2013. Fasce di Reperibilità per Lavoratori Assenti per Malattia

Per chi ha ancora la fortuna di avere un lavoro e dovesse capitare di non potervisi recare per l’insorgenza di uno stato di malattia che ne determina l’incapacità lavorativa, bisogna rispettare alcune regole basilari, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Inps, che ne eroga la relativa indennità.

Per informazioni più recenti sull’argomento, leggi qui: VISITE FISCALI 2015. NOVITÀ PER IL SETTORE PRIVATO.

Questa indennità è riconosciuta alla maggior parte dei lavoratori, anche per specifiche categorie (apprendisti, disoccupati, sospesi, ecc., pur se nel rispetto di alcuni criteri), con esclusione dei collaboratori domestici (colf e badanti – la cui malattia è gestita direttamente dal datore di lavoro e con precise disposizioni e limitazioni), impiegati dell’industria, dirigenti e portieri.

È relativamente recente la trasmissione telematica all’Inps da parte del medico curante che emette il certificato che attesta la malattia; questa novità, mentre da un lato ha sgravato il lavoratore dall’obbligo di provvedere lui stesso all’invio del suo certificato sia all’Inps che al datore di lavoro – fermo restando però che, se per motivi tecnici questa trasmissione telematica non dovesse essere possibile, il dovere di recapitarlo rimane al lavoratore –, dall’altro ha fornito all’Istituto, così come al datore di lavoro, la possibilità per il primo di effettuare i controlli sullo stato di salute del lavoratore in tempo reale, e per il secondo l’occasione di richiederli altrettanto rapidamente, tanto che la verifica può essere fatta già dal primo giorno di malattia, così come stabilito dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011.

Ho iniziato con questa introduzione per entrare ora nel merito dell’argomento che desidero trattare e che riguarda le fasce di reperibilità previste dalla suddetta legge, durante le quali il lavoratore deve farsi trovare al proprio domicilio per essere sottoposto a visita di controllo (la cosiddetta visita fiscale), così che un medico non di parte possa verificare la veridicità di quanto dichiarato come motivo impeditivo al prosieguo lavorativo.

È bene intanto ricordare che chiunque, per un motivo o per un altro, dovesse decidere di cambiare domicilio durante il periodo di malattia, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Inps di pertinenza con strumenti che ne possano attestare la trasmissione e non certo con una mera telefonata. Ciò in quanto l’assenza a visita medica di controllo, se non debitamente giustificata, può determinare delle sanzioni e anche dei provvedimenti.

Esistono al riguardo delle fasce di reperibilità durante le quali il lavoratore in malattia è obbligato a rimanere nel proprio domicilio, così da consentire al medico fiscale di poter accertare ed eventualmente confermare e/o confutare la diagnosi comportante l’incapacità lavorativa. Queste fasce di reperibilità si differenziano in base alle categorie lavorative distinguendo i lavoratori in pubblici e privati.

Per questi ultimi (dipendenti lavoratori privati), le fasce di reperibilità alla visita medica di controllo domiciliare sono state fissate, per l’anno in corso (2013): dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00 di tutti i giorni compresi nella certificazione di malattia, inclusi i festivi, i prefestivi, il sabato, la domenica e tutte le festività nazionali.

Per i lavoratori pubblici invece (dipendenti degli Enti locali, provinciali, regionali, statali, amministrazioni finanziarie, sanitarie, Forze dell’Ordine, pubblica istruzione, ecc.), dal 4 febbraio 2010, le fasce di reperibilità per la verifica della malattia sono più restrittive e infatti, sempre per il corrente anno (2013), sono state modificate così come segue: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00. Anche in questo caso sono da considerare inclusi tutti i festivi, prefestivi, sabato, domenica e le festività nazionali. Nel settore pubblico ci sono delle deroghe all’obbligo di reperibilità, eccezioni specifiche e ben individuate. Tra queste: le gravidanze a rischio, le patologie che necessitano di terapie salvavita, infortuni sul lavoro e altre malattie invalidanti.

In ordine agli orari delle visite fiscali per malattia, ulteriori precisazioni si possono desumere da quanto l’Inps, con suo messaggio n. 4344 del 12.03.2012 (“Chiarimenti su circolare n. 118 del 12.09.2011. Istruzioni operative”), rende noto sia ai datori di lavoro che ai lavoratori pubblici e privati.

Chiunque non sia stato trovato al proprio domicilio nel corso di una visita di controllo da parte dell’Inps, sa che il medico fiscale lascerà un invito a presentarsi presso l’Asl di appartenenza per giustificare l’assenza. Se il motivo giustificativo addotto dovesse risultare insufficiente, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 12/9/1983, nr. 463 convertito con modificazioni nella legge 11/11/1983, n. 638, il lavoratore perde il diritto a qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia e nella misura del 50% per i rimanenti giorni per tutta la durata della malattia, esclusi i periodi di ricovero ospedaliero o di quelli già oggetto di precedente visita di controllo.

Prima però di procedere alla trattenuta dello stipendio, al lavoratore è data comunicazione della decisione ultima adottata dall’Inps contro la quale può difendersi proponendo ricorso al Comitato Provinciale dell’Istituto di Previdenza, entro i termini indicati nella medesima missiva, ciò al fine di scongiurare la decurtazione di parte dello stipendio e dei relativi contributi.

Capita pure che il lavoratore, in forma di autotutela, presenti, prima ancora di inoltrare ricorso al Comitato Provinciale dell’Istituto, direttamente alla sede dell’Inps quelli che ritiene documenti utili a giustificare la sua assenza a visita fiscale; ma non sempre questo intervento ha successo, costringendo il lavoratore ad andare oltre.

I motivi che di solito determinano tale assenza dal domicilio durante le fasce orarie di reperibilità per la visita fiscale sono prevalentemente:

  • quelli riferiti a visite ambulatoriali presso i propri medici di base, che a volte hanno orari coincidenti con quelli delle fasce orarie di cui trattasi;
  • il protrarsi della permanenza nello studio medico nell’eventualità che quest’ultimo ritardi il rientro in ambulatorio dalle sue visite domiciliari;
  • se si è soli, la necessità di recarsi in farmacia per l’acquisto di un farmaco indispensabile;
  • l’illeggibilità del nome sul proprio citofono;
  • il mal funzionamento del campanello o addirittura il non averlo sentito affatto o, ancora, pur avendolo percepito, non si è potuto rispondere in quanto non si è riusciti ad alzarsi dal letto perché febbricitanti e quasi in uno stato di incoscienza, e così via.

febbreIn merito a quest’ultimo aspetto, che potrebbe rappresentare un vero e proprio punto di diritto, è di recente pronuncia la sentenza n. 620 del 9 novembre 2012 del Tribunale di Perugia, che ha accolto il ricorso di un lavoratore al quale era stata negata dall’Inps l’indennità di malattia in quanto ritenuto assente dalla visita fiscale, perché non era riuscito ad alzarsi dal letto e a rispondere al citofono poiché da solo a casa e con una febbre da cavallo.

Che poi si pretenda, così come disciplina la norma, che il comportamento del dipendente assente per malattia debba essere improntato a diligenza, che consisterebbe nel consentire la visita di controllo (aggiungerei io sempre e comunque anche a costo di rimanere incollato – nelle fasce di reperibilità – ad una finestra e con un orecchio alla porta per permettere la verifica fiscale), mi sembra proprio l’esercizio di un eccesso di potere, così come mi sembra assurdo che una persona con patologia “manifesta e lampante”, come potrebbe essere una frattura, un intervento e similari, debba essere sottoposto a periodiche ri-visite di controllo, come se esistesse la possibilità di miracolarsi!

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