivolgersi al punto di contatto nazionale, oppure visitare il sito “La tua Europa”.

Per ulteriori informazioni: ASSISTENZA TRANSFRONTALIERA.

Consultando i siti appena linkati, si potranno colmare quelle lacune tipiche di chi non sa cosa fare prima di partire, ovverosia: non bisogna dimenticare di conoscere i termini e le condizioni che si applicano per ricevere le cure all’estero e ottenere un rimborso, essere adeguatamente informati sulla qualità e la sicurezza dei trattamenti offerti altrove, ecc. ecc..

Ovviamente, i cittadini che hanno bisogno di cure (incluse le cure di urgenza) quando si trovano temporaneamente all’estero, continueranno a beneficiare del regime previsto nei regolamenti vigenti e della tessera europea di assicurazione malattia, e riceveranno le cure necessarie.

Per informazioni più dettagliate rivolgersi al proprio punto di contatto nazionale.

Il mio augurio, a questo punto, è che quanto riportato in questo mio post rimanga per tutti solo una mera informazione.